Cassazione, sentenza n. 5091 del 21/02/2019

Sentenza n. 5091 del 21/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5091
Data
21/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La lite verteva sulla tempestività dell’impugnazione di avvisi relativi alla tariffa di igiene ambientale dopo un verbale di mancato accordo nell’accertamento con adesione, nonché sui poteri accertativi del gestore comunale. La Cassazione ha confermato che il verbale non interrompe il periodo fisso di sospensione del termine per ricorrere, ma ha rilevato che la Commissione regionale aveva esaminato d’ufficio la carenza del potere di accertamento, questione non proposta dal contribuente, pronunciando oltre la domanda. Accolto tale motivo, ha cassato la sentenza con rinvio per la decisione sul merito e sulle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. D.F.P., in qualità di titolare della ditta individuale Z.F di D.F.P., impugnava gli avvisi di accertamento relativi alla tariffa di igiene ambientale per gli anni dal 2001 al 2005 notificati il 23 luglio 2005 dalla società A. – Servizi Ambientali S.p.A. in qualità di affidataria della riscossione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Capannori.

La commissione tributaria provinciale di Lucca dichiarava il ricorso inammissibile in quanto intempestivo, posto che era stato proposto il 30 gennaio 2006, laddove la procedura di accertamento con adesione si era conclusa il 13 ottobre 2005 con esito negativo e da tale data era nuovamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione degli atti impositivi. Proposto appello da parte del contribuente, la commissione tributaria regionale della Toscana lo accoglieva annullando gli avvisi di accertamento impugnati. Osservava la CTR che il ricorso era tempestivo in quanto l'art. 7 del regolamento del Comune aveva limitato il periodo di sospensione di 90 giorni, fissato dal D.Lgs. n. 218 del 1997 per il caso di proposizione dell'istanza di accertamento con adesione, prevedendo che tale termine fosse accorciato nel caso in cui il gestore non avesse inteso o non avesse potuto applicare l'istituto per mancanza dei presupposti e non anche nel caso in cui l'accertamento con adesione avesse avuto esito negativo. Ne conseguiva che la decadenza era stata dichiarata per un caso non previsto dal regolamento. Osservava poi la CTR che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto il Comune di Capannori aveva affidato alla società A. s.p.a. la riscossione della tariffa e non già l'accertamento della debenza della stessa. Inoltre l'Iva non era dovuta in relazione alla tariffa di igiene ambientale. Infine non erano dovute nè le penalità nè gli interessi in quanto non era dato comprendere a quale specifico addebito fosse collegata la penalità e a decorrere da quando fossero dovuti gli interessi. Inoltre, posto che la A. non aveva il potere di accertamento, neppure aveva quello di applicare la penalità.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società A. – Servizi Ambientali S.p.A. affidato a quattro motivi. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 ed al Regolamento per la disciplina dell'accertamento con adesione del Comune di Capannori, artt. 6, 7 e 9. Sostiene che la CTR ha errato nel ritenere che la conclusione del procedimento di accertamento per adesione in conseguenza del mancato accordo non determinasse l'interruzione dei termine di sospensione di 90 giorni al pari dell'ipotesi in cui il gestore non avesse inteso o non avesse potuto applicare l'istituto per mancanza dei presupposti, dato che in entrambi i casi ricorre l'eadem ratio che è quella di evitare inutili lungaggini dopo la conclusione del procedimento per adesione.

2. Con il secondo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 112 c.p.c.. Sostiene che la CTR ha affermato che gli avvisi di accertamento erano illegittimi in quanto il Comune di Capannori aveva affidato alla società A. s.p.a. la riscossione della tariffa e non già l'accertamento della debenza della stessa sicchè la predetta società, la quale aveva richiesto la tariffa sulla base dell'accertamento della superficie per la quale essa andava calcolata, aveva agito senza averne i poteri. Sennonchè tale motivo di doglianza non era stato introdotto dal contribuente, per il che fa CTR aveva giudicato extra petita.

3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52 e del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49. Sostiene che ha errato la CTR nel ritenere che la A. s.p.a. non avesse, oltre al potere di riscossione, anche quello di accertamento della debenza della tariffa di igiene ambientale.

4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1387 e 2396 c.c. per non aver la CTR pronunciato in ordine al motivo di ricorso formulato dal contribuente basato sul difetto del potere di firma del direttore generale della A., motivo da ritenersi del tutto infondato.

5. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso è infondato. Invero va considerato che la previsione del regolamento del comune di Capannori, pur legittimamente inserita nello spazio di intervento per l'autonomia regolamentare previsto dalla L. 18 dicembre 1997, n. 449, art. 50 (nonchè, su base generale, quanto ai tributi locali, dall'art. 119 Cost., comma 2), necessita in ogni caso di un'interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza quanto all'omologo istituto disciplinato, per i tributi statali, da D.Lgs. n. 218 del 1997. Questa Corte ha più volte affermato che, avendo il procedimento per l'accertamento con adesione generale finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, e di favorire l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente finalizzato a una definitiva e concordata definizione preventiva della controversia, è stata ritenuta non irragionevole la previsione, a tal fine, di un periodo fisso di sospensione dei termini di impugnazione, idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione. E ciò in quanto, durante tale periodo, il contribuente e l'ufficio hanno sempre la facoltà di valutare liberamente la situazione controversa, allacciando, ed eventualmente sciogliendo e riannodando, le trattative. In questo senso, la redazione del verbale di mancato accordo, pur risolvendosi in una presa d'atto del mancato raggiungimento dell'accordo, non può essere equiparato nè a una definitiva rinuncia del contribuente all'istanza di accertamento con adesione, nè a un epilogo comunque definitivamente conclusivo del procedimento, espressivo della volontà di escludere, anche per il futuro, la composizione della controversia in via amministrativa. Conseguenza logica è che al medesimo verbale, proprio in quanto privo di attitudine definitoria rispetto alla sorte del procedimento amministrativo di adesione, non può attribuirsi alcuna funzione ostativa rispetto alla ratio della perdurante sospensione del termine di impugnazione dell'avviso di accertamento (Cass. n. 20362 del 24/08/2017; Cass. n. 13248 del 26/06/2015; Cass. n. 3762 del 09/03/2012). Ne consegue che l'art. 7 del regolamento del Comune di Capannori, pur potendo essere inteso nel senso della inutilità del mantenimento della sospensione in caso di redazione del verbale di mancato accordo, deve essere interpretato in linea con la necessità di garantire un'applicazione dell'istituto su base sistematica coerente con la conforme legislazione nazionale.

6. Il secondo motivo è fondato in quanto dal ricorso originario del contribuente, che la ricorrente ha riportato nel ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza, si evince che la questione della mancanza del potere accertativo in capo alla affidataria della riscossione della tariffa di igiene ambientale del Comune di Capannori non era stata posta, essendosi il contribuente limitato a dedurre, tra l'altro, il difetto del potere di firma del direttore generale della A., per il che la CTR è incorsa nel dedotto vizio procedurale.

7. Il terzo motivo rimane assorbito.

8. Il quarto motivo è inammissibile in quarto nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore, come nel caso che occupa, non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. n. 23558 del 05/11/2014).

9. L'impugnata decisione va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il quarto, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2019

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