Cassazione, sentenza n. 889 del 16/01/2019

Sentenza n. 889 del 16/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
889
Data
16/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione contestava la rideterminazione, operata in appello, del valore imponibile di un’azienda ceduta da una società in concordato preventivo, compreso un avviamento quantificato in misura simbolica per la grave situazione economica. La Cassazione ha qualificato la stima dell’avviamento come giudizio estimativo rimesso al giudice di merito, non come decisione secondo equità, rilevando che la pronuncia spiegava le ragioni della riduzione e considerava la possibilità di un profitto futuro minimo. Le ulteriori doglianze miravano a una nuova valutazione del materiale istruttorio; il ricorso erariale è stato rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

RITENUTO CHE:

1. La società AAT – in liquidazione e concordato preventivo – impugnava l'avviso con il quale l'amministrazione finanziaria accertava un valore complessivo dell'azienda ceduta dal predetto ente pari ad Euro 16.273.234,00, contestando la determinazione di talune delle poste rettificate dall'ufficio.

La CTP di Milano accoglieva in parte il ricorso rideterminando l'imponibile in Euro 1.633.030; imponibile che veniva rettificato successivamente in appello proposto dall'Agenzia – in Euro 1.250.000,00, considerando il simbolico valore di avviamento in Euro 50.360,00, alla luce della grave situazione finanziaria dell'impresa n concordato.

L'ente finanziario ricorre per la cassazione della sentenza n. 37/01/12 della C.T.R. di Venezia, svolgendo cinque motivi.

La contribuente si è costituita con controricorso, illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO CHE:

2. Con i primi due motivi la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, censurando l'impugnata pronuncia per avere il decidente determinato il valore dell'avviamento in via equitativa in una materia in cui la legge non prevede il ricorso all'equità ovvero per la violazione di una norma processuale.

3. Le censure sono inammissibili.

I motivi non possono essere condivisi sotto nessuno dei profili prospettati. La valutazione dell'entità dell'avviamento di un'azienda, in quanto frutto di un giudizio estimativo, non è riconducibile ad una decisione della causa secondo la c.d. equità sostitutiva, che, consentita nei soli casi previsti dalla legge, attiene al piano delle regole sostanziali utilizzabili in funzione della pronuncia ed attribuisce al giudice il potere di prescindere nella fattispecie dal diritto positivo. In relazione ad essa non è ipotizzabile, quindi, la dedotta violazione dell'art. 113 c.p.c., comma 2 e, rientrando l'apprezzamento nei generali poteri conferiti al medesimo giudice dagli artt. 115 e 116, c.p.c., la relativa pronuncia, rimessa alla sua prudente discrezionalità, è suscettibile di controllo in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della carenza od inadeguatezza della corrispondente motivazione.

Un tale vizio non risulta ravvisabile, nella specie, avendo la commissione tributaria d'appello dato conto delle ragioni per le quali era pervenuta ad una riduzione del valore originariamente accertato, mediante il richiamo al calcolo compiuto dall'Ufficio, che aveva fondato la rettifica sul complesso delle attività dichiarate, ritenendo che la sussistenza di un avviamento, pur in presenza della grave situazione economica dell'azienda, non potesse essere esclusa, essendo comunque prevedibile un profitto futuro anche se minimo, per cui, in assenza di specifici elementi, determinava in modo "simbolico" l'avviamento.

Il richiamo ad una determinazione simbolica in assenza di elementi di riferimento all'equità della determinazione, non ha assunto, quindi, nel provvedimento il significato di una elusione dell'analisi degli elementi di prova addotti dalle parti e dell'indicazione del percorso argomentativo alla base della pronuncia, che non sono stati neppure oggetto di critica della ricorrente, quanto piuttosto il significato di affermazione della maggiore congruità del valore accertato ad una realtà aziendale ricavata da una indagine sulla situazione economica dell'azienda(Cass. n. 11354/2001; n. 4442 del 2010; n. 25707 del 2015).

Il giudice tributario ha, difatti, motivato i propri giudizi estimativi in rapporto al materiale istruttorio (Cass. 11354/2001, Cass. 24520/2005, Cass. 4442/2010, Cass. 25707/2015; Cass. n. 7358/2018);

3. Con la terza e la quarta censura, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 277 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, ex art. 360 c.p.c., n. 4, nonchè l'omessa motivazione circa un fatto controverso ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine agli elementi rilevanti per la determinazione del valore, lamentando l'omessa statuizione su tutte le argomentazioni prospettate dall'ufficio, avendo il decidente affermato che il valore determinato dall'ufficio appariva inverosimile in considerazione del fatto che la cessione è avvenuta al valore di 36,7 colte inferiore, previso consenso del comitato dei creditori e previa autorizzazione del g.d..

4. Anche dette censure sono inammissibili.

Nella specie, l'errore commesso dalla giudice distrettuale, consisterebbe nel non avere considerato le allegazioni dalla odierna ricorrente in riferimento alla dimostrazione degli elementi considerati ai fini della valutazione economica dell'azienda, allegazioni che in realtà sono rappresentazioni di meri calcoli matematici non supportati da alcun elemento probatorio.

Vale osservare, in primo luogo, che l'esame delle allegazioni difensive, nonchè la valutazione delle risultanze della prova, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., tra le tante, Cass. 12362/2006 e, più recentemente, Cass. 21.7.2010, n. 17097; Cass. nn 16986/2013; Cass. Sez. U. n. 24148 del 2013, Cass. n. 8008 del 2014).

Deve, peraltro, aggiungersi che il difetto di motivazione legittimante la prospettazione con il ricorso per cassazione del motivo previsto dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è configurabile, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest'ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

In ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi (come accaduto nella specie) le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr. Cass. 2.2.2007 n. 2272; Cass. 18.6.2007 n. 14084, Cass. 6.7.2007 n. 15264).

Diversamente, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, si risolve in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi dì giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (Cass. n. 17761/201621152 del 2014).

Inoltre, secondo il novellato testo dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (come interpretato dalle Sezioni Unite, sentenza n. 8053 del 2014), tale sindacato è configurabile soltanto qualora manchi del tutto la motivazione oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo "talmente contraddittorio da non permettere di individuarla" (15891/2018). Giova innanzitutto considerare che la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (e qui applicabile ratione temporis, risultando impugnata una sentenza depositata il 19.10.2012), ha avuto l'effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per "mancanza della motivazione", ipotesi configurabile allorchè la motivazione "manchi del tutto nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum" (cfr. Cass. n. 20112 del 2009).

L'anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è, dunque, solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante ed attiene all'esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di "sufficienza", nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass., SU, n. 19881 del 2014).

Merita, altresì, di essere ricordato che oggetto del vizio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è l'omesso esame circa un "fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti".

Costituisce, allora, un "fatto", agli effetti della citata norma, non una "questione" o un "punto", ma: i) un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 c.c., cioè un "fatto" costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (cfr. Cass. n. 16655 del 2011; Cass. n. 7983 del 2014; Cass. n. 17761 del 2016; Cass. n. 29883 del 2017); ii) un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico (cfr. Cass. n. 21152 del 2014; Cass., SU, n. 5745 del 2015); iii) un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto (cfr. Cass. n. 5133 del 2014); iv) una vicenda la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014).

Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: i) le argomentazioni o deduzioni difensive (cfr. Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); ii) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014); iii) una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (cfr. Cass. n. 21439 del 2015); iv) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della "domanda" in sede di gravame.

Nella specie, non ricorrono alcune di dette ipotesi descritte, tanto più chè le "argomentazioni dell'Ufficio" non costituiscono fatto storico discusso e preso in considerazione dai giudici territoriali.

La norma, difatti, prevede l'"omesso esame di "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

Infine, l'omesso esame delle argomentazioni dell'amministrazione non è sindacabile nemmeno il sotto il profilo della violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4.

6. Da ultimo, il quinto motivo – deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, per avere il decidente valutato l'azienda sulla base del prezzo di acquisto piuttosto che sul valore complessivo dei beni che compongono l'azienda ceduta, compreso il valore di avviamento – investe questa Corte di un accertamento che sfugge al sindacato di legittimità.

Ciò posto, quel che viene sollecitato, da parte del ricorrente, è un riesame della fattispecie, finendo con l'esprimere un mero dissenso diagnostico che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice: in particolare, generica e sostanzialmente assertiva si presenta la critica circa la supposta "doverosità" della valutazione dell'azienda sulla base del valore dei beni complessivi nemmeno indicato, valore che, viceversa, il decidente ha determinato sulla scorta di taluni elementi attinenti alla circostanza che quel valore era stato ritenuto congruo proprio dal comitato dei creditori; non opponendo l'ufficio alcuna convincente ragione che non sia quella della propria soggettiva interpretazione del valore aziendale, avulsa da elementi concreti di riferimento.

Detta attività è in questa sede preclusa, specie se si considera che la ricorrente ha omesso di indicare specificatamente le affermazioni della motivazione che sarebbero in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra le opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. adempiere al proprio compito istituzionale di verificare la fondatezza della violazione.

In conclusione, il ricorso va respinto con aggravio di spese.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

LA CORTE:

– Rigetta il ricorso;

– Condanna l'amministrazione finanziaria alla refusione delle spese del presente giudizio di legittimità sostenute dalla società AAT, in liquidazione e concordato preventivo, che liquida in Euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019

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