Cassazione, sentenza n. 4926 del 20/02/2019
Sentenza n. 4926 del 20/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 4926
- Data
- 20/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il trattamento IVA dei costi ribaltati da una società consortile alle imprese consorziate per l’esecuzione di un appalto comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti. La Cassazione conferma che la prestazione era unitaria e imponibile, respingendo la diversa qualificazione come mandato senza rappresentanza, ma ritiene applicabile ai riaddebiti la stessa aliquota agevolata prevista per i servizi resi alla stazione appaltante. È confermata anche l’esclusione delle sanzioni per l’incertezza riscontrata; ricorso principale e incidentale sono rigettati, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia (in seguito, CTR), veniva riformata la sentenza n 127/02/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia (in seguito, la CTP) avente ad oggetto sette dinieghi ad altrettante richieste effettuate dalla P. S.P.A. (in seguito, la contribuente), di rimborso delle accise oli minerali per estrazione dei reflui altobollenti destinati a impianti di smaltimento per l'arco di tempo compreso tra il 2001 e il 2007.
2. La contribuente riteneva illegittima la richiesta dell'Amministrazione finanziaria di pagamento dell'accisa con applicazione dell'aliquota massima, indipendentemente dalla reale destinazione d'uso di fatto riservata al prodotto, principalmente per contrasto con il Testo Unico Accise (TUA) 26 ottobre 1995, n. 504, art. 21, comma 5, e ricorreva alla CTP.
3. Il ricorso veniva accolto dai giudici di prime cure, l'Agenzia proponeva appello e l'appello veniva parzialmente accolto con declaratoria del diritto della società al rimborso per i versamenti successivi al 2.4.2006.
4. Contro la sentenza la contribuente propone ricorso per Cassazione, affidato a due motivi, contro il quale resiste l'Agenzia con controricorso e ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui a sua volta replica la contribuente con controricorso. La contribuente deposita memoria, rendendo noto il mutamento di denominazione in V. S.P.A..
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR ritenuto inammissibile l'impugnazione del provvedimento del 14.5.2008 prot. 2672/3508 dell'Agenzia delle Entrate di Mantova, in quanto non costituente un provvedimento di rigetto della richiesta di rimborso, ma una mera comunicazione di servizio; pertanto, secondo i giudici d'appello, avrebbe dovuto essere impugnato il silenzio rifiuto creatosi in conseguenze delle singole istanze di rimborso presentate per i sette anni compresi nei periodi di imposta in contestazione.
6. Il motivo è fondato. E' contraddittoria la motivazione della CTR, la quale non tiene conto del fatto che, con il provvedimento del 14.5.2008 summenzionato, testualmente, l'Agenzia delle Entrate di Mantova aveva dichiarato "(…) si ritiene che, nella fattispecie, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento a codesta società dei rimborsi chiesti (…)". Non pare equivocabile il tenore del provvedimento, a tutti gli effetti un rigetto espresso e, come tale, immediatamente lesivo per la contribuente ed impugnabile autonomamente dalla contribuente.
7. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del TUA, art. 14, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. g), e art. 21, comma 2, degli artt. 2033, 2946 e 2967 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la CTR ritenuto che la contribuente avesse diritto al rimborso solo a far data dal 2.4.2006. Tale termine veniva calcolato conteggiando i due anni antecedenti la presentazione dell'ultima domanda di rimborso, individuata dalla CTR come presentata in data 3.4.2008.
8. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del primo. L'accoglimento del ricorso principale determina l'assorbimento dell'unico motivo di ricorso incidentale, con cui l'Agenzia deduce la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ai fini dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per motivazione apparente, come pure delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente nel controricorso in risposta al ricorso incidentale.
9. Per ciò solo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo; dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lombardia, sez. staccata di Brescia, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2019
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