Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 28045

Cassazione, ordinanza n. 28045 del 2/11/2018

Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Aree edificabili - Strumento urbanistico generale - Approvazione - Carenza - Valutazione dell'immobile diversa da Aree edificabile - Esclusione.

La controversia concerneva l’assoggettamento a ICI di un’area che la contribuente riteneva non concretamente edificabile, poiché utilizzata come spazio di manovra per parcheggi sottostanti. La Cassazione ha stabilito che la qualificazione edificatoria deriva dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, anche senza approvazione regionale o piani attuativi; la ridotta possibilità di sfruttamento edilizio incide sul valore venale e quindi sulla base imponibile, non sulla destinazione dell’area. Accolto il ricorso comunale, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame.

  • Tributi locali
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 27786

Cassazione, sentenza n. 27786 del 31/10/2018

IRPEG - Operazioni straordinarie: trasformazione di società - Costi - Deducibilità - Inerenza all'attività di Impresa - Nozione.

L’accertamento aveva disconosciuto la deduzione di costi sostenuti dalla controllante per una consulenza relativa alla trasformazione giuridica di una partecipata; la CTR aveva richiesto una specifica correlazione tra spesa e ricavi. La Cassazione ha chiarito che l’inerenza consiste nella riferibilità qualitativa del costo all’attività d’impresa, anche indiretta, potenziale o futura, e non coincide con utilità, vantaggio economico o congruità, fermo l’onere probatorio del contribuente. Accolto il motivo relativo alla deducibilità, la sentenza è stata cassata con rinvio per verificare concretamente tale riferibilità.

  • IRES
  • IRAP
  • Imprese
  • Operazioni straordinarie
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 27564

Cassazione, sentenza n. 27564 del 30/10/2018

Sanzioni amministrative - Applicazione - In genere reato di cui all'art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998 e illecito formalmente amministrativo di cui all'art. 187 ter dello stesso d.lgs. - Divieto del 'bis in idem' di cui all'art. 50 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea - Esclusione - Condizioni. Sanzioni amministrative - Applicazione - Ordinanza - Procedimento - Istruttorie procedimento di irrogazione previsto dall'art. 187 septies del d.lgs. n. 58 del 1998 - Tutela del diritto di difesa dell'interessato - Contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni - Sufficienza - Omessa audizione dell'interessato dinanzi alla consob e omessa trasmissione all'interessato delle conclusioni dell'ufficio sanzioni amministrative - Violazione del principio del contraddittorio - Esclusione - Fondamento.

La controversia riguardava sanzioni Consob per manipolazione del mercato, irrogate in presenza di una condanna penale definitiva riferita ai medesimi fatti, nonché le garanzie del procedimento amministrativo. La Cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini del contraddittorio, la contestazione dell’addebito e la valutazione delle controdeduzioni, escludendo la necessità dell’audizione davanti alla Commissione e della comunicazione delle conclusioni dell’ufficio sanzioni. Il cumulo con la risposta penale è ammissibile soltanto se prevedibile, coordinato e proporzionato alla gravità dell’illecito; il dispositivo conclusivo non compare nel testo fornito.

  • Sanzioni
  • Contenzioso
  • Società, imprese e Professionisti
N. 27556

Cassazione, sentenza n. 27556 del 30/10/2018

Sentenza n. 27556 del 30/10/2018

L’accertamento recuperava IVA, IRAP e IRPEG per acquisti di autoveicoli ritenuti soggettivamente inesistenti e per costi asseritamente indeducibili; la CTR aveva escluso alcune riprese con motivazioni giudicate carenti. La Cassazione ha ricordato che l’Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità della frode, mentre il contribuente deve dimostrare la massima diligenza esigibile; ha inoltre rilevato pronunce estranee al tema deciso e motivazioni omesse o apparenti su ulteriori costi. Accolto integralmente il ricorso principale e respinto quello incidentale, la causa è stata rinviata alla CTR.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Autovetture e Fisco
  • Imprese
N. 27555

Cassazione, ordinanza n. 27555 del 30/10/2018

Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018

L’accertamento contestava, nella compravendita di autoveicoli intracomunitari, l’indebita applicazione del regime IVA del margine, operazioni soggettivamente inesistenti e costi non deducibili. La Cassazione ha qualificato il regime del margine come agevolativo e derogatorio, ponendo sul contribuente, davanti a indizi specifici, la prova della buona fede e della massima diligenza, comprensiva della verifica dei precedenti intestatari; per le operazioni soggettivamente inesistenti ha richiamato il distinto riparto probatorio sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscibilità della frode. Riuniti i ricorsi, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR.

  • IVA
  • Autovetture e Fisco
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Imprese
N. 27550

Cassazione, sentenza n. 27550 del 30/10/2018

Sentenza n. 27550 del 30/10/2018

La controversia riguardava somme versate nell’ambito dell’affidamento della gestione di una testata, contabilizzate come costi ammortizzabili e fatturate con IVA, che l’Amministrazione aveva invece qualificato come finanziamenti a fondo perduto. La Cassazione ritiene logica la ricostruzione della CTR e conferma l’indeducibilità immediata e l’indetraibilità dell’IVA, ma corregge la qualificazione: non abuso del diritto, bensì evasione derivante dall’errato trattamento fiscale del negozio. Sono quindi rigettati i ricorsi della contribuente contro gli accertamenti; l’estratto non riporta l’esito dei connessi procedimenti sulle sanzioni.

  • Accertamento fiscale
  • IVA
  • IRES
  • IRAP
  • Contenzioso
N. 27544

Cassazione, sentenza n. 27544 del 30/10/2018

Sentenza n. 27544 del 30/10/2018

L’Amministrazione contestava il vantaggio fiscale ottenuto escludendo due marchi da una scissione, concedendoli poi in licenza e cedendoli separatamente alla beneficiaria, che aveva dedotto royalties e quote di ammortamento. La Cassazione afferma che ragioni extrafiscali meramente marginali non escludono l’elusione e censura la CTR per avere valorizzato soltanto la liceità formale delle operazioni, senza esaminarne unitariamente gli effetti e le valide ragioni economiche. Accolto il ricorso dell’Agenzia e respinto quello incidentale della contribuente, la sentenza è cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • Operazioni straordinarie
  • IRES
  • Contenzioso
N. 27425

Cassazione, ordinanza n. 27425 del 29/10/2018

Ordinanza n. 27425 del 29/10/2018

La controversia verteva sulla validità dell’appello notificato via PEC nel Lazio il 14 giugno 2016, quando il processo tributario telematico non era ancora operativo nella regione. Secondo la Cassazione, la disciplina speciale del rito tributario rendeva la notificazione giuridicamente inesistente, non sanabile neppure mediante la costituzione dell’appellato, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione. La Corte accoglie pertanto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassa senza rinvio la decisione della CTR, poiché il giudizio di appello non avrebbe dovuto essere proseguito.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 27423

Cassazione, ordinanza n. 27423 del 29/10/2018

IRAP - ambito soggettivo - utilizzo non occasionale di prestazioni afferenti l'esercizio della propria professionalità - autonoma organizzazione - Presupposti.

Una professionista contestava il diniego di rimborso IRAP, sostenendo che i compensi corrisposti a terzi non dimostrassero una struttura organizzativa a lei riferibile. La Cassazione ribadisce che l’impiego non occasionale di terzi per prestazioni inerenti alla professionalità può integrare l’autonoma organizzazione, ma richiede una verifica concreta della natura e dell’entità dei compensi e della tipologia delle attività svolte. Poiché la CTR non aveva compiuto tali accertamenti, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame.

N. 27495

Cassazione, ordinanza n. 27495 del 29/10/2018

Ordinanza n. 27495 del 29/10/2018

La questione concerneva un appello tributario notificato tramite PEC nel Lazio il 14 giugno 2016, prima dell’avvio regionale del processo tributario telematico, fissato al 15 aprile 2017. La Cassazione precisa che, per il principio di specialità del rito tributario, tale notificazione era giuridicamente inesistente e non poteva essere sanata dalla costituzione dell’appellato; la CTR aveva quindi errato decidendo la causa nel merito. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è cassata senza rinvio perché il processo non avrebbe dovuto proseguire.

  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 26574

Cassazione, ordinanza n. 26574 del 22/10/2018

Irap - Presupposto dell'imposta - Autonoma organizzazione - Responsabile dell'organizzazione - Requisito - Condizioni - Fattispecie.

La CTR aveva ravvisato l’autonoma organizzazione ai fini IRAP valorizzando l’elevato reddito professionale e l’ammontare delle spese generali, pur in assenza di dipendenti e di beni strumentali rilevanti. La Cassazione chiarisce che né i compensi elevati né il valore assoluto dei costi sono, da soli, decisivi: occorre verificare la responsabilità dell’organizzazione, la tipologia delle spese, l’impiego di mezzi eccedenti il minimo o di lavoro altrui non occasionale, nonché l’eventuale scorporabilità di specifici compensi. Accolto il primo motivo, la sentenza è cassata con rinvio.

N. 26429

Cassazione, sentenza n. 26429 del 19/10/2018

CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

Il giudizio riguardava sanzioni consequenziali a un accertamento sul maggior reddito d’impresa, annullate dai giudici tributari mentre la controversia sull’atto presupposto non era ancora definita con giudicato. La Cassazione afferma che, quando la decisione sulle sanzioni dipende logicamente e giuridicamente dall’esito del giudizio sull’accertamento e non è possibile riunire le cause, il processo tributario deve essere sospeso per evitare giudicati contrastanti. Accolto il relativo motivo dell’Agenzia, con assorbimento degli altri, la sentenza è cassata con rinvio alla CTR.

  • Sanzioni
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 26423

Cassazione, sentenza n. 26423 del 19/10/2018

Sentenza n. 26423 del 19/10/2018

La controversia riguardava la revoca delle agevolazioni prima casa per un’abitazione ritenuta di lusso secondo la disciplina vigente al momento dell’acquisto, poiché la loggia, considerata parte integrante dell’alloggio, portava la superficie oltre 240 metri quadrati. La Cassazione conferma la validità dell’accertamento e ritiene inammissibili o infondate le censure sulla prova e sulla motivazione; il recupero delle imposte resta quindi fermo. Rileva tuttavia d’ufficio che, per il favor rei conseguente alla successiva modifica dei criteri agevolativi, non sono dovute le sanzioni fondate sulla precedente dichiarazione delle caratteristiche non di lusso.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Sanzioni
  • Contenzioso
N. 26421

Cassazione, sentenza n. 26421 del 19/10/2018

Sentenza n. 26421 del 19/10/2018

Una società aveva compensato un credito d’imposta per ricerca scientifica senza indicarlo nel quadro RU della dichiarazione relativa al periodo di concessione, tentando poi di correggere l’omissione con una dichiarazione integrativa. La Cassazione afferma che l’indicazione tempestiva era prevista a pena di decadenza e che la generale emendabilità della dichiarazione non consente di recuperare un beneficio ormai decaduto; ritiene inoltre legittimo il controllo automatizzato, poiché basato sui dati dichiarati senza ulteriori valutazioni. Il ricorso della contribuente è quindi rigettato, con conferma della cartella.

  • Ricerca e Sviluppo
  • Dichiarazioni
  • Accertamento e riscossione
  • Processo tributario
N. 26414

Cassazione, sentenza n. 26414 del 19/10/2018

Sentenza n. 26414 del 19/10/2018

L’accertamento attribuiva al contribuente, indicato come mero prestanome, l’intero reddito d’impresa formalmente riferito alla sua ditta ma ritenuto riconducibile a un altro soggetto. La Cassazione rileva che i giudici di merito avevano fondato la responsabilità sulla consapevole partecipazione all’evasione, circostanza diversa da quella contestata nell’atto, incorrendo in ultrapetizione; chiarisce inoltre che la disciplina dell’interposizione imputa il reddito all’effettivo possessore e non istituisce una responsabilità sussidiaria dell’interposto. Accolti i motivi pertinenti, la sentenza è cassata e, decidendo nel merito, la Corte accoglie il ricorso originario.

N. 26410

Cassazione, sentenza n. 26410 del 19/10/2018

Sentenza n. 26410 del 19/10/2018

La controversia riguardava un accertamento analitico-induttivo ai fini IVA, IRPEG e IRAP, fondato sull’inattendibilità della contabilità, nonché la sua tempestività rispetto ai termini decadenziali. La Cassazione ha ritenuto applicabile la proroga biennale prevista per il condono anche al contribuente che non potesse accedervi per precedenti atti impositivi. Ha inoltre confermato la legittimità del metodo adottato, l’imputazione delle rimanenze secondo l’esercizio di consegna o spedizione e il rigetto implicito delle contestazioni incompatibili con la decisione della CTR, respingendo integralmente il ricorso.

  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
  • IVA
  • IRAP
N. 26402

Cassazione, sentenza n. 26402 del 19/10/2018

Sentenza n. 26402 del 19/10/2018

L’accertamento aveva assoggettato a IRPEF la rinuncia parziale al credito per trattamento di fine mandato attribuita a un socio-amministratore, sulla base di una scrittura privata la cui firma era stata disconosciuta. La Cassazione ha stabilito che, nel processo tributario, chi intende utilizzare tale documento deve chiederne la verificazione; senza questo accertamento la scrittura non può provare la pretesa fiscale. Accolti i motivi relativi al disconoscimento, la sentenza è stata cassata con rinvio, mentre sono state respinte le censure sul giudicato esterno e sulla motivazione per relationem dell’accertamento.

N. 26398

Cassazione, sentenza n. 26398 del 19/10/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE Redditi di impresa - Ammortamenti anticipati - Art. 109 T.U.I.R. (nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 344 del 2003) - Ammissibilità - Condizioni.

La controversia riguardava il disconoscimento, ai fini IRES e IRAP, di ammortamenti anticipati relativi al 2004, che la CTR aveva ammesso nonostante l’omessa compilazione del Quadro EC. La Cassazione ha affermato che, secondo la disciplina applicabile, la deduzione extracontabile era subordinata all’indicazione nell’apposito prospetto della dichiarazione dei redditi degli importi e dei valori civili e fiscali. Ritenuta fiscalmente rilevante l’omissione, la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la decisione e rinviato alla CTR in diversa composizione.

N. 26395

Cassazione, sentenza n. 26395 del 19/10/2018

Sentenza n. 26395 del 19/10/2018

L’accertamento contestava costi per prestazioni fatturate da soggetti diversi dagli effettivi esecutori, compensi di collaborazione e perdite su crediti. La Cassazione ha rilevato che la CTR aveva oltrepassato l’ambito dell’appello, negando i requisiti oggettivi di deducibilità non specificamente contestati dall’Ufficio, e aveva applicato erroneamente la disciplina dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti; ha invece confermato l’indeducibilità IRAP dei compensi di collaborazione. Riscontrata anche un’insufficiente motivazione sulle perdite su crediti, ha accolto quattro motivi, respinto il quinto e rinviato alla CTR.

N. 26377

Cassazione, sentenza n. 26377 del 19/10/2018

Sentenza n. 26377 del 19/10/2018

Una società assicuratrice britannica chiedeva il rimborso del credito d’imposta relativo a dividendi di società italiane destinati a un fondo pensione privo di autonoma soggettività, benché tali redditi beneficiassero di esenzione nel Regno Unito. La Cassazione ha ritenuto sufficiente la soggezione dei dividendi alla potestà impositiva dell’altro Stato e ha richiamato l’esigenza europea di eliminare il trattamento deteriore dei percipienti non residenti, senza subordinare il rimborso a un effettivo esborso fiscale estero. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia, rendendo inammissibili le censure sull’autonoma ratio della decadenza.

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