Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 63

Risoluzione n. 63 del 5/10/2020

Imponibilità IVA dei servizi di gestione sinistri nell’ambito dei rapporti di riassicurazione dei rischi nel ramo 18 (Assistenza)

La risoluzione chiarisce il regime IVA delle attività di gestione e liquidazione dei sinistri svolte da società riassicuratrici nel ramo Assistenza in forza di mandati con rappresentanza. Poiché il contratto di riassicurazione non crea rapporti tra assicurato e riassicuratore e le prestazioni non presentano gli elementi propri della mediazione assicurativa, tali attività non beneficiano dell’esenzione e sono operazioni imponibili IVA. Per le violazioni anteriori alla pubblicazione, la complessità, l’incertezza normativa e l’assenza di precedenti chiarimenti consentono l’applicazione dell’articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 472/1997.

N. 62

Risoluzione n. 62 del 30/09/2020

Risoluzione n. 47/E del 2020 (Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto). Chiarimenti

La risoluzione precisa la decorrenza della nuova disciplina IVA sul luogo delle prestazioni di locazione, noleggio e contratti simili, a breve e non a breve termine, aventi per oggetto imbarcazioni da diporto. I criteri di effettività si applicano dal 1° novembre 2020. Le percentuali indicative del presumibile utilizzo fuori dalle acque territoriali dell’Unione europea, stabilite dalla precedente prassi, possono continuare a essere applicate alle operazioni dipendenti da contratti conclusi prima di tale data.

N. 61

Risoluzione n. 61 del 30/09/2020

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

La risoluzione istituisce i codici tributo necessari al versamento, mediante modello F24 ELIDE, delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB nelle materie di propria competenza. Dal 1° ottobre 2020 devono essere utilizzati “CBSE” per la quota destinata allo Stato e “CBSC” per quella di competenza CONSOB. Il modello deve riportare i dati del soggetto obbligato, il tipo “R”, gli estremi dell’atto sanzionatorio, il relativo codice tributo e l’anno di emissione dell’atto.

N. 60

Risoluzione n. 60 del 28/09/2020

Superbonus - Interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari - Limiti di spesa - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

La risoluzione esamina l’applicazione del Superbonus agli interventi sulle parti comuni di un condominio di quattro unità e alle opere trainate nelle singole abitazioni, chiarendo limiti di spesa e opzioni alternative alla detrazione. Per isolamento termico e riduzione del rischio sismico indica, rispettivamente, massimali complessivi di 160.000 e 384.000 euro; ammette inoltre, alle condizioni previste, infissi e impianti autonomi quali interventi trainati. Le spese dei diversi lavori devono essere contabilizzate separatamente e ciascun condomino calcola la detrazione sulla quota a lui imputata, potendo optare anche per sconto o cessione.

  • Superbonus
  • EcoBonus
  • Sismabonus
  • Bonus edilizi
N. 59

Risoluzione n. 59 del 25/09/2020

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87

La risoluzione istituisce cinque codici tributo per pagare con modello F24 Accise le sanzioni amministrative connesse a specifiche violazioni nel settore del gioco pubblico. I codici “5473”, “5474”, “5475”, “5476” e “5477” riguardano, rispettivamente, registro degli operatori, rapporti con soggetti non iscritti, trasferimenti verso operatori non autorizzati, mancata chiusura del punto vendita e apparecchi accessibili ai minori. Il documento indica inoltre i campi da compilare nella sezione Accise/Monopoli, compresi ente, provincia, codice concessione, rateazione, anno della violazione ed eventuale codice dell’atto.

N. 58

Risoluzione n. 58 del 25/09/2020

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto interministeriale 7 luglio 2020

La risoluzione disciplina il pagamento dei contributi forfettari dovuti dai datori di lavoro nell’ambito dell’emersione di rapporti irregolari, istituendo i codici per il modello F24 ELIDE. Il codice “CFZP” identifica l’importo mensile di 300 euro per agricoltura e settori collegati, mentre “CFAS” e “CFLD” riguardano l’importo di 156 euro per assistenza alla persona e lavoro domestico. Il versamento non è compensabile e richiede i dati del datore, il codice fiscale del lavoratore, il codice pertinente, l’anno 2020 e l’importo dovuto per ogni mese o frazione.

  • Lavoro e previdenza
  • Contributi
  • Adempimenti
N. 57

Risoluzione n. 57 del 25/09/2020

Trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni a seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro - Art. 51, co. 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

La risoluzione definisce il trattamento fiscale dello sconto del 40 per cento concesso ai dipendenti per acquisti personali sulla piattaforma di un fornitore convenzionato con il datore di lavoro. Richiamando il criterio del valore normale e la rilevanza degli sconti d’uso praticati sulla base di convenzioni commerciali, stabilisce che, nella fattispecie descritta, non si genera materia imponibile. Il valore normale dei beni coincide infatti con il prezzo effettivamente pagato dai dipendenti, che acquistano direttamente con mezzi propri mediante un codice personale non cedibile né monetizzabile.

N. 56

Risoluzione n. 56 del 25/09/2020

Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending - Articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

La risoluzione esamina interessi, monitoraggio fiscale e IVAFE relativi a un investimento di peer-to-peer lending effettuato da una persona fisica tramite una piattaforma estera non gestita da un soggetto autorizzato dalla Banca d’Italia. I proventi non subiscono la ritenuta definitiva del 26 per cento, ma concorrono al reddito complessivo IRPEF e vanno dichiarati nel quadro RL. L’investimento non negoziabile e il conto di pagamento estero non sono soggetti a IVAFE; l’attività deve tuttavia essere indicata nel quadro RW, con codice “14” e campo “monitoraggio” barrato.

N. 55

Risoluzione n. 55 del 25/09/2020

Trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un Piano welfare aziendale. Articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

La risoluzione valuta il trattamento fiscale di un piano welfare aziendale premiale rivolto a categorie omogenee di dipendenti e la deducibilità dei relativi costi. I benefit possono accedere alle esclusioni previste dall’articolo 51 del TUIR quando rispettano le specifiche condizioni normative e non sostituiscono retribuzioni imponibili; restano invece rilevanti se collegati alla scelta di rinunciare a un premio in denaro o se il credito inutilizzato è convertito in denaro. I costi sono deducibili ai fini IRES secondo l’articolo 95 quando il piano attua un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale.

N. 54

Risoluzione n. 54 del 25/09/2020

Regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate dal medesimo ente - Articoli 6 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

La risoluzione chiarisce il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro a un ente bilaterale di categoria e delle prestazioni da questo erogate. Nel caso esaminato, il versamento trimestrale, calcolato sulla forza media aziendale e confluito in una massa cumulativa e indifferenziata, non presenta un collegamento diretto con la posizione del singolo dipendente e non costituisce reddito di lavoro dipendente. Le prestazioni assistenziali dell’ente sono invece imponibili soltanto quando risultano riconducibili a una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del TUIR, comprese le erogazioni sostitutive di tali redditi.

  • Lavoro e previdenza
  • Contributi
N. 53

Risoluzione n. 53 del 22/09/2020

Determinazione della soglia del 10 per cento di cui all’articolo 17-bis, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – IVA – Split payment e reverse charge – Trasparenza fiscale e liquidazione Iva di gruppo

La risoluzione chiarisce come determinare la soglia dei versamenti pari al 10 per cento dei ricavi o compensi prevista per le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici dall’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241/1997. Nel calcolo possono essere comprese l’IVA relativa alle operazioni soggette a split payment e quella assolta dal committente mediante reverse charge. Sono inoltre computabili l’imposta teorica sul reddito imputato ai soci nel regime di trasparenza fiscale e l’IVA teorica liquidata dalla controllata ma assolta dall’ente controllante nella liquidazione IVA di gruppo.

  • Adempimenti
  • IVA
  • Reverse Charge
  • Società, imprese e Professionisti
N. 52

Risoluzione n. 52 del 14/09/2020

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione istituisce il codice tributo “6917” per utilizzare in compensazione, mediante modello F24, il credito d’imposta riconosciuto per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e per l’acquisto di dispositivi di protezione. Il credito massimo fruibile corrisponde a quello risultante dall’ultima comunicazione valida, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento e troncato all’unità di euro. Il codice va indicato nella sezione “Erario”, utilizzando la colonna dei crediti compensati o, in caso di riversamento, quella degli importi a debito, con anno di riferimento “2020”.

N. 51

Risoluzione n. 51 del 9/09/2020

Trattamento fiscale ai fini IRPEF delle prestazioni pensionistiche integrative in forma periodica riferite a fondi interni di previdenza istituiti presso gli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

La risoluzione definisce il trattamento IRPEF delle rendite pensionistiche integrative erogate da un fondo interno di previdenza, cessato nel 1999, istituito presso un ente disciplinato dalla legge n. 70/1975. Poiché le prestazioni sono interamente riferibili a montanti maturati entro il 31 dicembre 2000, si applica la tassazione ordinaria progressiva sull’87,50 per cento dell’ammontare percepito, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto o di erogazione. Le somme costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e il sostituto d’imposta applica le ritenute alla fonte.

N. 50

Risoluzione n. 50 del 7/09/2020

Istituzione del codice tributo per il versamento da parte dei lavoratori autonomi, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23

La risoluzione istituisce il codice tributo “4050” per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta sui ricavi e compensi percepiti dai lavoratori autonomi nel periodo previsto dall’articolo 19 del decreto-legge n. 23/2020. Il codice è esposto nella sezione “Erario” tra gli importi a debito, indicando l’anno d’imposta della ritenuta. Per i pagamenti rateali il campo dedicato riporta numero e totale delle rate nel formato “NNRR”; per il pagamento in unica soluzione deve essere valorizzato con “0101”.

N. 49

Risoluzione n. 49 del 1/09/2020

Interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” – facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare - articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019

La risoluzione esamina un intervento condominiale di isolamento termico a cappotto potenzialmente riconducibile sia al bonus facciate sia all’ecobonus. Ciascun condomino può scegliere autonomamente, per la propria quota di spesa, una sola delle due detrazioni, purché rispetti i requisiti e gli adempimenti della misura prescelta. L’amministratore deve distinguere nella comunicazione le tipologie di intervento, le spese, le unità immobiliari, i condomini e le rispettive quote, segnalando le opzioni per la cessione del credito; per il bonus facciate sono ammesse anche cessione e sconto in fattura.

  • Bonus edilizi
  • Altri bonus edilizi
  • EcoBonus
  • Immobili
N. 48

Risoluzione n. 48 del 31/08/2020

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici - articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

La risoluzione istituisce il codice tributo “6916” per compensare tramite modello F24 il credito d’imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti sulle transazioni elettroniche agevolabili. Il beneficio riguarda le commissioni relative a cessioni di beni e prestazioni rese ai consumatori finali dal 1° luglio 2020, nei limiti di ricavi o compensi indicati, ed è utilizzabile dal mese successivo alla spesa. Il codice va esposto nella sezione “Erario”, indicando il mese e l’anno di addebito della commissione; il modello deve essere trasmesso mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
  • Imprese
  • Professionisti
N. 47

Risoluzione n. 47 del 17/08/2020

Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76

La risoluzione precisa la disciplina territoriale IVA dei servizi di locazione, noleggio e simili, a breve e non a breve termine, aventi per oggetto imbarcazioni da diporto. Per le operazioni effettuate dal 1° novembre 2020, il servizio si considera reso fuori dall’Unione europea quando adeguati mezzi di prova ne dimostrano l’effettivo utilizzo e la fruizione al di fuori dell’Unione. Per le operazioni anteriori a tale data possono continuare ad applicarsi le percentuali indicative del presumibile utilizzo fuori dalle acque territoriali europee stabilite dalle precedenti circolari richiamate.

N. 46

Risoluzione n. 46 del 14/08/2020

Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale - Articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

La risoluzione individua i requisiti temporali per il nuovo criterio di determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. La disciplina basata sulle emissioni si applica se immatricolazione, sottoscrizione dell’atto di assegnazione tra datore e dipendente ed effettiva assegnazione avvengono dal 1° luglio 2020; per i contratti conclusi entro il 30 giugno resta applicabile il regime precedente. Se il contratto è successivo ma il veicolo è stato immatricolato prima, il benefit è valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato, separando l’utilizzo nell’interesse del datore.

  • Autovetture e Fisco
  • Lavoro e previdenza
  • IRPEF
N. 37

Risoluzione n. 37 del 26/06/2020

Istituzione dei codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione istituisce i codici tributo per restituire spontaneamente, mediante modello F24 ELIDE e senza compensazione, il contributo a fondo perduto percepito in tutto o in parte senza averne diritto. I codici “8077”, “8078” e “8079” identificano rispettivamente capitale, interessi e sanzione; le sanzioni possono essere versate applicando le riduzioni richiamate dalla disciplina. Nel modello devono essere indicati i dati del soggetto tenuto al versamento, il tipo “R”, il codice pertinente, l’anno di percezione del contributo e il relativo importo a debito.

N. 36

Risoluzione n. 36 del 26/06/2020

Regime fiscale dei Premi di risultato erogati ai sensi dell’articolo 1, commi da 182 a 189, legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm. Ulteriori chiarimenti

La risoluzione fornisce ulteriori chiarimenti sull’imposta sostitutiva del 10 per cento applicabile ai premi di risultato dei dipendenti del settore privato. L’agevolazione richiede premi variabili collegati a incrementi misurabili e verificabili e presuppone che il raggiungimento dell’obiettivo, definito contrattualmente con ragionevole anticipo, sia ancora incerto alla sottoscrizione. Se tali condizioni ricorrono, il beneficio riguarda l’intero premio stabilito, indipendentemente dalla data dell’accordo; quando un successivo contratto integrativo rende conforme un accordo originariamente inidoneo senza rideterminare il premio, l’agevolazione è limitata alla quota maturata dalla sottoscrizione dell’integrazione.

  • Lavoro e previdenza
  • Agevolazioni Fiscali
  • IRPEF

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