Cassazione, ordinanza n. 27423 del 29/10/2018
IRAP - ambito soggettivo - utilizzo non occasionale di prestazioni afferenti l'esercizio della propria professionalità - autonoma organizzazione - Presupposti.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 27423
- Data
- 29/10/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una professionista contestava il diniego di rimborso IRAP, sostenendo che i compensi corrisposti a terzi non dimostrassero una struttura organizzativa a lei riferibile. La Cassazione ribadisce che l’impiego non occasionale di terzi per prestazioni inerenti alla professionalità può integrare l’autonoma organizzazione, ma richiede una verifica concreta della natura e dell’entità dei compensi e della tipologia delle attività svolte. Poiché la CTR non aveva compiuto tali accertamenti, il ricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio per un nuovo esame.
Massima
E' assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l'esercizio della propria professionalità. Occorre però, in tale caso, valutare l'erogazione dei compensi a terzi ai fini dell'autonoma organizzazione. Nel caso di specie, non risultano chiariti dal giudice di merito la natura, l'entità dei compensi e la tipologia delle prestazioni, di cui il ricorrente si sarebbe avvalso, che avrebbero integrato il requisito dell'autonoma organizzazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Ragioni della decisione
Con ricorso in Cassazione affidato a un motivo, nei cui confronti l'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione tardivo, il ricorrente impugna la sentenza della CTR dell'Emilia-Romagna, relativa al diniego di rimborso Irap serbato dall'amministrazione relativamente al 2005 e 2006, dove si è fatta questione della sussistenza o meno dei presupposti impositivi.
La ricorrente, deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo e dell'art. 3, comma 1, lett. c) in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, erroneamente, i giudici d'appello avevano ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo, in presenza di costi per remunerare la prestazione di terzi e, quindi, in presenza di lavoro altrui nell'attività della professionista, benchè quest'ultima non possedesse alcuna struttura organizzativa a lei imputabile, negli anni in contestazione, in quanto si avvaleva della consulenza di figure professionali della cui organizzazione non era responsabile.
La censura è fondata nei termini che seguono.
Infatti, in riferimento al parametro dell'erogazione di compensi a terzi, la giurisprudenza di questa Corte milita nel senso che occorra valutarne l'effettiva natura (Cass. ordd. nn. 7520/16, 16368/17), in quanto, è assoggettabile a Irap chi si avvale di terzi, in forma non occasionale e per prestazioni afferenti l'esercizio della propria professionalità (Cass. ord. n. 1820/17, 22674/14).
Nel caso di specie, non risultano chiariti dalla CTR la natura e l'entità dei compensi e la tipologia delle prestazioni di cui la ricorrente si sarebbe avvalsa e che avrebbero integrato, ad avviso dei giudici d'appello, il requisito dell'autonoma organizzazione.
La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018
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