Cassazione, sentenza n. 870 del 16/01/2019
Sentenza n. 870 del 16/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 870
- Data
- 16/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti chiedevano il rimborso della ritenuta applicata al risarcimento ricevuto per un terreno occupato d’urgenza e acquisito coattivamente dal Comune, mentre la CTR aveva escluso l’imponibilità. La Corte ha stabilito che, ai fini della tassazione della plusvalenza, rileva la collocazione del suolo nelle zone omogenee A, B, C o D indicate dalla disciplina nazionale, indipendentemente dalla diversa classificazione locale, dalla vocazione edificatoria o agricola e dalla mancata concreta realizzazione della destinazione pubblica. Accolto il ricorso dell’Agenzia, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 24.5.2011 la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, accogliendo l'appello incidentale sulle spese di lite proposto dai contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 137/07/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio-rifiuto per il rimborso della ritenuta applicata sulla somma versata ai contribuenti dal Comune di Città di Castello in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia, n. 557/2006, relativamente all'occupazione di urgenza di un terreno di loro proprietà, definitivamente acquisito per accessione invertita.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione della L. n. 431 del 1991, art. 11, commi da 5 a 7, nonchè dell'art. 81 TUIR, lett. b) nel testo vigente ratione temporis".
I contribuenti indicati in epigrafe si sono costituiti con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la Corte rileva che l'eccezione di tardività della notifica del ricorso per cassazione, sollevata dai controricorrenti, non può essere accolta in quanto dalla copia del ricorso notificato in atti si evince che alla data in cui l'atto è stato consegnato all'Ufficiale giudiziario (26.7.2011) come attestato dal timbro apposto da quest'ultimo sull'atto – non era ancora decorso il termine di gg. 60, previsto dall'art. 325 c.p.c., dalla notifica della sentenza impugnata (27.5.2011).
2.1. A seguire, è fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto non soggette a ritenuta fiscale le somme percepite in conseguenza di una procedura dì acquisizione coattiva, ivi comprese quelle percepite a titolo risarcitorio, relativamente a terreni, destinati ad opere pubbliche, irreversibilmente trasformati a seguito di occupazioni di urgenza, ipotesi che ricorre nella specie, avendo i controricorrenti subito, nel maggio del 1979, l'occupazione di urgenza di un terreno di loro proprietà da parte del Comune di Città di Castello, definitivamente acquisito per accessione invertita con successiva corresponsione, in loro favore, di somma a titolo di risarcimento del conseguente danno, sottoposta a tassazione dall'Ufficio.
2.2. La ricorrente censura, in particolare, la sentenza impugnata laddove si afferma che, per l'assoggettabilità al prelievo ed alla ritenuta di cui all'art. 11, comma 5, sia necessario "che per effetto dell'inclusione fra i terreni edificabili una plusvalenza sia stata effettivamente incamerata dai contribuenti, a nulla valendo per dimostrarne l'effettiva realizzazione la sola inclusione del terreno tra le zone omogenee di tipo A, B, C, D ex D.M. 2 aprile 1968 o la sua destinazione ad edilizia residenziale pubblica ex L. n. 167 del 1962".
2.3. Va in primo luogo richiamato il criterio normativo (L. n. 413 dei 1991, art. 11, comma 5) che attribuisce rilevanza unicamente all'essere la plusvalenza conseguente alla percezione di indennità o risarcimenti relativi "a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al D.M. 2 aprile 1968 (..) definite dagli strumenti urbanistici (..)".
2.4. Tanto prescinde – come già da questa Corte affermato (cfr. ex multis Cass. n. 15845/2004) – dalla classificazione risultante dal locale piano regolatore, con riguardo a zone (ivi per esempio indicate come di tipo F) non comprese nella classificazione formale del predetto D.M.; in sostanza, le previsioni di uno strumento urbanistico locale, quand'anche legittimamente adottate, sono del tutto irrilevanti ai fini specifici, perchè non considerate affatto dalla normativa nazionale, mentre quel che conta è il criterio che, ai sensi della Legge cit., art. 11, comma 5, sottopone a tassazione le plusvalenze conseguenti alla percezione di indennità o di risarcimenti in relazione alla mera collocazione dei suoli nelle zone omogenee indicate (di tipo A, B, C, D), senza rilevanza di alcuna ulteriore distinzione (tra aree aventi vocazione edificatoria e terreni agricoli).
2.5. Ai fini dell'assoggettamento ad imposizione, occorre quindi solo verificare se l'area, in relazione alla quale si verifica il presupposto impositivo, sia inserita in una di queste zone, o per espressa previsione dello strumento urbanistico generale dì primo livello, ovvero per il suo inserimento in linea di fatto in forza di piano attuativo di secondo o terzo livello (cfr. Cass. n. 9455/2006), fermo restando che, comunque, non rileva, allo scopo di escludere l'imponibilità ai fini Irpef, il fatto che l'area, secondo il locale piano regolatore, si trovasse all'interno di zona altrimenti destinata, poichè tale previsione non è sufficiente a escludere la relativa inerenza dell'area alle zone omogenee considerate avuto riguardo alla sua destinazione effettiva (cfr. Cass. n. 652/2012), mentre, in ogni caso, all'inclusione dei terreni nel Piano per l'edilizia economico popolare, consegue la diretta applicabilità della L. n. 413 del 1991, art. 1, comma 5 (cfr. Cass. n. 11647/2013).
2.6. Nella specie, è incontestato, ed emerge dalla stessa sentenza impugnata, l'inserimento del terreno, oggetto di occupazione usurpativa, nelle zone omogenee di tipo A, B, C, D; ne consegue che non risulta conforme ai principi di diritto dianzi illustrati la decisione della CTR che ha escluso a ripresa a tassazione della somma percepita dai controricorrenti a titolo di risarcimento dei danno sul presupposto che era stato escluso, nella sentenza della Corte di Appello di Perugia, che sancì il risarcimento in loro favore, "che la destinazione pubblicistica a teatro del terreno loro espropriato si fosse effettivamente realizzata in concreto", disponendo così la liquidazione del danno con riferimento al mero valore agricolo del bene.
3. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, che si è discostata dai principi esposti, va cassata, con rinvio alla CTR dell'Umbria che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019
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