Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 83

Risoluzione n. 83 del 28/12/2020

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione istituisce i codici tributo per compensare tramite modello F24 i crediti derivanti dalla cessione delle detrazioni o dallo sconto in fattura relativi a Superbonus, ecobonus, sismabonus, colonnine di ricarica, bonus facciate e recupero edilizio. I codici da 6921 a 6926 devono essere indicati nella sezione “Erario” e sono utilizzabili dal 1° gennaio 2021, dopo la conferma dell’opzione sulla piattaforma dedicata. Il modello è trasmesso esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia e viene scartato se il credito supera la quota annuale disponibile.

  • Bonus edilizi
  • Superbonus
  • EcoBonus
  • Sismabonus
  • Bonus casa
  • Adempimenti
N. 82

Risoluzione n. 82 del 24/12/2020

Quesiti – ravvedimento operoso – articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

La risoluzione esamina il ravvedimento di violazioni riguardanti trasmissioni telematiche tardive, dichiarazioni integrative, crediti compensati, dichiarazioni omesse e quadro RW. Ammette, per il ritardo dell’intermediario non superiore a trenta giorni, il dimezzamento della sanzione prima del ravvedimento; inoltre, nella fattispecie considerata, la sanzione per dichiarazione infedele assorbe quella per credito inesistente. Il credito risultante da una dichiarazione omessa richiede istanza di rimborso e non può essere compensato in dichiarazione con debiti contestuali. Per il quadro RW distingue il trattamento sanzionatorio secondo che la regolarizzazione avvenga entro o oltre novanta giorni.

N. 81

Risoluzione n. 81 del 23/12/2020

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l’acquisizione di servizi digitali - art. 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione istituisce il codice tributo 6919 per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici beneficiarie per determinati servizi digitali. Il codice va esposto nella sezione “Erario” del modello F24, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia, indicando come anno di riferimento quello della domanda. L’Agenzia verifica l’inclusione del contribuente nell’elenco trasmesso dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria e il rispetto dell’importo riconosciuto, disponendo lo scarto del modello in caso di difformità.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Adempimenti
N. 79

Risoluzione n. 79 del 21/12/2020

Modalità di recupero di maggiori versamenti effettuati a titolo di Iva in regime di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, in assenza di emissione di nota di variazione in diminuzione di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972

La risoluzione individua come recuperare l’IVA versata in eccesso da una Provincia in regime di split payment quando l’appaltatore restituisce un’anticipazione senza emettere una nota di variazione in diminuzione. In assenza della nota, l’ente non può scomputare il maggiore versamento dai successivi versamenti IVA eseguiti mediante scissione dei pagamenti. Può invece presentare istanza di rimborso, provando che l’imposta non è più dovuta, che ricorre un pagamento indebito oggettivo o un arricchimento senza causa e che l’appaltatore non può più emettere la nota di variazione.

N. 80

Risoluzione n. 80 del 21/12/2020

Ulteriori chiarimenti - Erogazioni liberali finalizzate a sostenere l’acquisto di dispositivi informatici per permettere agli studenti di accedere alla didattica a distanza - Articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

La risoluzione chiarisce il trattamento delle donazioni destinate all’acquisto di computer e tablet per consentire agli studenti l’accesso alla didattica a distanza. Le erogazioni in denaro o in natura rientrano nell’agevolazione prevista per l’emergenza epidemiologica se rispettano destinatari, tracciabilità e documentazione richiesti; possono essere effettuate tramite Comuni o Protezione Civile, ma non direttamente agli istituti scolastici. Restano richiamate le diverse agevolazioni previste per erogazioni dirette alle scuole e la non cumulabilità dei benefici sulla medesima spesa.

N. 78

Risoluzione n. 78 del 15/12/2020

Accesso al Superbonus da parte di una persona fisica non residente per interventi su un edificio costituito da una unità immobiliare di cui è pieno proprietario e due unità immobiliari di cui è nudo proprietario - Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

La risoluzione valuta l’accesso al Superbonus di una persona fisica non residente, proprietaria esclusiva di tre unità nello stesso edificio, due delle quali gravate da usufrutto. La titolarità di reddito fondiario non preclude in linea di principio il beneficio al non residente, che, in mancanza di imposta lorda, può ricorrere alle modalità alternative previste. Tuttavia, l’usufrutto non determina una pluralità di proprietari: l’edificio non costituisce condominio e, nella fattispecie, il Superbonus non spetta né per le parti comuni né per le singole unità.

N. 77

Risoluzione n. 77 del 2/12/2020

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) di cui all’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

La risoluzione istituisce il codice tributo 3970 per il versamento tramite modello F24 dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine, dovuta dal 2020 in sostituzione dell’ordinaria imposizione immobiliare locale sui medesimi manufatti. Per il 2020 l’imposta è versata in un’unica soluzione allo Stato entro il 16 dicembre. Il codice va indicato nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, con codice ente Z999, numero degli immobili e anno d’imposta; in caso di ravvedimento, sanzioni e interessi sono versati insieme all’imposta.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Adempimenti
N. 76

Risoluzione n. 76 del 2/12/2020

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, nonché all’imposta sulle donazioni, nei casi di registrazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate. Ridenominazione di codici tributo

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare tramite modello F24 le somme connesse alla registrazione presso gli uffici territoriali di atti pubblici e scritture private autenticate, nonché l’imposta sulle donazioni. I codici da 1560 a 1570 riguardano imposte, sanzioni da ravvedimento, interessi e tasse e devono essere esposti nella sezione “Erario”, indicando l’anno di formazione dell’atto. Per le somme liquidate dagli uffici viene inoltre istituito il codice A198 e sono ridenominati altri codici; le nuove codifiche operano dal 7 dicembre 2020.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Adempimenti
N. 75

Risoluzione n. 75 del 1/12/2020

Trattamento IVA - Servizi sostitutivi di mensa aziendale resi a mezzo di buoni pasto

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei servizi sostitutivi di mensa aziendale forniti mediante buoni pasto, distinguendo i due rapporti contrattuali coinvolti. Nel rapporto tra società emittente e datore di lavoro si applica l’aliquota del 4 per cento sul prezzo convenuto, indipendentemente dal valore facciale del buono. Nel rapporto tra società emittente e mensa aziendale o interaziendale convenzionata si applica invece l’aliquota del 10 per cento; la base imponibile è determinata applicando lo sconto convenuto al valore facciale e scorporando l’IVA compresa nell’importo risultante.

N. 74

Risoluzione n. 74 del 26/11/2020

Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causale contributo “FOIN”

La risoluzione disciplina la causale contributo “FOIN” nella sezione INPS del modello F24, dedicata alle quote TFR destinate a FONDINPS, Fondo Pensione Complementare INPS. L’intervento recepisce la richiesta formulata dall’INPS con la nota protocollata del 19 novembre 2020 e dispone la cessazione dell’impiego della causale. Sul piano operativo, la causale “FOIN”, denominata “QUOTE TFR FONDINPS (Fondo Pensione Complementare I.N.P.S.)”, è soppressa a decorrere dal 1° dicembre 2020.

  • Lavoro e previdenza
  • Adempimenti
N. 73

Risoluzione n. 73 del 19/11/2020

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ridenominazione di codici tributo

La risoluzione istituisce i codici tributo 1555, 1556 e 1557 per versare tramite modello F24, in relazione alla registrazione degli atti privati, rispettivamente l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale e la sanzione per ravvedimento riferita a tali imposte. I codici vanno esposti nella sezione “Erario”, tra gli importi a debito, indicando quale anno di riferimento quello di formazione dell’atto. Sono inoltre ridenominati i codici A140, A141 e A149 utilizzabili per le somme liquidate dagli uffici, mentre le spese di notifica restano associate al codice 9400.

  • Adempimenti
  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
N. 72

Risoluzione n. 72 del 19/11/2020

Variazione delle modalità di compilazione del modello F24 Accise in caso di pagamenti da effettuare con il codice tributo “5478”

La risoluzione modifica le istruzioni di compilazione del modello F24 Accise per i versamenti eseguiti con il codice tributo 5478, relativo alla quota dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse su eventi sportivi destinata al sostegno del sistema sportivo. Per agevolare l’identificazione dei pagamenti quadrimestrali, nel campo “mese” devono essere indicati “01” per il primo quadrimestre, “02” per il secondo e “03” per il terzo. Le nuove modalità acquistano efficacia operativa dal 24 novembre 2020.

N. 71

Risoluzione n. 71 del 18/11/2020

Ridenominazione del codice tributo “6834” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni

La risoluzione ridenomina il codice tributo 6834 per consentire la compensazione, mediante modello F24, del credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate prevista per determinate cessioni onerose di crediti verso debitori inadempienti. Il codice va esposto nella sezione “Erario” tra gli importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento, tra gli importi a debito versati, indicando l’anno cui si riferisce il credito. Il documento richiama inoltre la possibilità di cessione o rimborso del credito e il relativo obbligo dichiarativo.

N. 70

Risoluzione n. 70 del 29/10/2020

Sequestro per equivalente e successiva confisca dei beni - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Applicabilità - Effetti

La risoluzione esamina gli obblighi tributari connessi a un’azienda sottoposta a sequestro preventivo per equivalente e poi a confisca definitiva. I crediti IRPEF anteriori al sequestro, se collegati ai beni acquisiti dallo Stato, si estinguono per confusione entro il valore del patrimonio confiscato; per il periodo tra sequestro e confisca, i debiti IRPEF non tempestivamente assolti non sono più dovuti, mentre restano esclusi IVA, IRAP e ritenute. L’amministratore giudiziario deve presentare la dichiarazione dell’intero periodo del sequestro, ma non sussistono obblighi reddituali per il periodo della confisca definitiva né per la successiva vendita dell’azienda.

N. 69

Risoluzione n. 69 del 22/10/2020

Interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Richiesta di chiarimenti in merito alla corretta applicazione della disciplina ai fini IVA delle operazioni di cui all’art. 74, comma 1, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e all’art. 4 del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA dei servizi di telefonia mobile ricaricabile soggetti al regime monofase, acquistati direttamente dal titolare della concessione da un’impresa che utilizza le SIM per i propri dipendenti. Quando il primo cedente fattura direttamente all’utilizzatore finale soggetto passivo, la separata esposizione dell’imposta consente l’applicazione dei meccanismi di rivalsa e detrazione, pur restando l’operazione nell’ambito dell’articolo 74. Nel caso esaminato, la detrazione può quindi essere esercitata secondo le regole e nei limiti dell’articolo 19 del DPR 633/1972.

N. 68

Risoluzione n. 68 del 20/10/2020

Credito di imposta concesso a favore di un'associazione sportiva dilettantistica, in relazione ai canoni corrisposti sulla base di un contratto di sublocazione - Articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione verifica l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di immobili non abitativi a un’associazione sportiva dilettantistica che utilizza un ufficio in sublocazione come sede sociale. Il canone derivante da un contratto di sublocazione disciplinato dalla legge n. 392 del 1978 rientra nell’ambito oggettivo dell’agevolazione, data la sua connessione civilistica e fiscale con la locazione principale. L’ASD può pertanto accedere al beneficio, purché ricorrano tutte le altre condizioni previste; nel calcolo della diminuzione del fatturato va considerato anche il canone di sublocazione al lordo del credito.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Enti Sportivi dilettantistici
  • Locazione immobili
N. 67

Risoluzione n. 67 del 20/10/2020

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle somme di cui all’articolo 217, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La risoluzione istituisce il codice tributo 5478 per versare, tramite modello F24 Accise, la quota dello 0,5 per cento della raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche virtuali, destinata al sostegno del sistema sportivo nazionale. Il codice deve essere riportato nella sezione “Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, tra gli importi a debito, indicando la lettera “M” nel campo ente, il codice concessione quale identificativo e l’anno di riferimento. Gli altri campi specificati restano privi di valore.

N. 66

Risoluzione n. 66 del 12/10/2020

Deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato

La risoluzione riesamina la deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato, prendendo atto dell’orientamento consolidato della Cassazione sulla loro inerenza all’attività professionale. Superando la precedente risoluzione n. 79/E del 2002, riconosce che tali contributi sono deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR e, conseguentemente, nel calcolo della base imponibile IRAP. La deduzione non opera invece anche dal reddito complessivo, essendo quest’ultima prevista soltanto in via residuale.

N. 65

Risoluzione n. 65 del 11/10/2020

Contributo a Fondo Perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 – istanze di autotutela

La risoluzione disciplina il riesame in autotutela delle istanze per il contributo a fondo perduto del Decreto rilancio che abbiano determinato un importo inferiore al dovuto per errori dell’utente oppure siano state scartate tardivamente, impedendo una sostituzione nei termini. Il richiedente o l’intermediario delegato può inviare via PEC alla Direzione provinciale competente un’istanza firmata, accompagnata da una nota puntuale sui motivi dell’errore e dalla documentazione richiesta. Se la domanda risulta fondata, l’Agenzia paga la quota residua; altrimenti notifica un diniego motivato, ferme le verifiche contro eventuali irregolarità o frodi.

  • Autotutela
  • Contributi
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
N. 64

Risoluzione n. 64 del 7/10/2020

Regime fiscale dei contributi finalizzati all'erogazione dei trattamenti economici, calcolati con il metodo contributivo spettanti ai Consiglieri ed Assessori regionali cessati dal mandato- articolo 51 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

La risoluzione definisce il trattamento fiscale dei contributi destinati ai trattamenti economici differiti, calcolati con metodo contributivo, spettanti a consiglieri e assessori regionali cessati dal mandato. La trasformazione della disciplina consente di ricondurre il trattamento maturato mediante contribuzione obbligatoria ai redditi derivanti da pensioni e assegni equiparati. Di conseguenza, sia i contributi versati dai consiglieri sia quelli posti a carico della Regione non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR; le stesse regole sulla base imponibile valgono per gli assessori.

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