Risoluzione n. 46 del 14/08/2020

Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale - Articolo 51, comma 4, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir)

Tipologia
Risoluzione
Numero
46
Data
14/08/2020
Fonte
Agenzia delle Entrate

Sintesi

La risoluzione individua i requisiti temporali per il nuovo criterio di determinazione del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo. La disciplina basata sulle emissioni si applica se immatricolazione, sottoscrizione dell’atto di assegnazione tra datore e dipendente ed effettiva assegnazione avvengono dal 1° luglio 2020; per i contratti conclusi entro il 30 giugno resta applicabile il regime precedente. Se il contratto è successivo ma il veicolo è stato immatricolato prima, il benefit è valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato, separando l’utilizzo nell’interesse del datore.

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