Cassazione, ordinanza n. 26367 del 07/10/2026

Cessione di azienda - Art 14 Decreto Legislativo 472/1997

Tipologia
Sentenza
Numero
26367
Data
07/10/2026
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava, tra l’altro, l’imputazione ai soci dei maggiori redditi di una società a responsabilità limitata che aveva optato per la trasparenza fiscale; la CTR aveva applicato la disciplina dei redditi di capitale, mentre l’Agenzia ne chiedeva l’imputazione integrale secondo gli artt. 115 e 116 TUIR. La Cassazione afferma che l’opzione, comunicata entro la fine del primo esercizio del triennio, vale per quel periodo d’imposta e comporta l’attribuzione integrale del reddito ai soci secondo le rispettive quote. Dichiarata una parziale estinzione e, per il resto, l’inammissibilità del ricorso principale, accoglie quello incidentale dell’Amministrazione, cassa e rinvia.

Massima

In tema di tassazione IRES per trasparenza, poiché l'art. 115, comma 4, TUIR dispone che l'opzione prescelta è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, l'opzione vale per il periodo d'imposta quando la comunicazione è effettuata alla fine del periodo d'imposta stesso.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. Come si apprende dagli atti, a seguito di una verifica fiscale, la Guardia di finanza di Bologna accertava che la società AA Srl aveva emesso nei confronti della GEB Srl fatture relative a operazioni inesistenti, aventi a oggetto prestazioni riconducibili a un progetto di ricerca e sviluppo autorizzato e finanziato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), ritenuto mai realizzato. A.A., legale rappresentante della BB Srl all'epoca dei fatti, veniva pertanto segnalato alla Procura della Repubblica unitamente al legale rappresentante della AA Srl

2. I fatti venivano segnalati anche alla Guardia di Finanza di Lendinara, che avviava una verifica nei confronti della BB Srl.

3. Sulla base delle informazioni trasmesse dai verificatori, l'Agenzia delle entrate ipotizzava quindi che tra le società AA Srl e BB Srl fosse intercorso un accordo fraudolento al fine di documentare a favore di quest'ultima costi fittizi relativi ad una attività di ricerca svolta con l'intento di ottenere riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi sostenuti, grazie all'accreditamento del progetto presso il MIUR.

3.1. Conseguentemente, con separati atti di accertamento emessi per i periodi d'imposta 2005, 2006 e 2007, l'Agenzia delle entrate recuperava nei confronti della società i costi ritenuti oggettivamente inesistenti e la relativa IVA indebitamente detratta;

nei confronti dei soci A.A., per l'anno 2006, e C.C., per gli anni 2006 e 2007, accertava invece i maggiori redditi di partecipazione, avendo la società di capitali optato per il regime di trasparenza fiscale.

4. Società e soci impugnavano i predetti atti impositivi e la CTP di Rovigo, previa riunione, accoglieva i ricorsi. Nella specie, i giudici di prossimità, anche avvalendosi della relazione tecnica affidata a Consulente d'ufficio, accertavano che l'attività di ricerca era stata effettivamente svolta.

5. Quindi, con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Veneto accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate, sull'assunto che, pur non essendovi dubbi in merito alla effettiva esecuzione della ricerca, dagli atti di causa emergevano elementi tali da far ritenere che ad essa non avrebbe partecipato la AA Srl

La CTR, inoltre, accoglieva in parte l'appello incidentale proposto dai soci, ritenendo applicabile alla fattispecie la disciplina prevista dall' art. 47 del Tuir .

6. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso, con quattro motivi, A.A., C.C. e B.B., in qualità di ex soci della BB Srl, nelle more del giudizio di merito fallita, i primi due anche quali destinatari di avvisi di accertamento personali.

7. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale sorretto da due motivi, a sua volta contrastato da controricorso dei contribuenti.

Il Fallimento della BB Srl è rimasto intimato.

8. In prossimità dell'adunanza, i contribuenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380-bis 1 c.p.c., dando preliminarmente atto che in data 20 dicembre 2022 la ricorrente C.C. ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell' art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130 , limitatamente alle controversie proposte avverso gli avvisi di accertamento personali riguardanti IRPEF per l'anno d'imposta 2006 (n. T6U016500181/2014) e IRPEF per l'anno d'imposta 2007 ((——)), e producendo la relativa documentazione.

9. Quindi, con ordinanza n. 28204 resa in data 23/10/2025, questa Corte, rilevato che il ricorso per cassazione non risultava essere stato notificato al Fallimento GEB Srl che, come si evince dalla sentenza impugnata, era parte del giudizio di appello, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell' art. 331 cod. proc. civ., nei confronti del Fallimento GEB Srl, a cura dei ricorrenti, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza interlocutoria.

10. Con memoria depositata in data 2/01/2026, i contribuenti hanno dato atto che:

– il Fallimento BB Srl non si è mai costituito nel giudizio nei gradi di merito;

– in data 30.9.2020 l'Agenzia delle Entrate notificava il controricorso con ricorso incidentale anche al Fallimento BB Srl, come risulta dalle ricevute di notificazione a mezzo PEC depositate in giudizio; – il Fallimento BB Srl è rimasto contumace nel presente giudizio; – in data 1.12.2020 è cessata l'attività di GEB Srl; – in data 7.4.2021 GEB Srl è stata cancellata dal Registro Imprese per intervenuta chiusura del Fallimento BB Srl.

Hanno quindi osservato che: – quando occorre integrare il contraddittorio e la società è stata cancellata dal Registro delle imprese, l'ordine di integrazione deve essere eseguito nei confronti dei soci, in quanto successori della società estinta; – nel caso in esame, la causa è stata promossa dai soci, che sono parti del giudizio: l'ordine di integrare il contraddittorio con la società da un lato risulta quindi oggettivamente ineseguibile, mentre dall'altro lato, al contempo, risulta già soddisfatto nella sostanza, perché la posizione della società estinta è assorbita dai soci parti del giudizio;

– di conseguenza l'ordine di integrazione risulta adempiuto nella sola forma giuridicamente possibile, ossia informando codesta Suprema Corte dell'ineseguibilità della notifica e del già avvenuto subentro dei soci.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che la contribuente C.C. ha depositato un'istanza con la quale, dopo avere dato atto dell'adesione alla definizione agevolata prevista dall' art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 , in relazione alle controversie concernenti gli avvisi di accertamento personali per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2006 (n. (——)) e 2007 (n. (——)), ha prodotto copia della domanda di definizione e l'attestazione del pagamento dell'importo dovuto per tutti gli atti impugnati e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

L' art. 5 , comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130 , dispone che le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito con valore della controversia non superiore a 50.000 Euro possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 20% del valore della controversia.

Il comma 7 dispone, quindi, che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro "centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" e con il pagamento degli importi dovuti; i commi 11 e 12 prevedono, poi, che "11. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro trenta giorni con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi alla Corte di cassazione. 12. In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione".

1.1. Entro il 16 marzo 2023 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione prevista dall' art. 5 , comma 12, della legge n. 130 del 2022 , né risulta notificato un diniego della definizione successivamente impugnato. Pertanto, il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi della disposizione citata, limitatamente alle controversie concernenti gli avvisi di accertamento personali emessi nei confronti di C.C. per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007; il perfezionamento della definizione, conseguente alla presentazione della domanda e al versamento dell'intero importo dovuto, determina inoltre, entro i medesimi limiti, la cessazione della materia del contendere.

2. Tanto premesso, sempre in via preliminare, si rileva che i ricorrenti non hanno eseguito, nel termine assegnato, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti del Fallimento GEB Srl Essi hanno dedotto l'avvenuta cancellazione della società già fallita, ma non hanno documentato tale circostanza, non avendo prodotto alcun elemento idoneo a comprovarla.

Non è inoltre corretto, come altresì sostengono i ricorrenti, che il Fallimento della GEB Srl non sia "mai stato parte" del giudizio, trattandosi di parte evocata in giudizio seppure rimasta contumace, come si evince dalla sentenza della CTR, e che quindi doveva essere destinataria della notificazione del ricorso; e a tanto ha infatti provveduto l'Agenzia delle entrate, che ha notificato alla procedura il ricorso incidentale.

Deve pertanto, ai sensi dell' art. 331 , secondo comma, c.p.c., dichiararsi, fatta salva la dichiarata estinzione in parte qua del processo, per il resto, l'inammissibilità del ricorso principale. Tale inammissibilità non si ripercuote, ai sensi dell' art. 334 , secondo comma, c.p.c., sull'efficacia del ricorso incidentale, notificato il 30 settembre 2020 e, dunque, tempestivamente proposto nel rispetto del termine lungo di cui all' art. 327 , primo comma, c.p.c., tenuto conto della sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9 marzo all'11 maggio 2020 e della sospensione feriale.

Giova inoltre rammentare che la notificazione dell'impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notificazione della sentenza, poiché non ne consente la conoscenza legale né la fa presumere; essa è, pertanto, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione incidentale ( Cass., Sez. 2, 6 giugno 2026, n. 18304 , Rv. 678200-01). Nella specie, la notificazione del ricorso principale, avvenuta il 4 settembre 2020, non ha quindi determinato la decorrenza del termine breve di cui all' art. 325 , secondo comma, c.p.c.; resta ferma la tempestività del ricorso incidentale, notificato il 30 settembre 2020 entro il termine lungo indicato nel periodo precedente.

2.1. Deve quindi procedersi all'esame del ricorso incidentale proposto dall'Amministrazione finanziaria.

3. Con il primo motivo del ricorso incidentale l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p…, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 47 e 116 del D.P.R. n. 917/1986 , , per avere la CTR applicato tali disposizioni all'imputazione per trasparenza ai soci dei redditi prodotti da una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale che aveva optato per il relativo regime fiscale.

3.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell' art. 112 c.p.c., per essere la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione mediante l'applicazione dell' art. 47 Tuir al socio A.A., in assenza di una specifica domanda in tal senso.

3.2. Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato, con assorbimento del secondo.

Va infatti rammentato che il regime di trasparenza fiscale determina l'imputazione diretta a ciascun socio del reddito prodotto dalla società, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione. Tale meccanismo, previsto in via generale per le società di persone, è applicabile, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge e a seguito dell'esercizio dell'opzione, anche alle società a responsabilità limitata ai sensi dell' art. 116 del D.P.R. n. 917 del 1986 .

Nel caso dell'opzione per il regime di trasparenza previsto dall' art. 116 Tuir , contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, non trova applicazione la disciplina dell' art. 47 Tuir relativa alla tassazione dei redditi di capitale limitatamente alla quota del 40 per cento. Il reddito prodotto dalla società è invece imputato integralmente ai soci, indipendentemente dall'effettiva percezione e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, secondo il meccanismo disciplinato dagli artt. 115 e 116 Tuir .

3.3. Ai fini dell'autosufficienza, la Difesa erariale ha riportato l'estratto degli avvisi di accertamento, relativi agli anni 2006 e 2007, dal quale si dava atto che l'opzione era stata comunicata il 28 dicembre 2006, con operatività a decorrere da tale periodo di imposta.

3.4. Ora, dispone l' art. 115 comma 4 Tuir che "L'opzione è irrevocabile per tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata da tutte le società e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalità indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate".

3.5. Alla luce del richiamato dato normativo non è fondata la contestazione formulata dai contribuenti nel controricorso al ricorso incidentale (pag. 4), secondo cui gli utili distribuiti e assoggettati a tassazione per l'anno 2006 sarebbero stati prodotti anteriormente alla comunicazione dell'opzione. La contestazione non considera che l'efficacia dell'opzione e l'imputazione per trasparenza devono essere verificate con riferimento agli esercizi sociali cui essa si riferisce, secondo la disciplina sopra richiamata.

4. In conclusione:

i) limitatamente alle controversie concernenti gli avvisi di accertamento personali emessi nei confronti della ricorrente C.C. per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell' art. 5 , comma 12, della legge n. 130 del 2022 ; le spese del giudizio estinto restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate e non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ;

ii) il ricorso principale va dichiarato, per il resto, inammissibile ex art. 331 , secondo comma, c.p.c., dandosi atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ;

iii) va accolto il primo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento del secondo e la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare, le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte,

– dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente alle controversie concernenti gli avvisi di accertamento personali emessi nei confronti della ricorrente C.C. per l'IRPEF relativa agli anni d'imposta 2006 e 2007, dando atto che le spese del giudizio estinto restano ex lege a carico della parte che le ha anticipate e che non sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ;

– dichiara, per il resto, inammissibile il ricorso principale, dando atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 ;

– accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 settembre 2026.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2026.

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