Cassazione, sentenza n. 24054 del 07/08/2023

Sentenza n. 24054 del 07/08/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
24054
Data
07/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il giudizio riguardava un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo al 2010, fondato sul regime di autofatturazione e indetraibilità applicabile agli acquisti di tartufi da raccoglitori occasionali senza partita IVA. La contribuente aveva impugnato in Cassazione la decisione regionale, deducendo il contrasto della disciplina nazionale con i principi unionali, ma ha successivamente rinunciato al ricorso dopo l’adesione alla definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018. Ritenuta rituale la rinuncia, la Corte dichiara estinto il giudizio, compensa le spese e nega l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria provinciale di Terni respingeva il ricorso proposto dalla Valnerina Tartufi Srl , avverso l'avviso di accertamento n. (Omissis) emesso per IVA e sanzioni, anno 2010.

La Commissione tributaria regionale dell'Umbria rigettava l'appello proposto dalla società contribuente ritenendo che la disposizione di cui al l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 , che aveva previsto un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, con conseguente indetraibilità dell'IVA versata su detti acquisti, non fosse in contrasto nè con i principi costituzionali in materia tributaria nè con il diritto unionale, dal momento che l'imprenditore acquirente poteva trasferire l'ammontare dell'imposta sul consumatore finale, sotto forma di aggravio del prezzo del prodotto.

La Valnerina Tartufi Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate si costituiva al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 TFUE, 1 paragrafo 2, comma 2, della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui alla l. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 (legge finanziaria del 2005) per violazione e-o falsa applicazione dei principi di neutralità del tributo, non discriminazione e parità di trattamento, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt, 10 e 113 TFUE, 2, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui all'art. 1, comma 109 , della l. n. 311 del 2004 (finanziaria per l'anno 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 113 TFUE, Cost., 117, comma 1, che sottopongono l'intera legislazione nazionale e regionale ai vincoli imposti dall'ordinamento comunitario; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, per evidente violazione di regole ermeneutiche che avrebbero imposto una interpretazione costituzionalmente orientata; questione pregiudiziale e, in subordine, questione di legittimità costituzionale.

Ciò posto, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate in data 22.03.2023, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136 del 2018 .

La rinuncia della ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente.

Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

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