Cassazione, sentenza n. 4949 del 02/03/2018
Sentenza n. 4949 del 02/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4949
- Data
- 02/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società contestava la rettifica del valore di un terreno compravenduto, lamentando extrapetizione, insufficiente motivazione dell’atto e non corretta valutazione delle prove utilizzate dall’Ufficio. La Cassazione ha chiarito che la dichiarazione di successione richiamata costituiva un argomento probatorio, non una nuova domanda o eccezione, e che il controllo sulla concreta adeguatezza della motivazione spettava al giudice di merito. Poiché la CTR aveva fondato la stima anche sulla valutazione UTE, su compravendite confinanti e su una perizia giurata, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con atto stipulato il 13.6.2004 la S.r.l. Immobiliare XXXX ha acquistato un'area di terreno di complessivi mq. 14.400, sito in comune di Comacchio, al prezzo di Euro 187.200, pari ad Euro 13,00 al mq. L'Agenzia delle Entrate ha rettificato il valore dichiarato, elevandolo ad Euro 388.000, pari ad Euro 27,00 al mq., richiedendo il pagamento delle maggiori imposte, oltre alle sanzioni ed interessi, per complessivi Euro 45.266,76.
2. La società contribuente ha adito la CTP di Ferrara, eccependo carenza di motivazione ed errore nella determinazione della base imponibile. La CTP ha accolto parzialmente il ricorso, determinando il valore del terreno in Euro 230.400, pari ad Euro 16 al mq., ritenendo che non fossero stati considerati appieno i vincoli di inedificabilità esistenti sul lotto.
3. I successivi gravami proposti sia dall'Agenzia delle entrate, sia incidentalmente dalla società, sono stati decisi dalla CTR di Bologna con l'accoglimento del ricorso principale dell'Ufficio e con il rigetto dell'appello incidentale della società, con integrale conferma dell'avviso di rettifica e liquidazione oggetto di impugnazione.
4. La società Immobiliare XXXX chiede la cassazione della sentenza di appello, con ricorso affidato a quattro motivi. Ha inoltre depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
5. L' intimata Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduce che la sentenza impugnata è affetta da vizio di extrapetizione in quanto la motivazione risulta incentrata principalmente sulla presenza di una dichiarazione di successione presentata da uno dei venditori (Dott. B.) in cui lo stesso avrebbe indicato un valore, per il terreno in oggetto, corrispondente a quello dell'accertamento. Sostiene che di tale circostanza non vi è traccia nell'atto di appello, e che pertanto il giudice ha operato un illegittimo mutamento della causa petendi.
Il motivo è inammissibile perchè manifestamente infondato, risultando evidente come la menzionata dichiarazione di successione non faccia parte dell'oggetto della domanda ma ne costituisca un elemento di prova, addotto dall'Ufficio proprio in relazione alla causa petendi. Il giudice di appello ha piena cognizione della questione a lui devoluta, nel caso consistente nella delibazione sulla rettifica operata dall'Agenzia delle Entrate in relazione al maggior valore attribuito al bene compravenduto, ed in sede contenziosa l'Ufficio è indubbiamente legittimato a produrre gli elementi di prova a sostegno della rettifica.
2. Con il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4.
Deduce che la circostanza che uno dei venditori abbia indicato nella dichiarazione di successione un valore corrispondente a quello accertato è elemento che fu segnalato dall'Ufficio unicamente nell'atto di controdeduzioni del primo grado, senza che la dichiarazione richiamata fosse mai stata prodotta in giudizio. Eccepisce come la questione non sia stata riproposta in appello dall'Ufficio, il che ne determinerebbe l'esclusione dal giudizio per rinuncia, ai sensi del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.
La censura è infondata. La ricorrente continua a confondere l'oggetto della domanda con l'argomento di prova costituito dalla ripetuta dichiarazione di successione, che evidentemente non può rientrare fra le questioni o eccezioni rinunciabili ai sensi della citata normativa, che riguarda solo le domande e le eccezioni in senso proprio, e non le mere argomentazioni fondate su elementi a supporto della propria posizione.
3. Con il terzo motivo lamenta violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2 – bis, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.
Deduce che la sentenza ritiene erroneamente assolto l'onere motivazionale per relationem, avendo l'Ufficio allegato la stima dell'UTE. Sostiene tuttavia che la stima dell'UTE contiene una mera clausola di stile, senza alcun riferimento ai criteri adottati per giustificare il rilevante incremento di valore adottato.
La censura è inammissibile, risolvendosi nella pretesa che la cassazione formuli un giudizio di merito sulla congruità della motivazione dell'atto di accertamento, operazione non consentita in questa sede, ma riservata alla competenza esclusiva del giudice di merito. Infatti, lo stabilire se, in concreto, la motivazione di un determinato avviso di accertamento risponda o meno ai requisiti di validità è compito precipuo del giudice tributario e non è dato al contribuente, se la decisione è motivata, sollecitare alla Corte di cassazione una revisione critica del suindicato giudizio, salvo che non vengano enunciati ed evidenziati, nel ricorso, ben specifici errori di diritto in cui il giudice di merito sia incorso, condizione che non ricorre nel caso di specie (Sez. 5, Sentenza n. 17762 del 12/12/2002, Rv. 559198).
4. Con il quarto motivo denuncia l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
Deduce che non corrisponde al vero il fatto che uno dei venditori ( B.R.) abbia indicato in dichiarazione di successione un valore corrispondente a quello accertato, visto che sulla base del valore dichiarato di Euro 49.920 e la metratura del terreno di cui era titolare (mq. 3.840), il valore dichiarato è stato di Euro 13 al mq. Sostiene che la perizia dell'Ing. A., redatta per le finalità di cui alla L. n. 388 del 2000, non poteva avere alcun effetto al fine della determinazione del valore venale del bene. Ritiene che la CTR abbia trascurato gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno dell'infondatezza della pretesa erariale.
Il motivo è inammissibile, atteso che con esso si allegano vizi motivazionali che presuppongono un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme rispetto a quanto accertato nella sentenza impugnata. Infatti, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017, Rv. 645292).
Nel caso in esame il giudice di merito ha congruamente e razionalmente individuato le fonti del proprio convincimento, costituite dalla valutazione dell'UTE, che ha valorizzato il prezzo del terreno in Euro 27 a mq. alla data del 13.6.2004, valore che ha trovato conferma nell'atto di compravendita del 7.10.2004 di alcuni terreni confinanti, nella stima giurata dell'Ing. A. e nella dichiarazione di successione di uno dei venditori ( B.R.).
Sulla scorta di quanto sopra è chiaro che, anche ammesso che sussista il dedotto travisamento della prova sul valore contenuto nella menzionata dichiarazione di successione, esso non appare decisivo ai fini della decisione, avendo la sentenza impugnata fornito esauriente e congrua motivazione in ordine alla fondatezza delle ragioni dell'Ufficio, al riguardo basandosi su plurimi elementi istruttori e non soltanto sulla dichiarazione successoria del B., asseritamente male interpretata dal giudice di merito. Peraltro tale questione, in quanto del tutto nuova e mai trattata nella fase di merito, è comunque inammissibile nella presente fase di legittimità.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia controricorrente delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese processuali, liquidate in Euro 2.900,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2018
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