Cassazione, sentenza n. 873 del 16/01/2019

Sentenza n. 873 del 16/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
873
Data
16/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava l’accertamento di maggiori IVA, IRPEF e IRAP, determinato mediante studi di settore sulla base delle provvigioni maturate come procacciatore d’affari. La Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della CTR, fondata sul tenore letterale del contratto, secondo cui il compenso del 4,5% andava calcolato sul ricavo delle vendite concluse dalla filiale e non sulla sola provvigione della società committente; la diversa lettura proposta mirava a un riesame del merito senza individuare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici. Il ricorso è stato rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 22.9.2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha respinto l'appello proposto dal contribuente indicato in epigrafe avverso la sentenza n. 85/03/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, che aveva respinto il ricorso proposto da V.I. avverso gli avvisi di accertamento con cui erano state recuperate, a suo carico, per l'anno 2003, maggiori imposte IVA IRPEF IRAP per redditi accertati e non dichiarati, relativi ad attività di procacciatore di affari per conto di unico committente, la società Immobiliare Pavese S.r.L., mediante applicazione degli studi di settore.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione V.I., affidato a cinque motivi.

Con i primi quattro motivi ha denunciato, "in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1", violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c.).

Con il quinto motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, "omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con i proposti motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, il ricorrente lamenta violazione delle norme di legge sull'interpretazione dei contratti (artt. 1362, 1363, 1367 e 1369 c.c.), nonchè carenza motivazionale, per avere la CTR disatteso la tesi di esso ricorrente secondo cui la clausola del contratto dal medesimo stipulato con la società Pavese s.r.l., filiale di (XXXXX), in data 1.7.1991 (avente ad oggetto l'attività di procacciatore di affari per conto della suddetta società dì intermediazione immobiliare), relativa alle provvigioni previste in suo favore, pari al 4,5% "da computarsi sul netto ricavo di tutte le vendite condotte integralmente a buon fine, della filiale di (XXXXX)", doveva essere interpretata nel senso che le provvigioni dovevano calcolarsi "sulla provvigione percepita dalla ditta mandante Immobiliare Pavese s.r.l. sulla compravendita" e non, come invece sostenuto dalla CTR in relazione al "volume d'affari delle vendite" della Immobiliare Pavese s.r.l..

1.2. Tali doglianze non meritano accoglimento.

1.3. Conviene premettere, per quel che riguarda l'applicazione delle suindicate regole di interpretazione, che in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte:

a) in tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio sì traduce in un'indagine di fatto, affidata al Giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui all'art. 1362 c.c., e segg., pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il Giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame dei merito in sede di legittimità (vedi, per tutte: Cass. nn. 27136/2017, 17168/2012, 2011, n. 17717/2011, 13242/2010);

b) nell'interpretazione dei contratti i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia in forza del quale i canoni strettamente interpretativi – tra i quali risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole – prevalgono su quelli interpretativi-integrativi (cfr. Cass. nn.23273/2007; 20660/2005; 2430/1998; 318/1996);

c) nel processo di interpretazione negoziale, va quindi ricostruita la comune volontà dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, ovvero il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale (tra le altre: Cass. nn. 5102/2015; 12389/2003; 6484/1994; 5528/1981);

d) quanto al primo elemento, relativo al senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, è stato sovente stabilito che esso rappresenta il primo e principale strumento esegetico, con la conseguente preclusione del ricorso ad altri criteri interpretativi, quando la comune volontà delle parti emerga in modo certo ed immediato dalle espressioni adoperate e sia talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà diversa (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 4347 del 2015; 110/2013; 4176/2007; 28479/2005);

e) in tema di interpretazione del contratto – che costituisce operazione riservata al Giudice dì merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione – ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato quindi dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto, il cui rilievo deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, sicchè le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr. Cass. nn. 4670/2009; 4176/2007; 18180/2007).

1.4. Nella specie, la Corte territoriale ha affermato che, in base al tenore letterale della scrittura privata stipulata tra le parti dianzi indicate, le provvigioni spettanti al ricorrente erano state determinate in misura pari al "4,5% su netto ricavo di tutte le vendite condotte integralmente a buon fine, della filiale di (XXXXX)".

1.5 Su questa base la Corte territoriale ha escluso la fondatezza della tesi del contribuente secondo cui per "netto ricavo" dovesse intendersi "quanto percepito da Pavese srl a titolo di provvigione per le vendite andate a buon fine".

1.6 A tale conclusione a Corte territoriale è pervenuta valorizzando il dato letterale delle espressioni usate al riguardo nella scrittura privata, in assenza di ulteriori indicazioni all'interno del suddetto accordo.

1.7. Ne consegue che la Corte territoriale ha pienamente rispettato nell'interpretazione della scrittura privata di cui si tratta – i su richiamati principi affermati da questa Corte, desumendo, principalmente dal "senso letterale delle parole" usate (inteso nel significato suddetto), che la provvigione spettante al ricorrente dovesse intendersi pari alla percentuale del 4,5% sulle vendite andate a buon fine.

1.8. Questa ricostruzione della volontà contrattuale viene contestata dal ricorrente contrapponendo una propria diversa "lettura" dell'accordo a quella fatta propria dai Giudici (sull'inammissibilità di siffatta censura vedi, per tutte, Cass. n. 10203/2008) ed, in definitiva, senza riuscire pertanto a individuare uno o più specifici vizi logici nella motivazione della sentenza (nello stesso senso: Cass. n. 15073/2009), dovendo al contrario ribadirsi che l'applicazione, da parte della CTR, dei criteri strettamente interpretativi escludeva nella specie la concreta operatività di quelli interpretativi-integrativi, richiamati dal ricorrente, risultando da sola sufficiente a rendere palese la comune intenzione delle parti stipulanti, mancando, invero, il richiamo, da parte del ricorrente, ad altre espressioni contenute nella stessa scrittura privata o al comportamento complessivo delle parti.

2. In conclusione, il ricorso, del tutto infondato, deve essere respinto; ne consegue che vanno poste a carico del ricorrente le spese di questa fase (liquidate come in dispositivo).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell'Agenzia delle Entrate, nella misura dì Euro 5.500,00, per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019

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