Cassazione, sentenza n. 886 del 16/01/2019
Sentenza n. 886 del 16/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 886
- Data
- 16/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La lite traeva origine da avvisi doganali relativi all’impiego virtuale di un deposito fiscale, senza materiale introduzione delle merci; le decisioni di merito avevano accolto, almeno in parte, l’impugnazione dell’impresa destinataria. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle Dogane indicava però come intimata una diversa società, estranea a quel giudizio, e non era stato notificato al soggetto che aveva partecipato ai gradi precedenti. La Corte lo ha pertanto dichiarato inammissibile, non essendo possibile sanare l’errore mediante il raggiungimento dello scopo dell’atto.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. – L'Amerital Trasporti ha proposto impugnazione avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane di Pisa per avere l'impresa utilizzato un deposito fiscale in modo virtuale, senza introduzione materiale delle merci.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pisa, con sentenza n. 219/1/10, ha accolto il ricorso.
2. – La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 177/17/12 depositata il 13 novembre 2012, ha confermato parzialmente la decisione di primo grado.
3. – L'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
A seguito della trattazione orale in pubblica udienza, con ordinanza interlocutoria del 4 aprile 2017, il collegio ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per l'acquisizione dei fascicoli delle fasi di merito, al fine di verificare se parte delle precedenti fasi di merito sia stata la sola Amerital Trasporti o (anche) la società intimata, evenienza non desumibile dal contenuto della sentenza impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorso inammissibile.
Secondo l'insegnamento di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione che rechi una errata intestazione della parte contro cui è proposto, qualora esso sia stato notificato proprio al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata e che, resistendo nel grado di giudizio di legittimità, dopo avere proposto l'eccezione per il motivo sopra esposto, si sia difeso nel merito (Cass. 6 febbraio, n. 2827; Cass. 11 giugno 2007, n. 13620). Ogni nullità e/o irregolarità dell'atto di impugnazione rimane così sanata ai sensi dell'art. 156 c.p.c., avendo l'atto medesimo raggiunto lo scopo cui era destinato e non potendovi essere incertezza circa il destinatario.
Nel caso di specie, nel frontespizio della sentenza impugnata è indicata quale parte appellata la Amerital Trasporti e non la società intimata nel presente giudizio, la S.B. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo.
L'esame degli atti del merito, acquisiti al presente giudizio, non ha evidenziato la presenza nel procedimento della S.B. s.r.l., mentre quest'ultima era parte in altro giudizio trattato nell'udienza del 4 aprile 2017, avente ad oggetto un altro atto impugnato, riportante una numerazione analoga a quella oggetto della presente controversia.
Al di là dell'errata intestazione della parte contro cui la presente impugnazione è stata proposta ( S.B. s.r.l. in liquidazione e concordato preventivo), il ricorso per cassazione non è stato notificato al soggetto che era stato parte in causa nel giudizio di merito (Amerital Trasporti), conclusosi con la sentenza impugnata, per cui l'impugnazione proposta è inammissibile.
2. – Non essendosi costituita la parte intimata non si deve provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019
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