Cassazione, sentenza n. 29288 del 14/11/2018

Sentenza n. 29288 del 14/11/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
29288
Data
14/11/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava il recupero dell’IVA dovuta su acquisti e importazioni effettuati mediante lettere d’intento senza possedere lo status di esportatore abituale, chiedendo il riconoscimento della detrazione della maggiore imposta accertata. La CTR aveva respinto l’appello, rilevando, tra l’altro, la mancata emissione dell’autofattura. La Cassazione non ha esaminato la questione sostanziale: poiché la ricorrente non aveva prodotto l’avviso di ricevimento del ricorso notificato per posta e l’Agenzia non si era costituita, non era dimostrata la valida instaurazione del contraddittorio; il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1.Con sentenza n. 37/03/2010, depositata in data 8 giugno 2010, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, rigettava l'appello proposto da F. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n 21/06/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Modena che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente avverso l'avviso di accertamento n. (XXXXX) con il quale l'Ufficio aveva recuperato nei confronti di quest'ultima, per l'anno 2003, maggiore Iva per Euro 45.600,00, oltre interessi e sanzioni, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ex art. 7, comma 3, per avere la stessa effettuato acquisti e importazioni, senza pagamento dell'Iva, non possedendo lo status di esportatore abituale del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 8, comma 1, lett. c), sulla base, dunque, di lettere d'intento emesse in assenza dei prescritti requisiti.

1.1. Il giudice di appello, in punto di fatto, premetteva che: 1) avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle Entrate recuperando, per l'anno 2003, maggiore Iva, interessi e sanzioni, aveva contestato alla F. s.p.a. l'indebito utilizzo del c.d. plafond, per non avere quest'ultima raggiunto il livello minimo di esportazione per continuare a godere della qualifica di esportatore abituale, la società contribuente – quanto all'imposta e agli interessi aveva fatto ricorso alla CTP di Modena, deducendo il mancato danno all'erario per effetto dell'errore formale e, in ogni caso, il mancato riconoscimento ad essa del diritto di detrarre la maggiore imposta accertata nonchè il mancato riconoscimento degli effetti della dichiarazione integrativa della L. n. 289 del 2002, ex art. 8; 2) la CTP aveva rigettato il ricorso, affermando la decadenza dal termine entro il quale la società avrebbe potuto fare valere il diritto alla detrazione; 2) avverso la sentenza della CTP, aveva proposto appello la società contribuente, insistendo, anche alla luce della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia della Comunità Europea, sentenza 8 maggio 2008, procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07), nel riconoscimento del diritto alla detrazione della maggiore imposta accertata, la cui negazione avrebbe comportato la violazione dei principi di proporzionalità ex art. 53 Cost. e di neutralità dell'Iva.

1.2. La CTR, in punto di diritto ha osservato che:1) l'accertamento fiscale era la conseguenza di ripetute violazioni della normativa italiana, certamente non iniqua e la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamata era irrilevante; 2) premessa la deducibilità dell'imposta nei termini di legge, condizione per ottenere il diritto alla detrazione della maggiore Iva accertata era la emissione della autofattura che, nella specie, non era stata emessa dalla società contribuente.

2. Avverso la sentenza della CTR, F. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata l'Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 8, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 17 e 19, della sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE, artt. 17,18, 21 e 22, come modificata dalla direttiva del Consiglio n. 2000/17/CEE, anche in relazione alla sentenza della Corte di giustizia della Comunità Europea dell'8 maggio 2008 resa nei procedimenti riuniti C-95/07 e C-96/07, per avere la CTR, nel rigettare l'appello della società contribuente, negato il diritto di quest'ultima alla detrazione (tramite dichiarazione integrativa, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 8, con effetto sanante della mancata autofatturazione, o per altra via) della maggiore Iva recuperata a seguito della rettifica della dichiarazione fiscale, per inosservanza degli obblighi contabili, intervenuta in un momento successivo allo spirare del secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione era sorto, con conseguente impossibilità, a fronte della sopravvenuta preclusione della emissione di autofattura, di compensazione, in violazione del principio di neutralità dell'Iva, della maggiore imposta recuperata, ancorchè non si fosse trattato di inosservanze fonte di danni erariali.

2.Preliminare all'esame del motivo di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'intimata.

2.1.Al riguardo, parte ricorrente ha avviato il procedimento notificatorio del ricorso, avvalendosi del servizio postale, mediante spedizione all'Agenzia del relativo plico, effettuata in data 20 luglio 2011.

Di questa spedizione, tuttavia, non risulta prodotta agli atti la relativa cartolina di ricevimento, nè la ricorrente ha allegato l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento.

Poichè la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, ne consegue che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento, in quanto unico documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita, comporta l'inammissibilità del ricorso, non potendosi accertare l'effettiva e valida instaurazione del contraddittorio, mancando la costituzione in giudizio della controparte (cfr. Cass., ord., 31 ottobre 2017, n. 25912; Cass. 10 aprile 2013, n. 8717; Cass. 7 settembre 2018, n. 21852).

3. In assenza di attività difensiva di controparte, rimasta intimata, nulla va disposto in tema di governo delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2018

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