Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Risoluzioni

1.663 documenti

N. 60

Risoluzione n. 60 del 26/10/2021

Regione Siciliana - istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9

La risoluzione rende operativa la compensazione del contributo della Regione Siciliana parametrato alle imposte regionali versate nei primi tre periodi d’imposta decorrenti da quello di presentazione dell’istanza, in favore dei beneficiari degli incentivi richiamati dalla legge regionale. È istituito il codice tributo “6947”, utilizzabile dal 1° novembre 2021 nella sezione “Erario” del modello F24, indicando l’anno di riconoscimento; l’eventuale riversamento va esposto tra gli importi a debito versati. La fruizione è ammessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia e nei limiti riconosciuti dalla Regione; l’assenza dall’elenco dei beneficiari o il superamento dell’importo concesso comportano lo scarto del modello.

  • Contributi
  • Agevolazioni Fiscali
  • Adempimenti
N. 59

Risoluzione n. 59 del 6/10/2021

Accollo del debito d’imposta altrui - attivazione del codice identificativo “80” da indicare nel modello di versamento F24

La risoluzione istituisce il codice identificativo “80 – Accollante del debito di imposta” e disciplina la sua indicazione nel modello F24 per il pagamento di debiti tributari altrui. L’accollante deve presentare il modello esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, indicando il codice fiscale dell’accollato nell’apposito campo e il proprio codice fiscale insieme al codice “80”; il saldo è addebitato sul conto intestato all’accollante. È esclusita la compensazione con crediti dell’accollante, mentre l’eventuale impiego dei crediti dell’accollato richiede modelli F24 presentati autonomamente da quest’ultimo; le istruzioni decorrono dal 12 ottobre 2021.

N. 58

Risoluzione n. 58 del 29/09/2021

Articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Esonero versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive – Chiarimenti

La risoluzione chiarisce gli obblighi dichiarativi connessi all’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 previsto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020. L’importo non versato doveva essere esposto nella sezione XVIII del quadro IS del modello IRAP 2020, relativo al periodo d’imposta 2019, secondo i codici e i dati specificamente indicati, anche ai fini della registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. L’omessa compilazione può essere regolarizzata mediante dichiarazione integrativa, con versamento della sanzione prevista per l’errore, definibile attraverso il ravvedimento operoso.

  • Dichiarazione IRAP
  • IRAP
  • Dichiarazioni
  • Agevolazioni Fiscali
  • Sanzioni
N. 57

Risoluzione n. 57 del 7/09/2021

Chiarimenti in ordine alla disciplina agevolativa in materia di trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE a seguito di operazioni di aggregazione aziendale – Articolo 1, commi da 233 a 243 della legge 20 dicembre 2020, n. 178

La risoluzione chiarisce la portata del limite previsto per la trasformazione in credito d’imposta delle DTA riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE nelle aggregazioni aziendali realizzate mediante fusione, scissione o conferimento d’azienda. La disciplina può applicarsi anche a più operazioni distinte approvate o deliberate nel 2021 e può coinvolgere più soggetti, considerando tali operazioni come un’aggregazione unitaria ai fini della quantificazione del beneficio. Resta fermo che il medesimo attivo può concorrere una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili e non può essere nuovamente computato in un’operazione successiva.

  • Operazioni straordinarie
  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
N. 56

Risoluzione n. 56 del 6/09/2021

Istituzione delle causali contributo “E105” e “E106” per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense

La risoluzione istituisce le causali contributo “E105”, relativa all’integrazione del contributo minimo soggettivo per dodici mesi, ed “E106”, riferita ai relativi interessi, per i versamenti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense tramite modello F24. Le causali devono essere riportate nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi”, esclusivamente in corrispondenza degli importi a debito versati, indicando il codice ente “0013” e il periodo di competenza nel formato “MM/AAAA”, senza valorizzare codice sede e codice posizione. Le nuove causali sono operative dal 15 settembre 2021.

N. 55

Risoluzione n. 55 del 23/08/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per l’acquisto di nuovo apparecchio televisivo – Decreto interministeriale del 5 luglio 2021

La risoluzione istituisce il codice tributo “6927” per consentire ai rivenditori di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta corrispondente agli sconti praticati per l’acquisto di nuovi televisori con avvio a riciclo degli apparecchi non conformi. Il codice va esposto nella sezione “Erario” tra gli importi a credito compensati, entro l’ammontare attestato e mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Se la vendita non si conclude o il televisore viene restituito, l’operazione deve essere annullata; il credito già compensato va restituito con lo stesso codice tra gli importi a debito, indicando l’anno della vendita.

N. 54

Risoluzione n. 54 del 6/08/2021

Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 – primi chiarimenti

La risoluzione fornisce i primi chiarimenti sulle dichiarazioni necessarie per il regime di non imponibilità relativo a servizi non a breve termine su imbarcazioni da diporto e a operazioni riguardanti navi destinate alla navigazione in alto mare. Precisa la procedura alternativa riservata ai soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati in Italia, gli adempimenti per fornitori diretti e indiretti e l’indicazione del protocollo nelle fatture. Per le navi in costruzione stabilisce specifiche modalità di compilazione, rinviando la verifica dell’effettiva navigazione in alto mare alla fine dell’anno solare di primo utilizzo.

N. 53

Risoluzione n. 53 del 5/08/2021

Proroga dei versamenti

La risoluzione chiarisce modalità e scadenze dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA interessati dalla proroga al 15 settembre 2021, senza maggiorazione, individuando i contribuenti ammessi anche nei casi di esclusione dagli ISA e di applicazione di regimi forfetari. Disciplina il pagamento in unica soluzione o rateale, con termini distinti per titolari e non titolari di partita IVA e conclusione entro novembre. Esclude l’ulteriore differimento di trenta giorni con maggiorazione dello 0,40% e regola anche i piani già iniziati e i versamenti effettuati liberamente entro la scadenza prorogata.

  • Adempimenti
  • Dichiarazioni
  • IRPEF
  • IRAP
  • IVA
  • Regime forfetario
N. 52

Risoluzione n. 52 del 3/08/2021

Regime IVA dei servizi di formazione professionali erogati da società accreditate presso fondo soggetto a vigilanza ministeriale - Articolo 10, primo comma, n. 20) d.P.R. n. 633 del 1972

La risoluzione esamina il regime IVA dei servizi di formazione professionale finanziati da un fondo sottoposto a vigilanza pubblica ed erogati da enti accreditati, verificando i presupposti oggettivo e soggettivo dell’esenzione. Il riconoscimento pubblico può derivare dall’accreditamento e dal finanziamento della specifica attività formativa, purché riferiti ai corsi approvati. Ai corsi svolti dagli enti accreditati e finanziati dal Fondo con risorse di natura pubblica, su richiesta delle Agenzie per il lavoro, si applica pertanto l’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20), del d.P.R. n. 633 del 1972.

N. 51

Risoluzione n. 51 del 3/08/2021

Ambito applicativo articolo 6, comma 6, decreto legislativo n. 471 del 1997

La risoluzione delimita l’ambito applicativo delle sanzioni previste per la detrazione dell’IVA erroneamente addebitata dal cedente o prestatore. La sanzione fissa da 250 a 10.000 euro, con conservazione del diritto alla detrazione, riguarda soltanto le operazioni imponibili assoggettate per errore a un’aliquota superiore a quella dovuta. Se l’IVA è stata invece addebitata e detratta su operazioni esenti o non imponibili, il cessionario o committente non conserva la detrazione: l’imposta è recuperata e si applica la sanzione proporzionale pari al 90% dell’ammontare illegittimamente detratto.

N. 50

Risoluzione n. 50 del 29/07/2021

Trattamento IVA – Cessione di integratori alimentari in forma liquida- n. 80) della Tabella A, Parte III, d.P.R. n. 633 del 1972

La risoluzione chiarisce il trattamento IVA degli integratori alimentari commercializzati in forma liquida, distinguendoli dagli sciroppi esclusi dal punto 80 della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972. La sola presentazione come fluido o soluzione non determina la qualificazione come sciroppo, che dipende dalle caratteristiche merceologiche e dalla classificazione doganale. Gli integratori classificati, in base alla composizione e alle proprietà finalizzate al mantenimento della buona salute, nelle voci residuali 2106 9092 o 2106 9098 rientrano nell’aliquota IVA agevolata del 10%, anche se venduti in forma liquida.

N. 49

Risoluzione n. 49 del 22/07/2021

Regime di Adempimento collaborativo - gestione delle interlocuzioni costanti e preventive di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128

La risoluzione chiarisce la gestione delle interlocuzioni costanti e preventive nel regime di Adempimento collaborativo, con attenzione alla formalizzazione delle posizioni, alle posizioni rinviate e alla riduzione delle sanzioni per i rischi comunicati. Le comunicazioni di rischio possono riguardare anche fatti pregressi o elementi fattuali, non seguono i termini dell’interpello abbreviato e non producono silenzio-assenso; le risposte vincolano l’Amministrazione finché restano immutate le circostanze. La riduzione sanzionatoria richiede che il rischio e i relativi presidi siano stati puntualmente e previamente indicati nella Mappa dei rischi.

N. 48

Risoluzione n. 48 del 19/07/2021

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, e per la restituzione spontanea, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, del contributo non spettante

La risoluzione istituisce i codici tributo necessari per utilizzare in compensazione il contributo a fondo perduto “Sostegni-bis stagionale” e per restituire spontaneamente quanto non spettante. Il codice 6946 va indicato nella sezione “Erario” del modello F24 tra gli importi a credito compensati; un utilizzo superiore al contributo riconosciuto determina lo scarto del modello. Per capitale, interessi e sanzione da versare mediante F24 ELIDE sono previsti rispettivamente i codici 8131, 8132 e 8133, con anno riferito al riconoscimento o all’utilizzo del contributo.

N. 47

Risoluzione n. 47 del 13/07/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 57, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, a favore delle imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016

La risoluzione rende operativo l’utilizzo delle agevolazioni riconosciute a imprese e professionisti della zona franca urbana dei comuni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Le misure riguardano la proroga della fruizione per il 2021 e il 2022 e l’estensione alle nuove iniziative economiche avviate nella zona entro il 31 dicembre 2021. Il codice Z164 va utilizzato nel modello F24, presentato esclusivamente tramite ENTRATEL o FISCONLINE, indicando a credito la compensazione o a debito l’eventuale riversamento.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imprese
  • Professionisti
N. 46

Risoluzione n. 46 del 12/07/2021

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione disciplina l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta riconosciuto alle società per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, richiamandone condizioni, misura e periodo di fruizione. A tale scopo istituisce il codice tributo 6943, da esporre nella sezione “Erario” del modello F24 tra gli importi a credito compensati oppure, in caso di riversamento, tra quelli a debito. L’anno di riferimento coincide con il periodo d’imposta dell’investimento; l’importo spettante è consultabile nel Cassetto fiscale e il modello deve essere trasmesso mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

N. 45

Risoluzione n. 45 del 7/07/2021

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi dovuti a seguito dell’adozione degli atti di recupero dei contributi a fondo perduto non spettanti

La risoluzione istituisce i codici tributo per versare, a seguito di atti di recupero, contributi a fondo perduto non spettanti erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19. Nel modello F24 ELIDE devono essere utilizzati i codici 7500 per il contributo, 7501 per gli interessi e 7502 per le sanzioni, riportando i dati del soggetto versante e quelli indicati nell’atto di recupero. Gli importi sono esposti a debito, il campo “tipo” reca la lettera “R” e le spese di notifica sono versate con il codice A100.

N. 44

Risoluzione n. 44 del 28/06/2021

Chiarimenti sulla disciplina agevolativa in materia di conversione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE. Articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, come sostituito dall'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

La risoluzione chiarisce la disciplina che consente di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE, in seguito alla cessione onerosa di crediti verso debitori inadempienti. La misura riguarda tutte le società, indipendentemente dal settore, e considera l’inadempimento con riferimento al singolo credito rimasto insoluto per oltre novanta giorni; negli accordi di ristrutturazione rilevano quindi soltanto i crediti che avevano già maturato tale condizione. Per il canone non vanno considerate le imposte anticipate sulle svalutazioni effettuate ai sensi dell’articolo 106, comma 1, del TUIR e riprese a tassazione.

N. 43

Risoluzione n. 43 del 22/06/2021

Soppressione del codice tributo 6918 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

La risoluzione dispone, a decorrere dal 1° luglio 2021, la soppressione del codice tributo 6918, istituito per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. La decisione consegue alla previsione secondo cui tale credito era utilizzabile esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; il codice viene pertanto soppresso dopo la scadenza del periodo previsto per il suo impiego.

N. 42

Risoluzione n. 42 del 8/06/2021

Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva, nonché per le industrie tecniche e di post-produzione, di cui agli articoli 15 e 17, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220

La risoluzione istituisce i codici tributo 6944 e 6945 per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti d’imposta destinati rispettivamente alle industrie tecniche e alle opere di formazione e ricerca nel settore cinematografico e audiovisivo. Il modello deve essere presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e il credito compensato non può superare quello concesso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo. I codici vanno esposti nella sezione «Erario», indicando l’anno di riferimento; possono essere utilizzati anche per il riversamento dell’agevolazione nella colonna degli importi a debito versati.

N. 41

Risoluzione n. 41 del 4/06/2021

Indicazione del numero dei giorni nella dichiarazione dei redditi 2021 relativa ai redditi 2020 in caso di erogazione da parte dell’INPS di indennità per disoccupazione agricola, CIG e NASPI

La risoluzione chiarisce come indicare, nelle dichiarazioni 2021 relative ai redditi 2020, i giorni che danno diritto alle detrazioni e ai benefici IRPEF quando siano state percepite indennità per disoccupazione agricola, CIG o NASPI. Possono essere computati i giorni riportati nelle certificazioni INPS, anche ridistribuendoli tra i due semestri rispetto alla CU, purché il totale coincida con il punto 6 e rispetti il limite annuale di 365 giorni. Per il primo semestre non possono essere indicati più di 181 giorni, oppure 182 quando va considerato il 29 febbraio, mentre per il secondo il limite è 184.

  • Dichiarazioni
  • Modello Redditi PF
  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza

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