Cassazione, sentenza n. 5762 del 09/03/2018
Sentenza n. 5762 del 09/03/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5762
- Data
- 09/03/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento recuperava maggiori ricavi, reddito d’impresa, IRPEF, IRAP e IVA per acquisti di calzature ritenuti non fatturati, desunti dalla documentazione contabile e telefonica rinvenuta presso il fornitore. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti anche quando la contabilità sia formalmente regolare; le contestazioni sulla riferibilità delle annotazioni al contribuente non possono tradursi in un nuovo esame del merito. Dichiarate inammissibili o infondate le singole censure, la Corte ha rigettato il ricorso.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. P.C., esercente l'attività di commercio al dettaglio di calzature, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, che ha depositato memoria ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1, al solo fine dell'eventuale partecipazione alla discussione orale, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (in seguito: CTR) sopra richiamata che – in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2002, recante maggiori ricavi per Euro 301.220,00 e maggiore reddito d'impresa, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, per Euro 71.243,00, derivanti dall'acquisto di calzature dalla XXX Srl (in seguito, anche: SLS), con sede legale in (XXXXX), per Euro 241.633,00, senza l'emissione delle relative fatture – ha accolto l'appello dell'Ufficio ed ha riformato la sentenza di primo grado favorevole al contribuente.
In particolare, la CTR ha ritenuto che la sentenza di primo grado abbia erroneamente annullato l'avviso di accertamento, sul presupposto della mancata allegazione ad esso del processo verbale di constatazione (in seguito: PVC) della Guardia di Finanza di Palermo (in seguito: GdF), da cui era scaturito l'accertamento presso la ditta P., quando, in realtà, il contribuente, nel ricorso di primo grado, non aveva dedotto tale vizio.
Quanto al merito, secondo i giudici d'appello, le operazioni di acquisto di calzature, non fatturate, erano provate sulla scorta della verifica contabile compiuta dalla GdF di Aversa nei confronti della XXX Srl.
Motivi della decisione
1. Primo motivo: "Nullità della sentenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.".
Il ricorrente lamenta che la CTR abbia erroneamente ravvisato un vizio di ultrapetizione nella sentenza di primo grado, che ha annullato l'avviso di accertamento per omessa allegazione, ad esso, del PVC della GdF, quando, in realtà, la circostanza non era stata contestata dal contribuente; afferma, infatti, di avere denunciato, nel ricorso introduttivo e nella successiva memoria, che l'amministrazione finanziaria non gli avesse trasmesso tutti gli atti richiamati nell'atto impositivo.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Esso difetta del requisito dell'autosufficienza poichè, in assenza dell'inserimento, nel corpo del ricorso per cassazione, delle parti rilevanti degli atti sopra richiamati (avviso di accertamento, ricorso introduttivo del giudizio, sentenza primo grado), la Corte non è posta nella condizione di valutare la fondatezza o meno del rilievo critico.
2. Secondo motivo: "Violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7".
Il contribuente fa valere la violazione, da parte della CTR, della predetta norma, secondo cui all'avviso di accertamento deve essere allegato l'atto in esso richiamato, giacchè, nella specie, diversamente da quanto affermato dalla sentenza d'appello, all'atto impositivo non erano allegati i PVC della GdF di Palermo ed Aversa, e neppure la scheda extracontabile intestata a un certo "Cristofaro" e tutti gli altri atti, acquisiti presso la SLS, da cui l'amministrazione finanziaria aveva desunto l'esistenza di operazioni di compravendita non fatturate dalla ditta P..
2.1. Il motivo è inammissibile.
Vale al riguardo la medesima considerazione, in punto di difetto d'autosufficienza, per la quale è stato disatteso il precedente mezzo (p. 1.1.).
3. Terzo motivo: "Erroneità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia".
Il ricorrente deduce la contraddittorietà della sentenza impugnata, secondo cui, nella scheda n. 15, intestata a "Cristofaro", rinvenuta presso la SLS dalla GdF di Aversa, risultano annotate una serie di operazioni commerciali, effettuate dal 3/02/2002 al 19/12/2002, per un importo di Euro 242.525,95, e prosegue affermando che esse sono state "regolarmente contabilizzate nelle schede contabili della Società" quando, a dire il vero, l'intero processo tributario poggiava sul presupposto degli acquisti non fatturati e mai registrati nelle scritture contabili della venditrice e dell'acquirente.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Esso non coglie la ratio decidendi della sentenza d'appello che, all'evidenza, non sostiene che gli acquisti siano stati contabilizzati dall'impresa del contribuente, ma si limita ad affermare che essi figurano nelle schede contabili della SLS. D'altra parte, l'asserzione della CTR, involgendo un profilo di merito, non può essere rimessa in discussione nel presente giudizio di legittimità.
4. Quarto motivo: "Insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia".
Il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di non avere dato conto del percorso motivazionale in forza del quale è stato ritenuto che il nome " C.", indicato nella scheda contabile della venditrice SLS, fosse riconducibile allo stesso P..
4.1. Il motivo è inammissibile e infondato.
Quanto al primo aspetto (inammissibilità), s'intende dare continuità al costante orientamento della Corte, secondo cui il mezzo è inammissibile se la parte si limita a sostenere un'interpretazione diversa dei fatti, a fronte della valutazione degli stessi da parte del giudice di merito, richiedendo un nuovo giudizio di merito, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio e nemmeno costituisce un terzo grado, ove fare valere la supposta ingiustizia della decisione impugnata (Cass. sez. un. 23/01/2018, n. 1653).
Nella specie, il nucleo della censura si riduce, in modo inammissibile, alla mera negazione della correttezza del ragionamento della CTR, senza metterne in risalto, in alcun modo, le asserite lacune e incongruenze.
Il mezzo, per altro verso, è infondato in quanto appare chiaro che la CTR ha ritenuto legittimo l'accertamento dell'Ufficio impositore valorizzando una lettura congiunta di una serie di elementi obiettivi, quali: la scheda contabile, regolarmente registrata, rinvenuta presso la SLS, recante le operazioni di vendita, intestata a " C."; il raffronto tra la rubrica denominata "Intestazione ditte" e le schede contabili della SLS; la rubrica telefonica rinvenuta dalla GdF di Aversa presso la SLS, nella quale al nominativo " C." corrispondeva il numero telefonico della "Ditta P.C.".
La conclusione che il giudice d'appello ha tratto dallo scrutinio di questi dati obiettivi, ossia che il " C." indicato nella scheda contabile fosse il ricorrente, si caratterizza per coerenza logica ed intrinseca linearità, capaci, a giudizio di questa Corte, di supportare adeguatamente lo sviluppo motivazionale della decisione.
5. Motivo: "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 – 41".
Con questo mezzo si deduce che l'Ufficio, rinunciando all'esercizio del potere-dovere di accertamento, ha adottato un atto impositivo privo di motivazione, in tal modo rimettendo agli organi verificatori (la GdF di Palermo e di Aversa) l'esercizio della potestà impositiva.
5.1. Il motivo è inammissibile.
Posto che la disciplina del ricorso per cassazione è improntata al principio dell'indicazione analitica dei motivi che possono essere denunciati (Cass. 7.05.2007, n. 10295), si deve osservare che, nella specie, il ricorrente non lamenta la violazione o la falsa applicazione, da parte della sentenza impugnata, di norme di diritto, ma, inammissibilmente, rivolge la propria critica al contenuto dell'avviso di accertamento.
6. "Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54".
Il ricorrente censura l'accertamento fiscale che, secondo la sua prospettazione difensiva, è stato emesso in assenza dei presupposti fissati dalle norme appena citate perchè, da un lato, la verifica compiuta presso la ditta P. non ha fatto emergere alcuna irregolarità contabile, e, dall'altro, la rettifica dei redditi della stessa impresa è stata compiuta in assenza delle presunzioni gravi, precise e concordanti proprie dell'accertamento analitico-induttivo.
6.1. Il motivo è infondato.
E' ius receptum che l'accertamento con metodo analitico-induttivo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), con il quale il Fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, è consentito pure in presenza di una contabilità formalmente tenuta e, anzi, la disposizione presuppone l'esistenza di scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità in verifica (Cass. 5/10/2016, n. 19839).
Detto, quindi, che l'accertamento fiscale non è inficiato dal profilo d'invalidità censurato dal ricorrente, d'altra parte, il fulcro della doglianza attiene all'asserita inesistenza degli elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti, che hanno condotto l'amministrazione finanziaria alla rettifica in aumento del reddito d'impresa.
In altre parole, il ricorrente, pur prospettando la violazione o la falsa applicazione di una norma di diritto, sollecita la Corte ad un nuovo apprezzamento del ragionamento presuntivo da cui è scaturito l'atto impositivo.
Si torna, quindi, ad un'inammissibile censura dell'apparato argomentativo della sentenza della Corte territoriale che ha ravvisato la legittimità dell'avviso di accertamento.
Come si è sopra osservato (p. 4.1.), però, la Corte di legittimità non può essere richiesta di un simile vaglio critico che, in definitiva, si trasformerebbe in un nuovo apprezzamento della quaestio facti, che, invece, deve rimanere appannaggio esclusivo dei giudici di merito.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2018
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