Cassazione, sentenza n. 25813 del 27/09/2024
Sentenza n. 25813 del 27/09/2024
La curatela fallimentare impugnava un accertamento relativo a IRPEF, IRES e IVA per il 2012; il giudice regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello perché ritenuto privo di censure specifiche e meramente reiterativo delle difese iniziali. La Cassazione afferma che la riproposizione delle ragioni originarie soddisfa l’art. 53 del D.Lgs. 546/1992 quando, leggendo complessivamente il gravame, il dissenso dalla decisione risulti inequivoco anche implicitamente. Accoglie quindi il primo motivo, assorbe il secondo, cassa e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.
- Contenzioso
- Processo tributario
- Accertamento fiscale

