Cassazione, ordinanza n. 1141 del 17/01/2019
Imposta di registro - Accertamento e controlli - Liquidazione dell'imposta - Accordi diretti a reintegrare i diritti dei legittimari - Applicabilità - Esclusione.
L’Ufficio aveva assoggettato a imposta di registro una conciliazione giudiziale con cui, per reintegrare i diritti di legittima, un beneficiario riceveva una somma e rinunciava al legato immobiliare. La Cassazione ha ritenuto applicabile la disciplina dell’imposta sulle successioni: conta la funzione sostanzialmente reintegrativa dell’accordo, non la sua veste di conciliazione, purché ricorrano le condizioni previste dalla legge; diversa sarebbe una vera transazione fondata su reciproche concessioni. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la decisione e accolto nel merito il ricorso originario.
- Imposta di registro
- Imposte indirette
- Processo tributario

