Cassazione, sentenza n. 4966 del 02/03/2018
Sentenza n. 4966 del 02/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4966
- Data
- 02/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La Regione aveva applicato una sanzione per avere assoggettato i rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale all’aliquota ridotta del tributo speciale sul deposito in discarica, anziché a quella ordinaria; la CTR aveva ritenuto applicabile una successiva norma regionale. La Cassazione ha stabilito che, secondo la disciplina vigente nel 2005, tali rifiuti erano urbani e beneficiavano della riduzione quando il Comune aveva raggiunto la prescritta percentuale di raccolta differenziata. La norma regionale del 2013 aveva carattere innovativo, non interpretativo, e non era retroattiva: la sentenza è stata cassata e il ricorso iniziale accolto.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La Regione Veneto sanzionava la XXXX spa, società gerente un impianto di stoccaggio di rifiuti solidi, contestandole di avere incluso, nella dichiarazione presentata ai fini del calcolo per il 2005, del tributo previsto dalla Legge Statale 29 dicembre 1995, n. 549 e regolato, per quanto di competenza regionale, dalla Legge Veneta 21 gennaio 2003, n. 3, modificata con L. 16 agosto 2002, n. 24, i rifiuti solidi raccolti dalla pulizia delle strade del comune di lesolo, tra i rifiuti soggetti a tariffa ridotta, ai sensi dell'art. 39, comma 4, lett. a invece che tra quelli soggetti a tariffa piena ai sensi del comma 2, lett. e) medesimo articolo.
2. L'Azienda impugnava l'atto di contestazione e di applicazione della sanzione davanti alla commissione tributaria provinciale di Venezia sostenendone l'illegittimità per falsa applicazione della L.R. n. 3 del 2000, art. 39 per contrasto dell'assunto regionale, a base della sanzione, secondo cui la Azienda avrebbe contraddetto la nota della Direzione Regionale Tutela Ambiente del 18 maggio 2006 (a mente della quale i rifiuti provenienti dallo pulizia delle strade dovevano essere assoggettati sempre al pagamento del tributo in misura piena), con il principio di affidamento sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10 e, infine, per contrasto, con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
3. La commissione accoglieva le doglianze dell'Azienda.
4. La decisione era riformata dalla commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza 27 gennaio 2014, con la motivazione che la L.R. 5 aprile 2013, n. 3, art. 44 (per refuso indicata in sentenza come n. 32) – contente una norma che sebbene sopravvenuta rispetto al fatto all'origine della controversia era ad esso applicabile in quanto norma di interpretazione autentica della L.R. n. 3 del 2000, art. 39 – aveva stabilito che, ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. c), "ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento"; la commissione aggiungeva che "indipendentemente dalla interpretazione autentica", la tassazione dei rifiuti da spazzamanto con tariffa ridotta contrasta con la ratio e con la lettera dell'art. 39.
5. Contro tale sentenza l'Azienda ricorre per cassazione con quattro motivi.
6. La Regione resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione della L.R. Veneto n. 3 del 2013, art. 44 per avere la commissione tributaria errato nel ritenere tale articolo come contenente una norma di interpretazione autentica della L.R. n. 3 del 2000, art. 39.
2. Con il secondo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione della L.R. n. 3 del 2000, art. 39 per avere la commissione tributaria errato nel ritenere che i rifiuti derivanti dalla pulizia delle strade siano da includere tra quelli soggetti a tassazione secondo la tariffa ordinaria ai sensi della L.R. n. 3 del 2000, art. 39, comma 2, lett.- e) e non tra quelli soggetti a tassazione ridotta ai sensi del comma 4, lett. a) stesso articolo siccome facente riferimento alla definizione data dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 7, comma 2, lett. c) richiamato dalla L.R. n. 3 del 2000, dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade come rifiuti urbani.
3. Con il terzo motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la commissione mancato di pronunciare sull'eccezione sollevata dalla Azienda riguardo alla non applicabilità della sanzione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8.
4. Con il quarto motivo di ricorso, viene dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la commissione mancato di pronunciare sull'eccezione sollevata dalla ricorrente riguardo alla non applicabilità della sanzione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10.
5. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere esaminati congiuntamente in quanto hanno entrambi ad oggetto la dedotta violazione della L.R. n. 3 del 2000, art. 39.
6. I motivi sono fondati: la L.R. n. 3 del 2000, art. 39 nella versione modificata dalla L.R. n. 24 del 2002, applicabile ratione temporis, stabiliva, al comma 2, lett. e), che l'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dalla L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi da 24 a 41, è determinato ai sensi del medesimo art. 3 ed è fissato, per tonnellata, in Euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorchè conferiti in discariche per rifiuti speciali; al comma 4, lett. a), stabiliva che il tributo è determinato in misura del 30% rispetto all'ammontare fissato dal comma 2, lett. e), per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani; è incontroverso che il Comune di Jesolo abbia assicurato quest'obiettivo; la L. n. 549 del 1995, art. 24 stabilisce che al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dal D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2; il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 2 definisce come "urbani" "i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi"; dal quadro legislativo così ricostruito emerge che i rifiuti "da spazzamento" delle strade sono rifiuti urbani; la L.R. n. 3 del 2013, art. 44 ha dettato "nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" ed ha stabilito che "la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, art. 39, comma 4 è così sostituito: "4. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta trascorsi i quali si prescinde dal parere, le condizioni alle quali al tributo speciale per il deposito in discarica è applicata una riduzione una volta conseguiti gli obiettivi percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani individuati, rispettivamente, nella misura del sessantacinque per cento e del cinquanta per cento, da parte del comune produttore dei rifiuti medesimi. Ai fini dell'individuazione delle suddette percentuali di raccolta differenziata sono considerati i seguenti elementi: a) l'attivazione delle raccolte differenziate e della raccolta multimateriale, fondamentali ai fini del recupero; b) l'attivazione delle raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto raccolte di rifiuti ingombranti, dei rifiuti da spazzamento e degli altri rifiuti da avviare al recupero al netto degli scarti; c) ai soli fini dell'applicazione del pagamento del tributo in misura ridotta non si intendono rifiuti urbani quelli derivanti dallo spazzamento"; la disposizione dell'art. 44 cit. ha – come risulta chiaro dal significato letterale delle espressioni usate ("nuove norme"; "sostituito") – carattere innovativo rispetto al previgente testo dell'art. 39 e non si applica al caso di specie in quanto sopravvenuta rispetto al presupposto dell'atto regionale impugnato.
7. In ragione dei motivi di ricorso esaminati, la sentenza della commissione tributaria regionale del Veneto deve quindi essere cassata; gli altri motivi di ricorso restano assorbiti; non essendovi ulteriori accertamenti in fatto da svolgere, è possibile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito con accoglimento dell'iniziale ricorso della XXXX s.p.a.
8. Le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evoluzione vicende della controversia; le spese del presentate giudizio di legittimità sono poste a carico della Regione Veneto e liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso proposto da XXXX spa, contro la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale del Veneto in data 27 gennaio 2014, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'iniziale ricorso della XXXX spa;
condanna la Regione Veneto a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7300,00 oltre accessori di legge, e compensa le spese del merito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018
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