Cassazione, ordinanza n. 24316 del 09/08/2023

IVA — Società estinta - Recupero sanzione.

Tipologia
Sentenza
Numero
24316
Data
09/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Agenzia contestava l’applicazione della continuazione alle sanzioni derivanti da indebite compensazioni IVA operate da una società successivamente cancellata, notificando il ricorso ai soci. La Cassazione rileva d’ufficio che l’estinzione della società rende intrasmissibili le sanzioni amministrative tributarie sia ai soci sia al liquidatore, quale conseguenza della responsabilità personale e della loro riferibilità esclusiva alla persona giuridica. Non essendo configurabile neppure in astratto la responsabilità sanzionatoria dei soci, il ricorso dell’Amministrazione è rigettato.

Massima

Nella fattispecie, l'Agenzia delle Entrate richiedeva ai soci di una Srl il pagamento delle sanzioni comminate alla società ormai cancellata dal registro delle imprese, ma la pretesa non è azionabile contro i soci e non sussiste neanche astrattamente il presupposto per affermare la configurabilità della responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni amministrative tributarie irrogate alla società di capitali, in quanto la non trasmissibilità si fonda sull'equiparazione dei soci della società di capitali a quella degli eredi, come prevista dall'articolo 8 del Decreto Legislativo 472/1997. Pertanto, l'estinzione della società, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese, determina l'intrasmissibilità della sanzione, in applicazione della regola che deriva dal principio della responsabilità personale del contribuente come espressamente codificato dall'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 472/1997. Non si trasmettono le sanzioni né ai soci né al liquidatore in virtù del principio della responsabilità personale, ulteriormente asserito dal 2003 con l'articolo7, comma 1, del decreto legge 269/2003 che ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.

Massima redatto a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società Nord Costruzioni Srl due atti di recupero del credito iva per gli anni (——) per indebita compensazione, con conseguente irrogazione delle sanzioni; avverso gli atti impositivi la società aveva proposto separati ricorsi; la Commissione tributaria provinciale di Torino aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione alla pretesa e, in accoglimento dei ricorsi riuniti, aveva rideterminato le sanzioni, atteso che si trattava di violazioni della stessa indole commesse in due diversi periodi di imposta; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha rigettato l'appello, confermando la decisione del giudice di primo grado;

avverso la suddetta pronuncia l'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a un unico motivo di censura;

la società e i soci sono rimasti intimati.

Considerato che:

con l'unico motivo di ricorso si censura la sentenza ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 1 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 per avere erroneamente ritenuto che, in relazione agli omessi versamenti iva, rispettivamente per gli anni (——), potesse trovare applicazione il beneficio della continuazione per le sanzioni contestate nelle due annualità;

il motivo è infondato;

parte ricorrente ha evidenziato che la società è stata cancellata dal registro delle imprese in data (——) e, pertanto, ha provveduto alla notifica del ricorso ai soci A.A. e B.B.;

ritiene questa Corte di dovere pronunciare il rigetto del motivo non sussistendo, neppure in astratto, i presupposti per la configurabilità della responsabilità dei soci nel pagamento delle sanzioni;

invero, come questa Corte ha precisato (Cass. civ., 7 aprile 2017, n. 9094), l'estinzione della società in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese determina l'intrasmissibilità della sanzione (arg. dal D.Lgs. n. 472 del 1997, ex art. 8), regola che costituisce corollario del principio della responsabilità personale, codificato nell'art. 2, comma 2 medesimo decreto, sia ai soci, sia al liquidatore. E tale principio assume viepiù rilevanza, ove si consideri che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, comma 1, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto il canone della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie (in relazione al quale si veda, tra le più recenti, Cass. 3 luglio 2015, n. 13730);

La regola è principio di ordine generale, che definisce la fattispecie astratta sanzionatoria e che, in conseguenza, va applicata anche d'ufficio;

ne consegue il rigetto del ricorso;

nulla sulle spese attesa la mancata costituzione di parte intimata.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2023

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