Cassazione, sentenza n. 875 del 16/01/2019
Sentenza n. 875 del 16/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 875
- Data
- 16/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva una cartella emessa dopo il pagamento incompleto e la rateizzazione in quattro rate di una definizione prevista dall’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002. La Corte ha precisato che tale condono, di natura clemenziale, si perfeziona soltanto con l’integrale e tempestivo pagamento delle rate, mentre la CTR aveva ritenuto sufficiente un versamento inferiore; ha inoltre rilevato l’ultrapetizione sulla motivazione della cartella, mai contestata dalla contribuente. Accolti i motivi dell’Agenzia, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 29 novembre 2010, di reiezione dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso avanzato in relazione all'iscrizione a ruolo di un debito di Euro 1.443,18 scaturente dalla ritenuta legittimità da parte del contribuente della rateizzazione in quattro rate, in luogo di tre, dell'istanza di condono avanzata L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis.
2. Il ricorso è affidato a due motivi.
4. La società è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con cui l'Agenzia delle Entrate censura la decisione di secondo grado per violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 1992, art. 9 bis, è fondato.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che la decisione di conferma dell'annullamento della cartella esattoriale trova fondamento nella ritenuta insufficiente motivazione della stessa, alla luce, peraltro, dell'assenza di qualsivoglia notifica alla contribuente di eventuali provvedimenti di diniego dell'istanza di condono, nonchè nella ritenuta legittimità della procedura di condono, nonostante l'insufficiente versamento di quanto dovuto.
Ritiene, infatti, la Commissione Tributaria Regionale, di condividere il prevalente orientamento della giurisprudenza di merito, nel senso di reputare la legittimità del condono anche in caso di omesso pagamento di alcuna delle rate, non essendo prevista alcuna decadenza dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, per il caso in cui il contribuente abbia omesso o ritardato il versamento di una delle rate successive.
Secondo il consolidato orientamento dalla giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 31133 del 29 novembre 2017) il condono previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis ha struttura e funzione diversa rispetto alle altre forme di sanatoria previste alla L. n. 289 del 2002 (artt. 7, 8, 9, 15 e 16). Infatti, mentre le seconde introducono un "condono tributario premiale", riconoscendo al contribuente il diritto potestativo di chiedere che il suo rapporto giuridico tributario sia sottoposto ad un accertamento straordinario, da effettuarsi cioè secondo regole diverse da quelle ordinarie, l'art. 9 bis concede invece un "condono tributario clemenziale", che, basandosi sul presupposto di un illecito tributario, elimina o riduce le sanzioni e, a determinate condizioni, concede modalità di favore per il loro pagamento, ma senza prevedere alcuna forma di accertamento tributario straordinario (sulle due specie di condono tributario v. Corte cass. 12.3.2004, n. 5077; id. 5 sez. 31.8.2007 n. 18353). Il condono "clemenziale" non richiede una necessaria attività di liquidazione D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, non comportando alcuna incertezza in ordine al quantum" da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la vicenda fiscale, trattandosi dell'ammontare dal medesimo indicato nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli interessi come previsti dal comma 4. Ne consegue che, in ipotesi di pagamento rateale previsto dall'art. 9 bis (come modificato dalla L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 45, recante legge finanziaria per il 2004), il condono – in quanto rimesso alla mera attività di liquidazione e versamento della somma da parte del contribuente – produce la definizione della lite pendente soltanto con l'integrale pagamento delle rate dovute nei termini prescritti dall'art. 9 bis, comma 1, essendo legittimata l'Amministrazione finanziaria, in difetto del perfezionamento della definizione della lite, al recupero della originaria imposta dovuta.
Nel caso di specie, quindi, non conformandosi a tale principio di diritto ed erroneamente interpretando il dettato normativo nel ritenere adeguato anche il versamento di una somma pacificamente inferiore rispetto a quella dovuta per effetto dell'intervenuto provvedimento clemenziale, la Commissione Tributaria Regionale è incorsa in una violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis.
2. Anche il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, è fondato e va accolto.
La decisione impugnata, infatti, esordisce affermando che "Dall'esame degli atti si evince che la cartella esattoriale non è sufficientemente motivata. In essa non sono indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ufficio".
Osserva congruamente parte ricorrente come tale aspetto non abbia formato oggetto di censura da parte della società ed effettivamente, l'esame degli atti introduttivi di primo e secondo grado consente di affermare l'inesistenza di qualsivoglia elemento da cui possa desumersi che la contribuente abbia inteso impugnare la cartella esattoriale anche sotto tale specifico profilo del difetto di motivazione; non può che conseguirne, quindi, l'accoglimento del motivo proposto.
3. L'accoglimento del primo motivo del ricorso induce a reputare assorbito anche il terzo motivo, con il quale, relativamente alla questione involgente l'applicazione del condono "clemenziale" L. n. 289 del 2002, ex art. 9 bis, si deduce omessa od insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
4. Trattandosi di cassazione della sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, con riguardo alla L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, nonchè dell'art. 112 c.p.c., e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 1, va decisa nel merito, con il rigetto della domanda originariamente proposta dalla società ISAC s.r.l.
4.1. Compensate devono essere le spese dei due gradi di merito alla luce dell'andamento degli stessi nonchè della giurisprudenza nel merito mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese relative al giudizio di merito e condanna la parte intimata alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019
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