Cassazione, ordinanza n. 26464 del 08/10/2026
Accertamento - Omessa impugnazione - Cartella di pagamento
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 26464
- Data
- 08/10/2026
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella relativa all’IRBA, annullata nei gradi di merito sul presupposto che la disciplina del tributo, ritenuta contraria al diritto unionale, dovesse essere disapplicata nonostante la definitività dell’accertamento non impugnato. La Cassazione ha invece affermato che la cartella conseguente a un atto impositivo definitivo è contestabile soltanto per vizi propri, salvo che costituisca il primo atto con cui il contribuente conosce la pretesa; tale limite vale anche per l’eventuale illegittimità unionale dedotta tardivamente. Accolto il ricorso dell’Amministrazione doganale, la sentenza è stata cassata con rinvio.
Massima
Sebbene la cartella esattoriale costituisca l'automatica propagazione degli effetti accertativi dell'atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione, secondo il principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento, desumibile dall'art. 19, comma 3, del Decreto Legislativo n. 546/1992, la stessa può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito; ne consegue che tali ultimi vizi non possono più essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso sia divenuto definitivo perché non impugnato ovvero ritenuto legittimo con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella. Pertanto, tale principio non è derogabile neppure nel caso in cui l'atto impositivo presupposto sia eventualmente affetto da illegittimità ex iure comunitario essendo il termine per fare valere tale illegittimità perentorio.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
RILEVATO CHE
– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla AA Srl avverso la cartella di pagamento riguardante l'IRBA relativa all'anno 2015;
– dalla sentenza impugnata si evince, per quello che ancora interessa in questa sede, che, essendo la disciplina dell'IRBA contraria alla normativa UE, la stessa andava disapplicata anche in sede di riscossione, essendo irrilevante la definitività della pretesa per omessa impugnazione del relativo atto impositivo;
– l'ADM impugnava la sentenza della CGT-2 con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
– la contribuente, la Regione Lazio e l'Agenzia delle entrate – Riscossione rimanevano intimati.
CONSIDERATO CHE
– Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all' art. 360 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell' art. 19 , comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , per non avere la CGT-2 considerato che la cartella esattoriale per il pagamento di un tributo accertato con avviso non impugnato e irretrattabile non può essere disapplicata per contrarietà di tale tributo alla normativa unionale in difetto di autonomo ricorso avverso l'atto presupposto, posto che il principio di effettività sostanziale del diritto dell'Unione, seppure preminente sul diritto interno di ciascuno Stato membro, non può superare il principio di certezza dei rapporti giuridici esauriti, per i quali l'ordinamento non consente alcun ulteriore mezzo di modifica, a tutela delle situazioni giuridiche avverse delle quali sono titolari altri soggetti, sicché la cartella di pagamento poteva essere impugnata solo per vizi propri e non per contestare la pretesa tributaria;
– il motivo è fondato;
– in materia di riscossione delle imposta occorre considerare che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa. Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall' art. 19 , comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli – rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto – o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, per contestare radicalmente la pretesa tributaria ( Cass. Sez. Un n. 16412 del 2007 ; Cass. n. 9762 del 2014 ; n. 10528 del 2017 ; n. 8295 del 2018 ; n. 2857 del 2022 );
– pertanto, la cartella di pagamento che viene emessa a seguito di un avviso di accertamento divenuto definitivo costituisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso presupposto e non può in alcun modo integrare un nuovo ed autonomo atto impositivo;
– sebbene la cartella esattoriale costituisca l'automatica propagazione degli effetti accertativi dell'atto impositivo diventato definitivo per omessa impugnazione, secondo il principio di sindacabilità limitata della cartella di pagamento, desumibile dall' art. 19 , comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 , la stessa può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri e non per eccezioni attinenti l'atto di accertamento dal quale è scaturito il debito; ne consegue che tali ultimi vizi non possono più essere fatti valere con l'impugnazione della cartella, una volta che l'avviso sia divenuto definitivo perché non impugnato ovvero ritenuto legittimo con sentenza irrevocabile, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione della cartella predetta ( Cass. n. 2944 del 2018 ; Cass. n. 883 del 2022 );
– tale principio non è derogabile neppure nel caso in cui l'atto impositivo presupposto sia eventualmente affetto da illegittimità ex iure comunitario essendo il termine per fare valere tale illegittimità perentorio e, nella specie, pacificamente scaduto senza che, dunque, rilevi un obbligo del giudice di merito di disapplicazione della norma interna in contrasto con quella comunitaria ( Cass. n. 5017 del 2026 );
– il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 24 settembre 2026.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2026.
Domande frequenti
Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?
Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.
Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?
No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.
Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?
La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

