Cassazione, ordinanza n. 27495 del 29/10/2018
Ordinanza n. 27495 del 29/10/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27495
- Data
- 29/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La questione concerneva un appello tributario notificato tramite PEC nel Lazio il 14 giugno 2016, prima dell’avvio regionale del processo tributario telematico, fissato al 15 aprile 2017. La Cassazione precisa che, per il principio di specialità del rito tributario, tale notificazione era giuridicamente inesistente e non poteva essere sanata dalla costituzione dell’appellato; la CTR aveva quindi errato decidendo la causa nel merito. Accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza è cassata senza rinvio perché il processo non avrebbe dovuto proseguire.
Testo della pronuncia
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti il ricorrente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate censurava la sentenza della CTR del Lazio, relativa all'impugnazione di un avviso d'accertamento per Iva e altro 2008, dove si è fatta questione della validità della notifica dell'atto di appello via pec.
L'ufficio deduce la violazione della legge n. 53 del 1994, dell'art. 16 bis comma 3 del d.lgs. n. 546792, del D.M. economia c finanze del 23 dicembre 2013 n. 163, del D.M. economia e finanze del4 agosto 2015, in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in quanto, la CTR aveva errato nel decidere la controversia nel merito, con ciò rigettando implicitamente l'eccezione spiegata dall'ufficio in ordine all'inammissibilità del ricorso in appello proposto dal contribuente a motivo dell'inesistenza della notificazione dallo stesso effettuata a mezzo pec, perché avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore del processo tributario telematico nel Lazio, in violazione della normativa processuale richiamata.
Il ricorso è fondato.
Secondo l'orientamento di questa Corte "Nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l'atto di appello notificato a mezzo pec prima dell'entrata in vigore del dm. 4 agosto 2015, emanato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 53 del 1994, secondo periodo, come modificato dall'art. 46 comma 1, lett. a), n. 2, del d!. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), in virtù del principio di specialità in base al quale detto processo è regolato rispetto a quello civile" (Cass. ordd. nn.15109/118321/17,17941/16).
Nel caso di specie, i giudici d'appello si sono discostati dal superiore principio di diritto, in quanto, secondo l'art. 16 del D.M. 4 agosto 2015, emanato in attuazione dell'art. 3 comma 3 del D.M. n. 163 del 2013, il processo tributario telematica è entrato in vigore nella regione Lazio a far data dal 15 aprile 2017, mentre nella presente vicenda processuale la notifica dell'appello via pec è avvenuta precedentemente, e precisamente il 14.6.2016, quando tale modalità non era contemplata dall'ordinamento, quindi, giuridicamente inesistente e non sanabile con la costituzione dell'appellato, con conseguente inammissibilità dell'appello stesso.
In accoglimento del motivo di censura la sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. perché il processo non avrebbe dovuto essere proseguito.
Possono essere compensate tra le parti le spese del giudizio di merito, ponendosi a carico della parte contribuente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M..
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di merito e condanna Macrì Luca a pagare all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida nell'importo di ? 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 10.10.2018
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