Cassazione, sentenza n. 4959 del 02/03/2018

Sentenza n. 4959 del 02/03/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
4959
Data
02/03/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune aveva impugnato la decisione che riteneva illegittima un’ingiunzione TARSU per mancata previa notificazione della cartella, ma il ricorso per cassazione non risultava notificato alla contribuente. La Corte ha ricordato che, se la notificazione non riesce per causa non imputabile al richiedente, questi deve riattivarla immediatamente e, di regola, entro trenta giorni dalla conoscenza dell’esito negativo, salvo rigorosa prova di circostanze eccezionali. Poiché il Comune aveva chiesto la rinnovazione soltanto dopo quattro anni, senza giustificazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, senza esame delle censure sulla riscossione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

p..1 Il Comune di Mariano Comense impugnava la sentenza della CTR Lombardia n. 112/43/13, che aveva accolto il gravame interposto dal contribuente avverso la sentenza della CTP di Como, la quale a sua volta aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente alla debenza della Tarsu per l'anno 2004, confermando la legittimità della pretesa tributaria per gli anni 2005 e 2006.

In particolare, la CTR Lombardia riteneva che la riscossione del tributo, essendo stata asseritamente attivata a mezzo ruolo, non rispondeva ai requisiti procedimentali dell'attività accertativa posta in essere dal concessionario del relativo servizio, non avendo previamente notificato alla contribuente la relativa cartella esattoriale.

Il Comune ricorreva per la cassazione della citata sentenza affidandosi a due motivi, illustrati nel ricorso.

L'ente contribuente non si è costituito.

All'udienza, l'ente ricorrente chiedeva termine per rinnovare la notifica del ricorso al contribuente.

Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione

p..2 Con il primo motivo l'ente ricorrente denunzia violazione e o falsa applicazione degli artt. 2 R.D. 1910/639; degli artt. 52 e 53 D.Igs. 1997/446; del D.Lgs. n. 112 del 1999; del D.L. n. 209 del 2002; del D.L. n. 248 del 2007, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la procedura di riscossione, posta in essere dal Comune per il tramite del proprio concessionario, fosse ascrivibile alla disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede la formazione del ruolo, l'iscrizione del tributo in cartella e la notifica al debitore.

A fondamento della censura, il Comune ricorrente deduce di aver seguito la procedura di cui al R.D. n. 639 del 1910, a mente del quale l'atto di ingiunzione di pagamento è titolo esecutivo e non richiede alcun altro adempimento da portare a conoscenza del contribuente-debitore, se non quelli previsti dal titolo II D.P.R. n. 602 del 1973 funzionali all'avvio della procedura di espropriazione forzata o altra azione esecutiva.

p..3 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, l'omesso esame di più fatti decisici per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Al riguardo, l'ente ricorrente censura la sentenza per l'omesso esame del documento relativo all'ingiunzione di pagamento impugnata dal contribuente, dal quale emerge, con tutta evidenza, che l'ingiunzione di pagamento era stata effettuata ai sensi del R.D. n. 639 del 1919, nonchè del D.L. n. 209 del 2002, art. 2 – sexies convertito in L. 265 del 2002 e che l'autore dell'ingiunzione è il concessionario del servizio di riscossione dei tributi del Comune di Mariano Comense, a tal scopo nominato ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 52 e ss.

p..4 Il ricorso è inammissibile per omessa notifica, dovendo essere disattesa la richiesta di concessione di termine per la rinnovazione.

E' preliminare, sul punto, delineare l'evoluzione dell'orientamento della Suprema Corte nelle ipotesi in cui la notificazione di atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non sia andata a buon fine per causa non imputabile al notificante.

p..5 Le Sezioni Unite con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, ha affermato esplicitamente il principio secondo il quale "In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.". Le Sezioni Unite, quindi, da un lato hanno riconosciuto al richiedente la possibilità di procedere autonomamente alla riattivazione della procedura notificatoria, inopinatamente interrotta per una causa ad esso non imputabile, senza necessità di ricorrere al giudice (che avrebbe comportato un rilevante allungamento delle procedure), ma, dall'altro, hanno ricondotto l'attività del richiedente alla categoria dell'onere poichè "l'iniziativa per la ripresa del procedimento notificatorio deve intervenire entro un tempo ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie", sicchè "non potrà ritenersi dipendente da causa non imputabile una decadenza che avrebbe potuto essere ovviata mediante il completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte", restando confinata la possibilità di richiedere l'intervento del giudice "nei casi in cui non sia possibile una semplice (e ragionevolmente tempestiva) ripresa del medesimo procedimento notificatorio o ad iniziativa della parte", quale, ad esempio, ove sia necessario ottenere una nuova fissazione dell'udienza per il rispetto dei termini di comparizione (v. in motivazione Sez. U, n. 17352 cit.).

p..6 L'apparente dicotomia tra "facoltà" e "onere" è, peraltro, di agevole spiegazione atteso il presupposto del ragionamento della Corte.

Infatti, alla stregua del consolidato principio della scissione degli effetti della notifica, affermatosi in dipendenza degli interventi della Corte costituzionale (e segnatamente Corte cost. n. 477 del 2002), si giustificava una interpretazione costituzionalmente orientata anche nell'ipotesi di incolpevole mancato esito della procedura notificatoria, che, in quanto tale, non poteva andare a detrimento della parte (per una prima applicazione v. Sez. U, n. 10216 del 2006, in riferimento ad un'opposizione a decreto ingiuntivo).

La rinnovazione, tuttavia, ha rilievo, e produce il risultato di conservare ab origine gli effetti della notificazione, solo se prontamente utilizzato dal richiedente che così dimostra diligentemente il suo interesse al consolidamento degli effetti, restando altrimenti frustata l'esigenza, altrettanto rilevante, di evitare un ingiustificato allungamento del processo in lesione del principio della ragionevole durata.

p..7 Il principio, testualmente ribadito dalla giurisprudenza successiva (v. tra le tante Cass. n. 586, n. 6846, n. 9046 del 2010; Cass. n. 26518 del 2011), registra, infatti, una parziale ridefinizione con Cass. n. 18074 del 2012, secondo la quale "Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili ai richiedente, questi ha l'onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio…".

Scompare l'uso del termine "facoltà" e residua solo "l'onere", ma tale prospettiva, per quanto sopra rilevato, apparteneva già alle citate Sezioni Unite, che valutavano come residuale – in relazione alle specificità della concreta vicenda – la possibilità di richiedere l'intervento del giudice.

La ripresa della procedura notificatoria aveva rilevanza purchè fosse "intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto", senza ulteriori connotazioni: al giudice, dunque, valutare se il richiedente, tenuto conto delle ragioni della mancata notifica, delle modalità della sua attivazione e degli eventuali elementi in concreto rilevanti, avesse proceduto con la dovuta diligenza.

p..8 Su tale aspetto, sono nuovamente intervenute, con un recente arresto, le Sezioni Unite (Sez. U, n. 14594 del 2016, Rv. 640441- 01), secondo le quali "In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa".

L'attività del richiedente, quindi, da "onere" diventa "dovere", così chiarendo definitivamente il contenuto dei compiti del notificante; inoltre viene quantificato il termine "ragionevolmente contenuto", che viene determinato – in una prospettiva ordinaria (tenuto conto che, in fondo, si tratta di rinnovare una sola delle attività per le quali il termine complessivo è riconosciuto) – nella metà dei termini ex art. 325 c.p.c., ossia, per quanto concerne il ricorso per cassazione, in trenta giorni (Cass. n. 5974/2017; Cass. n. 17864/2017; Cass. n. 14594/2016; Cass. n. 4933/2016).

E' conservata invero, nè poteva essere diversamente, la facoltà per l'interessato di dimostrare che tale dilazione è insufficiente in ragione di circostanze eccezionali, della cui prova resta onerato.

p..9 Nella concreta vicenda, il ricorso fu avviato tempestivamente (in data 15.03.2014) al destinatario presso il domicilio eletto nel giudizio di merito a mezzo del servizio postale, ma non risulta notificato, mancando la relata.

Il mancato esito, dunque, non sembra dipeso da una causa imputabile alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla riattivazione della procedura notificatoria limitandosi, con istanza del 7.02.2018 (e, dunque, a distanza di quattro anni), a chiedere la concessione di termine per la rinnovazione della notifica, senza neppure allegare le eccezionali ragioni del ritardo. L'istanza, in conformità ai principi sopra esposti, non può pertanto essere accolta e, attesa la mancata consegna di copia conforme all'originale dell'atto da notificare, la notifica deve ritenersi inesistente (v. Sez. U, n. 14916 del 2016). Conseguentemente la parte ricorrente va dichiarata decaduta dall'impugnazione in relazione al lasso di tempo intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito.

Il ricorso, pertanto, è inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo l'intimata svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

Dichiara inammissibile il ricorso;

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione tributaria, il 7 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018

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