Cassazione, sentenza n. 887 del 16/01/2019
Sentenza n. 887 del 16/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 887
- Data
- 16/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava accertamenti IRAP, IVA e IRES collegati a una frode carosello, annullati dalla CTR perché non risultava che la società, usando l’ordinaria diligenza, potesse esserne consapevole. L’Agenzia delle Entrate contestava in cassazione la valutazione delle risultanze istruttorie, prospettandola come vizio motivazionale. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: nel regime dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è consentito censurare la mera insufficienza o persuasività della motivazione, fuori dall’omesso esame di un fatto storico decisivo o dalle anomalie motivazionali radicali.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. Con tre avvisi di accertamento per IRAP, IVA ed IRES relativi all'anno 2004, emessi dall'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Veneto – Ufficio Grandi Contribuenti di Venezia, fu contestata alla FERGIA S.P.A. (destinataria della notifica del solo avviso di accertamento per IRES 2004) ed alla NUOVA FERGIA S.P.A. (destinataria di tutti e tre gli avvisi), rispettivamente quali consolidante e consolidata e, dunque, responsabili in solido, la partecipazione ad una frode carosello.
2. Avverso tali provvedimenti entrambe le società predette proposero plurimi ricorsi innanzi alla C.T.P. di Venezia che, previa riunione dei procedimenti, con sentenza 80/12/11, depositata il 14/04/2011, rigettò i ricorsi medesimi.
3. Avverso tale sentenza le società contribuenti proposero appello innanzi alla C.T.R. del Veneto che, per quanto in questa sede interessa, con sentenza n. 58/211/13 depositata il 12/09/2013, in riforma della gravata decisione annullò gli avvisi di accertamento impugnati, ritenendo che non si potesse "pretendere che Nuova Fergia, con l'uso della normale diligenza (…) fosse consapevole di partecipare ad una frode carosello".
4. Avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha infine proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Si sono costituite ed hanno resistito con controricorso la FHL S.P.A. (già FERGIA S.R.L., già FERGIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t. e la NUOVA FERGIA S.R.L. (già NUOVA FERGIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo parte ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dell'omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, avuto riguardo alla ritenuta inconsapevolezza della NUOVA FERGIA – a detta della C.T.R. – di partecipare ad una frode carosello.
1.1. Il motivo è inammissibile.
1.2. In seguito alla riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (formulazione applicabile al caso di specie, in considerazione dell'avvenuta di pubblicazione della sentenza impugnata in data 12.9.2013) non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individua bile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass., Sez. 3, 12.10.2017, n. 23940, Rv. 645828-01).
1.3. A tale riguardo, rileva il Collegio che la deduzione avente ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie (nella specie, per aver escluso che la NUOVA FERGIA potesse avvedersi, con l'ordinaria diligenza, di avere preso parte ad un'operazione fraudoloenta) attiene alla sufficienza della motivazione (cfr., in relazione al regime previgente e proprio con riferimento ad un caso relativo alla vendita soggettivamente inesistente di autoveicoli, Cass., Sez. 6- 5, 2.3.2012, n. 3370, Rv. 62152501) ed è, pertanto, alla luce della novellata formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, inammissibile (Cass., Sez. 6-5, 15.5.2018, n. 11863, Rv. 648686-01).
2. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con condanna dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della FHL S.P.A. (già FERGIA S.R.L., già FERGIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t. e della NUOVA FERGIA S.R.L. (già NUOVA FERGIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto condanna l'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., al pagamento, in favore della FHL S.P.A. (già FERGIA S.R.L., già FERGIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t. e della NUOVA FERGIA S.R.L. (già NUOVA FERGIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7000,00 (settemila/00) per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019
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