Cassazione, sentenza n. 5288 del 21/02/2019

Sentenza n. 5288 del 21/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5288
Data
21/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La Commissione regionale aveva confermato l’annullamento di venticinque intimazioni di pagamento, ritenendo non provate la notificazione degli atti e le relative pretese. La Cassazione ha rilevato che, per alcune cartelle tributarie, l’agente della riscossione aveva prodotto le relate: il giudice d’appello avrebbe quindi dovuto verificarne il perfezionamento e pronunciarsi preliminarmente sull’eventuale tardività del ricorso, oltre ad affrontare la questione di giurisdizione per le cartelle relative a contributi previdenziali. Accolto il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato, la Corte ha cassato con rinvio.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

che:

– con sentenza in data 26 novembre 2013, la Commissione Tributaria Regionale di Palermo, Sezione staccata Siracusa, ha respinto l'appello proposto dall'Agente di Riscossione Sicilia S.p.A., avverso la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso proposto dalla S. S.p.A., aveva annullato venticinque intimazioni di pagamento sul presupposto dell'assenza di prova circa l'intervenuta notifica al contribuente sia delle intimazioni che degli atti prodromici, poichè l'agente non aveva prodotto in giudizio nè gli originali delle intimazioni con le cartelle di pagamento, nè le cartelle medesime;

– avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia di Riscossione affidandolo a due motivi;

– resiste con controricorso la società contribuente e spiega, altresì, ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

Che:

– va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità del ricorso per difetto di procura speciale;

– giova rilevare, al riguardo, che, come affermato da questa Corte (cfr. sul punto, Cass. n. 2140 del 25/02/1995) ai sensi dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5 e dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, è richiesta come necessaria l'indicazione della procura speciale a ricorrere per cassazione solo quando essa è conferita con atto separato, da depositarsi a pena di improcedibilità del ricorso; quando, invece, la procura non è rilasciata con atto separato, bensì a margine o in calce del ricorso, come nel caso di specie, così – costituendo un "corpus inscindibile" con il ricorso medesimo cui inerisce -, essa non richiede l'indicazione espressa della sua specialità, nè il conferimento esplicito dei poteri di rappresentanza processuale che derivano direttamente dalla legge:

– con il primo motivo di ricorso, l'Agente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21 e 23;

– il motivo è fondato;

– fondata deve ritenersi, infatti, la censura concernente l'omessa pronuncia della CTR sull'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado (rilevabile anche d'ufficio), ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, per le 5 cartelle aventi natura tributaria, debitamente descritte in ricorso ed in ordine alle quali era stata prodotta dall'Agente della Riscossione la relata di notifica;

– la Commissione di secondo grado, infatti, nell'accogliere il motivo di impugnazione relativo alla mancata notifica delle restanti nove cartelle di pagamento – per non essere state rinvenute in atti le corrispondenti relazioni di notifica – in tal modo dando atto che per le restanti sedici cartelle le relate fossero state regolarmente prodotte, ha poi ritenuto che l'Agente non avesse provato l'esistenza delle condizioni di validità di tutti e venticinque gli atti impugnati, con riguardo sia alla validità della loro notificazione sia alla dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa, così respingendo il ricorso della S. S.p.A.;

– l'omissione di pronunzia deriva, quindi, dal fatto che, per le cartelle di pagamento di natura tributaria, per le quali la relata di notifica era stata prodotta, la CTR avrebbe dovuto dichiarare se, in base alle relate di notifica prodotte in primo grado, le notificazioni fossero state perfezionate e, in tal caso, pronunziarsi in via pregiudiziale sull'eccezione di inammissibilità del ricorso contro le cartelle stesse per tardiva proposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21;

– l'accoglimento di tale motivo impone, quindi la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa alla CTR in diversa composizione;

– con il secondo motivo di ricorso, l'Agente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 dl 1992, artt. 2 e 3 e dell'art. 112 c.p.c., per difetto di giurisdizione della Commissione Tributaria relativamente alle cartelle riferite a contributi INPS e INAIL;

– l'apparente difetto di autosufficienza sul punto deve ritenersi colmato dalla richiesta di trasmissione alla Corte di cassazione del fascicolo d'ufficio della Commissione Tributaria Regionale, talchè, anche su tale motivo dovrà pronunziarsi il giudice d'appello;

l'accoglimento del ricorso principale rende assorbito il ricorso incidentale condizionato in quanto i motivi di doglianza, poichè già formulati e ribaditi nel giudizio d'appello, potranno essere esaminati dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione Tributaria della Sicilia, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 21 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2019

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