Cassazione, sentenza n. 5092 del 21/02/2019

Sentenza n. 5092 del 21/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5092
Data
21/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava avvisi per la tariffa di igiene ambientale emessi dal gestore della riscossione comunale; la Commissione regionale li aveva annullati, rilevando anche la carenza del potere di accertamento, l’indebita applicazione dell’IVA e l’incertezza di penalità e interessi. Nel giudizio di cassazione il gestore ha tuttavia rinunciato al ricorso. La Corte, senza esaminare la fondatezza delle questioni tributarie decise nei precedenti gradi, ha pertanto dichiarato estinto il giudizio e non ha disposto sulle spese, poiché il contribuente non si era costituito.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. A.G., in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, impugnava gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2005 notificati il 20 settembre 2005 dalla società A. – Servizi Ambientali S.p.A. in qualità di affidataria della riscossione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Capannori.

La commissione tributaria provinciale di Lucca accoglieva in parte il ricorso riducendo le sanzioni per gli anni 2003, 2004 e 2005. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Toscana lo accoglieva annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Osservava la CTR gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto il Comune di Capannori aveva affidato alla società A. s.p.a. la riscossione della tariffa e non già l'accertamento della debenza della stessa. Inoltre l'Iva non era dovuta in relazione alla tariffa di igiene ambientale. Infine non erano dovute nè le penalità nè gli interessi in quanto non era dato comprendere a quale specifico addebito fosse collegata la penalità e a decorrere da quando fossero dovuti gli interessi. Inoltre, posto che la A. non aveva il potere di accertamento, neppure aveva quello di applicare la penalità.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società A. – Servizi Ambientali S.p.A. affidato a tre motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

Osserva la Corte che la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, per il che si impone la declaratoria dell'estinzione del giudizio. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione del contribuente.

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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