Cassazione, sentenza n. 24049 del 07/08/2023

Sentenza n. 24049 del 07/08/2023

Tipologia
Sentenza
Numero
24049
Data
07/08/2023
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia aveva per oggetto un accertamento per IVA e sanzioni, collegato al previgente obbligo di autofatturare senza detrazione gli acquisti di tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali privi di partita IVA. La contribuente aveva contestato davanti alla Cassazione la compatibilità di tale disciplina con il diritto unionale, ma ha poi dichiarato di rinunciare al ricorso in seguito all’adesione alla definizione agevolata prevista dal decreto-legge n. 119 del 2018. Accertati la tempestività, la sottoscrizione e la comunicazione della rinuncia, la Corte dichiara estinto il giudizio, compensa le spese ed esclude il raddoppio del contributo unificato.

Testo della pronuncia

La Commissione tributaria provinciale di Terni respingeva il ricorso proposto dalla Valnerina Tartufi Srl , avverso l'avviso di accertamento n. (Omissis) emesso per IVA e sanzioni, anno (Omissis).

La Commissione tributaria regionale dell'Umbria rigettava l'appello proposto dalla società contribuente ritenendo che la disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 , che aveva previsto un meccanismo di autofatturazione a carico dei cessionari che acquistavano tartufi da raccoglitori dilettanti o occasionali non muniti di partita IVA, con conseguente indetraibilità dell'IVA versata su detti acquisti, non fosse in contrasto nè con i principi costituzionali in materia tributaria nè con il diritto unionale, dal momento che l'imprenditore acquirente poteva trasferire l'ammontare dell'imposta sul consumatore finale, sotto forma di aggravio del prezzo del prodotto.

La Valnerina Tartufi Srl propone ricorso per cassazione con tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate resiste all'impugnazione con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 paragrafo 2, comma 2 , della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 (legge finanziaria del 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di neutralità del tributo, non discriminazione e parità di trattamento, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.

Con il secondo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE e mancata disapplicazione della disposizione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 109 (finanziaria per l'anno 2005) per violazione e/o falsa applicazione dei principi di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3.

Con il terzo motivo, denuncia la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 117 Cost. , comma 1, che sottopongono l'intera legislazione nazionale e regionale ai vincoli imposti dall'ordinamento comunitario; violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, per evidente violazione di regole ermeneutiche che avrebbero imposto una interpretazione costituzionalmente orientata.

Ciò posto, con atto notificato all'Agenzia delle Entrate in data 22.03.2023, sottoscritto dalla parte e dal suo difensore, depositato in pari data, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, avendo aderito alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018 .

La rinuncia della ricorrente è rituale perchè è intervenuta prima dell'udienza, è stata sottoscritta dalla parte e dal difensore ed è stata comunicata alla controricorrente.

Il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude, ovviamente, l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite.

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