Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 29535

Cassazione, sentenza n. 29535 del 16/11/2018

Dazi doganali - Sottrazione di merci al controllo - Poteri di accertamento e riscossione - Spettanza allo Stato del luogo di commissione della prima infrazione - Impossibilità di accertamento - Conseguenze - Competenza dello Stato dell'ufficio di partenza - Incompetenza dell'autorità procedente - Conseguenze.

La controversia riguardava il recupero di diritti doganali su tabacchi sottratti al controllo e, secondo l’accertamento di merito, immessi clandestinamente in Italia mediante documenti contraffatti; il contribuente sosteneva invece la competenza di un altro Stato membro. La Corte ha affermato che riscuote lo Stato nel cui territorio si verifica la prima sottrazione al controllo, mentre soltanto l’impossibilità di localizzarla determina la presunzione a favore dello Stato dell’ufficio di partenza. Ritenuta confermata la sottrazione in Italia e inammissibile la nuova questione sul contraddittorio, ha rigettato il ricorso.

  • Imposte indirette
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 29305

Cassazione, sentenza n. 29305 del 14/11/2018

Sentenza n. 29305 del 14/11/2018

Una cartella emessa dopo controllo automatizzato recuperava debiti compensati oltre il credito riconosciuto, mentre la società sosteneva che la differenza fosse giustificata da ritenute subite e da un credito del consolidato. La Cassazione ha ribadito che il contribuente, anche senza una tempestiva dichiarazione integrativa, può opporsi in giudizio alla maggiore pretesa e documentare gli errori dichiarativi; la CTR aveva accertato che la documentazione prodotta non era stata specificamente contestata. La Corte ha rigettato il ricorso principale, dichiarato cessata la materia del contendere sul credito oggetto di rinuncia e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato.

N. 29304

Cassazione, sentenza n. 29304 del 14/11/2018

Sentenza n. 29304 del 14/11/2018

La società aveva omesso di indicare nella dichiarazione dell’anno di concessione un credito d’imposta agevolativo, inserendolo soltanto con una successiva dichiarazione integrativa e utilizzandolo in compensazione. La Cassazione ha qualificato l’indicazione tempestiva come scelta negoziale richiesta a pena di decadenza, non come mero dato emendabile: l’omissione rende quindi irretrattabile la scelta di non fruire del beneficio, salvo la prova dei vizi della volontà richiamati dalla decisione. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Dichiarazioni
  • Accertamento e riscossione
  • Contenzioso
N. 29303

Cassazione, sentenza n. 29303 del 14/11/2018

Sentenza n. 29303 del 14/11/2018

La società aveva aderito prima all’integrazione degli imponibili e poi alla definizione automatica per le medesime annualità, omettendo parte del versamento perché riteneva scomputabili le somme riferite alla precedente scelta. La Cassazione ha stabilito che la deroga alla irretrattabilità prevista dalla disciplina richiamata riguarda esclusivamente l’IVA e non le imposte dirette, per le quali le diverse forme di condono restano autonome e di stretta interpretazione; l’omesso versamento comporta inoltre il recupero delle somme, con sanzione e interessi. Accolto il ricorso dell’Agenzia, la Corte ha cassato con rinvio per l’esame delle questioni rimaste assorbite.

N. 29301

Cassazione, sentenza n. 29301 del 14/11/2018

Sentenza n. 29301 del 14/11/2018

L’accertamento aveva recuperato costi relativi a servizi infragruppo, consulenze, contributi di marketing e svalutazione di rimanenze; la CTR aveva riconosciuto le ragioni della società, mentre l’Agenzia ne contestava la motivazione. La Cassazione rileva che il giudice regionale non ha spiegato adeguatamente l’effettività, l’inerenza e la congruità dei costi, né ha risposto alle contestazioni sulla svalutazione e sulle sanzioni per omessa autofatturazione. Accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR in diversa composizione.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 29298

Cassazione, sentenza n. 29298 del 14/11/2018

Sentenza n. 29298 del 14/11/2018

La controversia riguardava le sanzioni per il tardivo versamento dell’IVA dichiarata, dopo che la società aveva tentato il ravvedimento operoso a verifica già iniziata, sostenendo anche la necessità di una preventiva comunicazione di irregolarità. La Cassazione afferma che il ritardo nel pagamento costituisce violazione sostanziale autonoma, applicabile anche in presenza di irregolare fatturazione, e che il ravvedimento implica il riconoscimento della violazione ed è incompatibile con la successiva richiesta di rimborso. Per gli importi dichiarati e tardivamente versati non occorre la comunicazione preventiva né spetta la riduzione invocata; il ricorso è rigettato.

N. 29297

Cassazione, sentenza n. 29297 del 14/11/2018

Sentenza n. 29297 del 14/11/2018

La società chiedeva il rimborso della somma versata mediante ravvedimento operoso ai fini IVA per il 2006, mentre la CTR ne aveva disposto lo scomputo dalle sanzioni dovute per il tardivo versamento, accertate in un distinto giudizio. Nel corso del giudizio di legittimità è divenuta definitiva la pronuncia sulla debenza di quelle sanzioni, facendo venir meno il contrasto e l’interesse alla decisione sul rimborso. La Cassazione dichiara pertanto cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero giudizio.

N. 29296

Cassazione, sentenza n. 29296 del 14/11/2018

Sentenza n. 29296 del 14/11/2018

La controversia concerneva il rimborso dell’importo versato mediante ravvedimento operoso ai fini IVA per il 2007, che la CTR aveva invece imputato alle sanzioni dovute per il tardivo pagamento, oggetto di separato giudizio. Poiché la pronuncia sulla debenza delle sanzioni è divenuta definitiva e il relativo ricorso è stato rigettato, la Corte ritiene venute meno le ragioni del contrasto e l’interesse delle parti alla decisione. Dichiara quindi cessata la materia del contendere e compensa le spese dell’intero processo.

N. 29295

Cassazione, sentenza n. 29295 del 14/11/2018

Sentenza n. 29295 del 14/11/2018

L’avviso aveva rettificato, ai fini dell’imposta di registro, il valore dichiarato per un complesso di fabbricati e terreni; il contribuente contestava motivazione, comparabilità degli immobili, valutazione delle prove e mancato impiego del criterio catastale. La Cassazione ritiene sufficiente l’indicazione nell’avviso dei criteri valutativi e degli estremi degli atti comparativi, esclude che la perizia di parte abbia autonomo valore probatorio e conferma la valutazione della CTR. Il criterio automatico non opera quando è dichiarato un valore complessivo per più immobili, alcuni privi di rendita catastale; il ricorso è rigettato.

  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 29294

Cassazione, sentenza n. 29294 del 14/11/2018

Sentenza n. 29294 del 14/11/2018

Nell’ambito di società prossime al concordato, rami aziendali, ricambi e magazzino erano stati trasferiti mediante atti distinti, assoggettando questi ultimi a IVA; la CTR aveva escluso intenti elusivi e confermato l’annullamento della pretesa di registro. La Cassazione afferma che, secondo la disciplina applicabile, occorre valutare unitariamente gli effetti giuridici del programma negoziale e l’afferenza dei beni all’azienda, senza che rilevino necessariamente l’intento elusivo, la crisi finanziaria o il controllo della procedura. Accoglie inoltre la censura sull’omessa pronuncia relativa all’avviamento, cassa e rinvia per il riesame dei fatti.

  • Imposta di registro
  • IVA
  • Operazioni straordinarie
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
N. 29293

Cassazione, sentenza n. 29293 del 14/11/2018

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE Produzione dell'attestato provvisorio di cui all'art. 4, comma 1, della L. n. 604 del 1954 - Mancata presentazione del certificato definitivo nel termine triennale - Condizione risolutiva del beneficio - Conseguenze.

I contribuenti contestavano il recupero delle imposte ordinarie dopo avere ottenuto provvisoriamente le agevolazioni per la piccola proprietà contadina mediante attestazione provvisoria, sostenendo anche la decadenza dell’Ufficio e il diritto a un diverso beneficio. La Cassazione chiarisce che la mancata produzione entro tre anni del certificato definitivo integra la condizione risolutiva dell’agevolazione e che il termine per il recupero decorre dalla scadenza concessa per tale adempimento. La decadenza dal beneficio inizialmente richiesto impedisce inoltre di invocare un’altra agevolazione; il ricorso è rigettato.

  • Agevolazioni Fiscali
  • Imposta di registro
  • Immobili
  • Contenzioso
N. 29292

Cassazione, sentenza n. 29292 del 14/11/2018

Sentenza n. 29292 del 14/11/2018

L’Ufficio aveva riqualificato come cessione di ramo d’azienda due trasferimenti, distanziati nel tempo, di macchinari e di un complesso immobiliare, recuperando l’imposta di registro e negando la detrazione IVA. La Cassazione riconosce applicabile il termine quinquennale per la registrazione d’ufficio, ma conferma l’infondatezza della pretesa: la CTR aveva accertato che i beni non erano previamente organizzati dalla venditrice in un complesso produttivo, neppure potenziale, e che l’acquirente li aveva successivamente destinati a un’attività diversa. Trattandosi di valutazione di merito adeguatamente motivata, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

  • Imposta di registro
  • IVA
  • Operazioni straordinarie
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
N. 29291

Cassazione, sentenza n. 29291 del 14/11/2018

Sentenza n. 29291 del 14/11/2018

Un professionista contestava la cartella per IRAP, deducendo l’assenza di autonoma organizzazione e richiamando giudicati relativi ad altre annualità; l’Agenzia impugnava invece la decisione sull’IRPEF per contrasto tra motivazione e dispositivo. La Cassazione rileva che la CTR avrebbe dovuto esaminare la documentazione indicata dal contribuente, sul quale grava la prova dell’assenza del presupposto IRAP, ma esclude efficacia decisiva ai giudicati riguardanti anni diversi, fondati su dati mutevoli. Accoglie anche il ricorso incidentale sull’incoerenza relativa all’IRPEF, cassa la sentenza e rinvia alla CTR.

  • IRAP
  • IRPEF
  • Professionisti
  • Processo tributario
  • Contenzioso
N. 29289

Cassazione, sentenza n. 29289 del 14/11/2018

Sentenza n. 29289 del 14/11/2018

La contribuente contestava il recupero della differenza di accisa sul gasolio acquistato ad aliquota agevolata, sostenendo di esercitare piscicoltura e lamentando carenze motivazionali dell’atto; la CTR aveva invece accertato l’impiego del combustibile nella gestione della pesca sportiva. La Cassazione ritiene sufficiente la motivazione per rinvio al verbale già conosciuto, dal quale risultavano gli elementi essenziali della pretesa, e considera inammissibile la richiesta di rivalutare in sede di legittimità la destinazione effettiva del carburante. Conferma quindi la debenza del tributo e rigetta il ricorso.

N. 29288

Cassazione, sentenza n. 29288 del 14/11/2018

Sentenza n. 29288 del 14/11/2018

Una società contestava il recupero dell’IVA dovuta su acquisti e importazioni effettuati mediante lettere d’intento senza possedere lo status di esportatore abituale, chiedendo il riconoscimento della detrazione della maggiore imposta accertata. La CTR aveva respinto l’appello, rilevando, tra l’altro, la mancata emissione dell’autofattura. La Cassazione non ha esaminato la questione sostanziale: poiché la ricorrente non aveva prodotto l’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta e l’Agenzia non si era costituita, non era dimostrata la valida instaurazione del contraddittorio; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 29286

Cassazione, sentenza n. 29286 del 14/11/2018

Sentenza n. 29286 del 14/11/2018

La controversia riguardava otto accertamenti IVA e reddituali relativi a un’azienda agricola, fondati su contratti di soccida ritenuti simulati, movimentazioni bancarie, acquisti non fatturati e operazioni soggettivamente inesistenti; i giudici di merito avevano accolto solo in parte le contestazioni dell’Ufficio. La Cassazione ha rilevato che, dopo il fallimento della prima notifica, l’Agenzia non aveva riattivato il procedimento entro trenta giorni dalla conoscenza dell’esito negativo, né provato circostanze eccezionali. Ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace quello incidentale tardivo, senza esaminare le questioni fiscali di merito.

  • IVA
  • IRPEF
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 29306

Cassazione, sentenza n. 29306 del 14/11/2018

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE "Transfer pricing" internazionale - Ricarico modesto del cessionario - Valenza indiziaria.

L’Agenzia contestava i prezzi applicati nelle cessioni di un prodotto a una società estera del gruppo, assumendoli inferiori al valore normale e fondando il confronto soprattutto sui dati di una rivista privata specializzata. La Cassazione ha escluso che tale pubblicazione potesse sostituire i listini e le mercuriali richiamati dalla disciplina, rilevandone anche la scarsa comparabilità; ha però riconosciuto che il ricarico estremamente modesto del cessionario costituisce un elemento indiziario da considerare. Le censure riprodotte nel testo sono state dichiarate infondate o inammissibili, ma il dispositivo finale non è presente nei dati forniti.

N. 29095

Cassazione, sentenza n. 29095 del 13/11/2018

Sentenza n. 29095 del 13/11/2018

La controversia concerneva due accertamenti comunali per omessa dichiarazione dell’imposta sulla pubblicità, dei quali la società contestava tempestività, qualificazione annuale e luminosa dell’esposizione, calcolo e motivazione. La Cassazione ha precisato che, in caso di dichiarazione omessa, il termine biennale di decadenza decorre da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, non dall’accertamento della violazione, annullando nel merito l’atto relativo al 2004. Ha inoltre ritenuto insufficiente la motivazione sulla durata della pubblicità e sulla maggiorazione per luminosità, disponendo il rinvio per tali profili e confermando le restanti statuizioni impugnate.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 29093

Cassazione, sentenza n. 29093 del 13/11/2018

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Ricorso per cassazione - Requisiti di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. - Portata - Fattispecie.

Una società contestava un accertamento comunale per impianti pubblicitari non dichiarati né autorizzati, mentre i giudici di merito avevano ritenuto provato il presupposto impositivo sulla base del sopralluogo comunale. La Cassazione ha ribadito che il ricorso deve esporre autonomamente fatti e censure, indicare collocazione e contenuto degli atti richiamati e riprodurre almeno sinteticamente i documenti dei quali si lamenta l’erronea valutazione. Poiché non erano riportate la motivazione dell’accertamento né quella degli atti istruttori, e le ulteriori doglianze miravano a rivalutare le prove, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • Tributi locali
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 29090

Cassazione, sentenza n. 29090 del 13/11/2018

Sentenza n. 29090 del 13/11/2018

Una società impugnava diversi avvisi comunali per imposta sulla pubblicità, sostenendo che la notificazione non fosse validamente avvenuta; la CTR aveva invece dichiarato tardivo il ricorso introduttivo, valorizzando il rifiuto presso la sede sociale e la successiva notifica all’amministratore. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le contestazioni sulla relata, non riprodotta nel ricorso, precisando che le attestazioni del notificatore sulle attività compiute e sulle dichiarazioni ricevute sono contestabili mediante querela di falso. Ha inoltre escluso che il giudicato sulla tempestività di un diverso ricorso potesse estendersi alla causa e ha rigettato l’impugnazione.

  • Tributi locali
  • Contenzioso
  • Processo tributario

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