Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 5736

Cassazione, sentenza n. 5736 del 9/03/2018

Sentenza n. 5736 del 09/03/2018

L’accertamento recuperava IVA detratta e costi dedotti per compravendite immobiliari ritenute inserite in un meccanismo fraudolento; i giudici di merito avevano accolto la difesa della società valorizzando pagamenti documentati e una conciliazione relativa alla venditrice. La Cassazione ha ribadito che l’Ufficio deve offrire elementi, anche presuntivi, sull’inesistenza delle operazioni e sulla conoscenza o conoscibilità della frode, mentre la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non basta da sola al contribuente. Poiché la CTR non aveva esaminato gli indizi indicati nell’accertamento, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 5764

Cassazione, sentenza n. 5764 del 9/03/2018

Sentenza n. 5764 del 09/03/2018

Una società contestava l’accertamento ICI che aveva elevato il valore venale di un’area edificabile acquistata nel 2002, lamentando, tra l’altro, l’omessa considerazione della vicina autostrada, della fascia di rispetto e dei relativi effetti sulla potenzialità edificatoria. La Corte ha escluso rilievo alla mera errata denominazione formale dell’atto e dichiarato non specifica la censura sulla sua motivazione, ma ha rilevato che la commissione regionale non aveva esaminato le concrete critiche rivolte alla valutazione del terreno. Ha quindi accolto tale motivo, cassato la sentenza e rinviato per nuove verifiche; la questione su sanzioni e interessi è rimasta assorbita.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Processo tributario
N. 5731

Cassazione, sentenza n. 5731 del 9/03/2018

Sentenza n. 5731 del 09/03/2018

La cartella, emessa dopo controllo automatizzato, recuperava crediti d’imposta da carbon tax e accise sul gasolio utilizzati in compensazione ma non indicati nel quadro RU; la contribuente deduceva un errore nella dichiarazione. La Cassazione ha affermato che, per contrastare una maggiore pretesa non ancora pagata, il contribuente può allegare in giudizio errori di fatto o di diritto senza le decadenze proprie della dichiarazione integrativa, restando a suo carico la prova; un credito derivante da somme già versate richiede invece le procedure di rimborso. Il ricorso è stato accolto, con cassazione e rinvio.

N. 5763

Cassazione, sentenza n. 5763 del 9/03/2018

Sentenza n. 5763 del 09/03/2018

La controversia riguardava la base imponibile ICI 2001 di un’area edificabile, valorizzata dal Comune considerando anche un procedimento urbanistico già avviato, destinato a modificarne la classificazione e ad aumentarne la cubatura. La Cassazione ha affermato che il valore venale va stimato ex ante, tenendo conto della potenzialità edificatoria e di tutti gli elementi oggettivi capaci di incidere sul mercato, anche prima della formale conclusione dell’accordo urbanistico. Ritenuta adeguata la motivazione dell’accertamento e corretta la valutazione della CTR, ha rigettato il ricorso della contribuente.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 5730

Cassazione, sentenza n. 5730 del 9/03/2018

Sentenza n. 5730 del 09/03/2018

La società impugnava una cartella da controllo automatizzato relativa a crediti per carbon tax e accise sul gasolio compensati ma non esposti nel quadro RU, sostenendo che l’omissione dipendesse da un errore dichiarativo. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di opporre in giudizio errori della dichiarazione contro una pretesa per somme non versate, fermo l’onere probatorio del contribuente; se il maggior importo fosse già stato pagato, occorrerebbe invece attivare il rimborso entro i termini previsti. Il ricorso è stato accolto e la decisione cassata con rinvio alla CTR.

N. 5762

Cassazione, sentenza n. 5762 del 9/03/2018

Sentenza n. 5762 del 09/03/2018

L’accertamento recuperava maggiori ricavi, reddito d’impresa, IRPEF, IRAP e IVA per acquisti di calzature ritenuti non fatturati, desunti dalla documentazione contabile e telefonica rinvenuta presso il fornitore. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti anche quando la contabilità sia formalmente regolare; le contestazioni sulla riferibilità delle annotazioni al contribuente non possono tradursi in un nuovo esame del merito. Dichiarate inammissibili o infondate le singole censure, la Corte ha rigettato il ricorso.

N. 5729

Cassazione, sentenza n. 5729 del 9/03/2018

Sentenza n. 5729 del 09/03/2018

Una cartella da controllo automatizzato richiedeva IVA, IRPEF e IRAP dichiarate ma non versate; la contribuente sosteneva che gli importi derivassero da un errore successivamente corretto mediante dichiarazione integrativa. La Cassazione ha confermato che, per contrastare una pretesa su somme non pagate, l’errore dichiarativo può essere fatto valere in giudizio indipendentemente dai termini dell’integrativa, mentre i maggiori importi già versati devono essere chiesti a rimborso con le procedure previste. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato rigettato e le spese compensate.

N. 5761

Cassazione, sentenza n. 5761 del 9/03/2018

Sentenza n. 5761 del 09/03/2018

Società di persone e soci contestavano accertamenti analitico-induttivi per IRAP, IVA e redditi imputati per trasparenza, basati sulle percentuali di ricarico rilevate durante una verifica successiva. La Cassazione ha riunito i procedimenti connessi e ha affermato, nella parte disponibile, che una contabilità formalmente regolare e la congruità agli studi di settore non impediscono la rettifica quando emergano presunzioni qualificate e attività non dichiarate superiori alla soglia considerata; ha inoltre escluso un concreto pregiudizio al contraddittorio. Il testo fornito si interrompe durante l’esame dell’ultimo motivo e non riporta l’esito conclusivo.

  • Accertamento fiscale
  • Società di persone
  • IVA
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 5728

Cassazione, sentenza n. 5728 del 9/03/2018

ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE Errori ed omissioni in danno del contribuente - Deduzione in sede contenziosa contro la pretesa dell'Amministrazione - Possibilità - Limiti - Ragioni.

La controversia nasceva da una cartella per tributi e ritenute dichiarati ma non versati, che la contribuente collegava a errori poi rettificati con dichiarazione integrativa. La Cassazione ha riconosciuto l’emendabilità giudiziale della dichiarazione quando serve a contrastare una maggiore pretesa non pagata, distinguendola dalla richiesta di un credito per somme già versate, soggetta alle procedure di rimborso; ha però precisato che la prova dell’errore incombe sul contribuente. Poiché la CTR aveva addossato all’Ufficio un onere di specifica contestazione, la sentenza è stata cassata sul terzo motivo con rinvio.

N. 5758

Cassazione, sentenza n. 5758 del 9/03/2018

Sentenza n. 5758 del 09/03/2018

Il contribuente contestava accertamenti IVA, IRPEF e IRAP fondati su movimentazioni bancarie, sostenendo tra l’altro l’assenza dell’autorizzazione, l’estraneità di alcuni conti e il mancato riconoscimento dei costi. La Cassazione ha ribadito che i dati bancari fondano la presunzione di imponibilità e trasferiscono sul contribuente l’onere di fornire una prova analitica per ciascun movimento; la mancata allegazione dell’autorizzazione, avente funzione organizzativa, non invalida l’atto senza concreta lesione. Le ulteriori doglianze sono state ritenute inammissibili o infondate e il ricorso è stato rigettato.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRPEF
  • IRAP
  • Processo tributario
N. 5727

Cassazione, sentenza n. 5727 del 9/03/2018

Sentenza n. 5727 del 09/03/2018

La cartella da controllo automatizzato riguardava IVA, IRPEF e IRAP dichiarate ma non versate; il contribuente contestava in giudizio l’assoggettamento a IRAP per asserita mancanza di autonoma organizzazione, sebbene l’imposta fosse stata indicata nelle dichiarazioni. La Cassazione ha ritenuto legittima l’emissione della cartella sui dati dichiarati, ma ha chiarito che la dichiarazione è emendabile e che il contribuente può provare l’assenza del presupposto impositivo; non era invece necessario il contraddittorio preventivo per meri omessi versamenti privi di incertezze dichiarative. Accolto il primo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 5131

Cassazione, ordinanza n. 5131 del 5/03/2018

Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza - Motivazione apparente - Impossibilità di individuazione del "thema decidendum" - Nullità.

L’Agenzia aveva impugnato la decisione regionale che aveva escluso un abuso del diritto realizzato, secondo la contestazione fiscale, mediante una società ritenuta fittizia, con effetti su IRPEF, IRAP e IVA. La Cassazione non ha deciso la fondatezza sostanziale dell’accertamento, ma ha rilevato che la CTR si era limitata ad affermazioni apodittiche, senza illustrare le critiche d’appello né il percorso seguito per respingerle. Poiché tale motivazione apparente scende sotto il minimo costituzionale, la sentenza è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
  • Accertamento fiscale
  • IRPEF
  • IRAP
  • IVA
N. 4958

Cassazione, sentenza n. 4958 del 2/03/2018

Sentenza n. 4958 del 02/03/2018

La società incaricata del servizio contestava la decisione che aveva escluso l’IVA dalle fatture relative alla TIA applicata per il 2009, sostenendo la natura corrispettiva della tariffa. La Cassazione ha invece qualificato la TIA disciplinata dall’art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 come prelievo tributario, caratterizzato dall’obbligatorietà, dalla predeterminazione pubblica dei costi e dall’assenza di un rapporto sinallagmatico tra servizio e pagamento. Non essendo il tributo un corrispettivo per una prestazione, la Corte ne ha escluso l’assoggettamento a IVA e ha rigettato il ricorso.

  • Tributi locali
  • IVA
  • Processo tributario
N. 4940

Cassazione, sentenza n. 4940 del 2/03/2018

Sentenza n. 4940 del 02/03/2018

La controversia verte sul rimborso delle ritenute applicate al capitale corrisposto da un fondo previdenziale aziendale, che la CTR aveva riconosciuto assumendo come rendimento l’importo indicato in una certificazione del fondo. La Cassazione ritiene tale attestazione inidonea perché menziona genericamente i rendimenti, senza dimostrare che derivino dall’effettiva gestione sul mercato del capitale accantonato; solo questa componente, per gli importi maturati entro il 2000, può beneficiare dell’aliquota del 12,50%. I motivi dell’Agenzia sono dichiarati fondati nei limiti esposti, ma il brano disponibile non contiene il dispositivo conclusivo.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4956

Cassazione, sentenza n. 4956 del 2/03/2018

Sentenza n. 4956 del 02/03/2018

Gli eredi del contribuente avevano chiesto la revocazione della decisione relativa ad avvisi ICI, deducendo sia il mancato rispetto del termine per comunicare l’udienza sia un errore sulla condizione “al rustico” di un immobile. La Cassazione ha chiarito che l’omessa pronuncia deve essere fatta valere con ricorso per cassazione, non con revocazione, e che l’interpretazione delle prove sullo stato dell’immobile costituisce valutazione di giudizio, non errore percettivo su un fatto incontestato. Poiché anche l’asserita contraddittorietà riguardava la sentenza revocanda e doveva essere censurata con l’ordinaria impugnazione, il ricorso è stato rigettato.

N. 4955

Cassazione, sentenza n. 4955 del 2/03/2018

Sentenza n. 4955 del 02/03/2018

La controversia riguardava il calcolo dell’ICI su un complesso turistico-alberghiero inizialmente classificato in categoria A/2 e riclassificato in categoria D dopo che l’ufficio catastale aveva riconosciuto l’errore originario. La Cassazione ha confermato che la decorrenza dall’anno successivo della variazione catastale non opera quando la nuova rendita corregge errori di fatto relativi a caratteristiche già esistenti al momento del primo classamento: in tale caso la rettifica produce effetti dall’origine. Ritenuto congruo l’accertamento della CTR sulla natura dell’errore e sulla destinazione effettiva degli immobili, la Corte ha rigettato il ricorso.

N. 4954

Cassazione, sentenza n. 4954 del 2/03/2018

Sentenza n. 4954 del 02/03/2018

Per l’ICI 2003, un complesso turistico-alberghiero risultava inizialmente classificato come insieme di abitazioni in categoria A/2, prima della rettifica in categoria D eseguita dall’ufficio catastale nel 2005. La Cassazione ha affermato che la regola di efficacia della variazione dall’anno successivo non si applica quando la rettifica corregge un errore di fatto commesso dall’ufficio nella valutazione di caratteristiche dell’immobile già esistenti al momento del classamento: la diversa rendita decorre allora dall’origine. Condividendo l’accertamento della CTR circa l’errore e l’effettiva destinazione alberghiera, la Corte ha rigettato il ricorso.

N. 4953

Cassazione, sentenza n. 4953 del 2/03/2018

Sentenza n. 4953 del 02/03/2018

La controversia riguardava il maggior valore attribuito, ai fini ICI 2003, a un’area edificabile interessata da un procedimento urbanistico di cambio di destinazione. La Cassazione ha ritenuto sufficientemente motivato l’accertamento e legittima la valutazione della potenzialità edificatoria già durante l’iter dell’accordo di programma, escludendo che l’indennità di espropriazione di un terreno limitrofo costituisse un parametro legale pertinente. Confermata la rettifica dell’errore di calcolo operata dalla CTR, le censure della contribuente sono state respinte.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4952

Cassazione, sentenza n. 4952 del 2/03/2018

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Determinazione della base imponibile - Aree edificabili - Previsione nel piano regolatore generale del comune - Sufficienza - Ragioni - Fattispecie.

La contribuente contestava il maggior valore attribuito a un’area ai fini ICI 2002, sostenendo che il mutamento urbanistico si fosse perfezionato solo nel 2003 e invocando l’indennità di espropriazione di un terreno vicino. La Cassazione ha affermato che l’edificabilità fiscale deriva già dalla qualificazione del piano regolatore adottato e può riflettere la potenzialità connessa a un accordo di programma, anche prima degli strumenti attuativi. Ha inoltre escluso il ricorso all’equità sostitutiva e al parametro espropriativo, confermando la decisione favorevole al Comune.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 4950

Cassazione, sentenza n. 4950 del 2/03/2018

Sentenza n. 4950 del 02/03/2018

Il giudizio concerneva la rettifica, ai fini dell’imposta di registro, del valore dichiarato per un terreno che il contribuente assumeva integralmente inedificabile per vincoli urbanistici, destinazioni pubbliche e vicinanza della ferrovia. La Cassazione ha distinto i vincoli di destinazione dall’inedificabilità assoluta: i primi incidono sul valore venale, ma non eliminano la natura edificabile risultante dagli strumenti urbanistici. Ritenuta corretta la valutazione dell’Ufficio e non decisivo l’ulteriore vincolo ferroviario dedotto, la Corte ha rigettato il ricorso.

  • Imposta di registro
  • Imposte indirette
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario

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