Cassazione, sentenza n. 5089 del 21/02/2019
Sentenza n. 5089 del 21/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5089
- Data
- 21/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava accertamenti IVA, IRAP e IRPEF derivanti dalla presunta cessione non fatturata di beni strumentali di una società di persone e dalla conseguente imputazione del reddito ai soci. Poiché il ricorso per cassazione non era stato notificato alla società e a un altro socio, già parti dei precedenti gradi, la Corte rileva un litisconsorzio processuale fondato sulla comunanza dei presupposti degli atti impositivi. Dispone pertanto l’integrazione del contraddittorio entro sessanta giorni e rinvia la causa a nuovo ruolo, senza esaminare il merito delle contestazioni.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
che:
1. a seguito di verifica l'Amministrazione finanziaria accertava che la società C. di C.G. & C. s.n.c. nell'anno 2000 aveva presentato dichiarazione dei redditi indicando immobilizzazioni materiali di importo pari a lire 1.307.920.000, senza riportare detto valore nella successiva dichiarazione dei redditi in quanto omessa, per cui l'Ufficio, ritenendo che i beni strumentali fossero stati venduti nell'anno 2001 al costo di acquisto e senza emissione di fatture, riprendeva a tassazione, quali ricavi omessi, il valore delle stesse immobilizzazioni materiali ed emetteva avviso di accertamento ai fini Irap e I.V.A., che veniva notificato a G.C.;
2. in conseguenza dell'accertamento a carico della società, venivano emessi a carico dei soci G.C. e C.G. avvisi di accertamento, ai fini Irpef, a titolo di redditi di partecipazione ex art. 5 del t.u.i.r.;
3. la Commissione tributaria provinciale di Brescia respingeva, dopo averli riuniti, i ricorsi proposti da C.G. e da G.C. avverso gli avvisi di accertamento notificati dall'Agenzia delle Entrate ai fini Iva, Irpef e Irap per l'anno d'imposta 2001;
4. G.C. e C.G. interponevano autonomi appelli, deducendo: a) difetto di motivazione della sentenza impugnata, avendo i giudici omesso di pronunziarsi sulla eccezione di infondatezza della pretesa erariale scaturente dalla dichiarazione confessoria di C.G., il quale aveva riconosciuto nel proprio ricorso di avere inserito nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2000 rimanenze finali inesistenti al fine di ottenere un inesistente rimborso I.V.A. per poter fare fronte alle difficoltà sorte a seguito del fallimento di altra società di cui era socio accomandatario; b) omessa pronuncia ed erronea interpretazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, per essere stati gli avvisi di accertamento notificati non alla società C. di C.A. e S.S., ragione sociale adottata dalla società a seguito della cessione delle quote intervenuta in data 3/6/2004, bensì alla C. di C.G. & C. s.n.c.;
5. la Commissione regionale rigettava gli appelli, rilevando in motivazione, in primo luogo, che la dichiarazione resa da C.G. non aveva natura confessoria e che in ogni caso era liberamente apprezzabile ai sensi dell'art. 2733 c.c., con la conseguenza che legittimamente l'Ufficio aveva fatto ricorso, per l'anno 2001, in presenza di omessa dichiarazione, alla procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 e, in secondo luogo, che la trasformazione di una società commerciale in altra di nome diverso non comportava l'estinzione di un soggetto giuridico e la nascita di uno nuovo, per cui doveva ritenersi valida la notifica eseguita alla società nella sua originaria denominazione presso la sede non secondaria;
6. avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso per cassazione G.C., affidato a tre motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate mediante controricorso.
Motivi della decisione
che:
1. dall'esposizione dello svolgimento del processo e dalla sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale risulta che il giudizio di merito si è svolto anche nei confronti della società C. di C. e C. s.n.c. e dell'altro socio C.G.;
2. il ricorso a questa Corte di legittimità non risulta notificato alla società ed al socio C.G., parti costituite nei giudizi di primo e di secondo grado;
3. in tema d'impugnazioni civili, anche con riguardo al contenzioso tributario, l'integrazione del contraddittorio è necessaria, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma altresì nelle ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano due (o più) rapporti logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune (cd. cause dipendenti), sicchè, ove siano state decise nel precedente grado di giudizio in un unico processo, la norma richiede che il simultaneus processus non sia dissolto e che le cause restino unite anche in sede di successiva impugnazione, al fine di evitare che, nelle successive vicende processuali, conducano a pronunce definitive di contenuto diverso (Cass. n. 1225 del 19/1/2007; n. 14253 del 13/7/2016);
4. nel caso di specie sussiste litisconsorzio processuale, considerato che la sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto un accertamento in rettifica del reddito di una società di persone ed il conseguente accertamento a carico dei soci e che, pertanto, gli atti impositivi si fondano su presupposti comuni, per cui occorre disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della società e del socio C.G.;
5. la causa deve, quindi, essere rinviata a nuovo ruolo al fine di consentire la integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte ordina la integrazione del contraddittorio, da parte del ricorrente, nei confronti della società C. di C. A. e S.S. s.n.c. e del socio C.G., concedendo termine di giorni sessanta decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 21 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

