Cassazione, sentenza n. 25813 del 27/09/2024

Sentenza n. 25813 del 27/09/2024

Tipologia
Sentenza
Numero
25813
Data
27/09/2024
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La curatela fallimentare impugnava un accertamento relativo a IRPEF, IRES e IVA per il 2012; il giudice regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello perché ritenuto privo di censure specifiche e meramente reiterativo delle difese iniziali. La Cassazione afferma che la riproposizione delle ragioni originarie soddisfa l’art. 53 del D.Lgs. 546/1992 quando, leggendo complessivamente il gravame, il dissenso dalla decisione risulti inequivoco anche implicitamente. Accoglie quindi il primo motivo, assorbe il secondo, cassa e rinvia al giudice tributario regionale in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Nella controversia originata dall'impugnazione da parte del Fallimento della A.A. e Figli Srl di avviso di accertamento relativo a Irpef, Ires e Iva Srl dell'anno di imposta 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla Curatela avverso la sentenza di primo grado di rigetto dell'originario ricorso.

Il Giudice di secondo grado, riteneva di non scrutinare il motivo di appello relativo alla violazione dell' art.112 cod. proc. civ, in quanto rilevava, in via preliminare, che l'atto di impugnazione non recava alcun motivo specificamente censorio degli argomenti fattuali e giuridici esplicitati nella sentenza di primo grado ma soltanto l'insistenza, a prescindere, sulle tesi propugnate in processo sin dall'inizio; il chè comportava la violazione dell' art.53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 .

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi, il Fallimento A.A. e figli Srl, in persona del curatore.

L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza del 12 settembre 2024 in prossimità della quale il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Michele Di Mauro, ha depositato le sue conclusioni chiedendo l'accoglimento del ricorso.

Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso – rubricato: violazione dell'art. 53 del D.Lgs. n. 546-1992, con riferimento all'art. 360, c. 1., n. 4 c.p.c. – il fallimento ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la C.T.R. dichiarato inammissibile l'appello, per mancanza di specificità, in quanto reiterativo dei motivi di ricorso formulati in primo grado e ciò in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

2. Con il secondo motivo -rubricato: violazione dell' art.329 c.p.c., degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., con riferimento all'art. 360 c. 1 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché dell' art. 112 c.p.c., per omessi esame e pronuncia, oltre che dell' art.100 c.p.c., con riferimento all' art. 360 , c. 1 n. 4 c.p.c. – si censura la sentenza impugnata laddove la C.T.R. aveva ritenuto che dall'inammissibilità dell'appello conseguisse il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado con correlativa inutilità dell'esame degli ulteriori motivi di appello, essendosi consolidate le rationes decidendi della prima sentenza.

3. Il primo motivo di ricorso appare fondato con assorbimento del secondo.

3.1. Secondo l'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 20 dicembre 2018 n.32954 ) "Nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci.". Tali principi risultano, ulteriormente ribaditi, di recente, da Cass. n. 1030 del 10-01-2024 la quale, in continutà a Cass. n.6302 del 2022 ha statuito che "In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall' art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992 , quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura".

3.2 Nel caso in esame, la curatela fallimentare, in ossequio al principio di specificità del ricorso, ha trascritto brani dell'atto di appello dai quali emergono chiaramente le specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado della quale si chiede in più punti la riforma, ribadendone la nullità. Ne consegue l'errore in cui è incorsa la C.T.R. nel dichiarare, in contrasto con i principi sopra illustrati, l'inammissibilità dell'appello.

4. In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, la quale provvederà all'esame dell'impugnazione e a regolare le spese di questo giudizio.

P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda anche il regolamento delle spese processuali.

Domande frequenti

Il pignoramento della Naspi colpisce anche le rate future?

Sì. Secondo il messaggio Inps n. 3260 del 2026, se l'atto parla di somme «dovute e debende» il vincolo copre anche i crediti che diventano esigibili dopo la notifica, purché derivino dallo stesso rapporto giuridico già esistente alla data del pignoramento.

Serve la verifica di inadempienza per pignorare la Naspi?

No. La verifica dell'articolo 48-bis e il pignoramento presso terzi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973 sono strumenti autonomi: l'agente della riscossione può notificare il pignoramento anche senza una verifica attivata.

Nella Naspi anticipata in due tranche, anche la seconda viene pignorata?

La seconda tranche, se dovuta, resta vincolata quando diventa esigibile, anche se inferiore a 5.000 euro. Questa soglia riguarda la verifica d’inadempienza; prima di stabilire quanto versare all’agente occorre verificare la quota pignorabile e il debito residuo.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.