Cassazione, sentenza n. 4961 del 2/03/2018
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Presupposto applicativo - Conseguenze - Garage interni - Sussistenza.
Il Comune contestava la decisione della CTR che aveva escluso dalla TARSU alcuni garage, ritenuti inidonei a produrre rifiuti. La Cassazione ha affermato che l’occupazione o detenzione dei locali fa presumere la produzione di rifiuti e che spetta al contribuente documentare le condizioni oggettive di esclusione; i garage interni, diversamente dalle autorimesse scoperte pertinenziali, sono normalmente tassabili perché possono produrre rifiuti apprezzabili. Accolto il motivo comunale, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario del contribuente.
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