Cassazione, sentenza n. 25415 del 23/09/2024
Sentenza n. 25415 del 23/09/2024
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 25415
- Data
- 23/09/2024
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli atti impositivi e sanzionatori, relativi a una contestata frode carosello, erano stati impugnati dall’ex liquidatrice in nome di una società già cancellata dal Registro delle imprese prima della loro notificazione. La Cassazione ha stabilito che la cancellazione aveva determinato l’estinzione dell’ente e il venir meno della capacità processuale e della legittimazione dell’ex amministratrice-liquidatrice a rappresentarlo. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato senza rinvio, dichiarato nullo l’intero giudizio e compensato integralmente le spese.
Testo della pronuncia
La società FER-TEK Srl, con socio unico, in liquidazione, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e di metalli ferrosi, prima della sua cancellazione dal Registro delle imprese, avvenuta in data 24 gennaio 2014, veniva sottoposta a verifica dall''Agenzia delle Entrate in relazione al rispetto degli adempimenti fiscali negli anni 2011-2012. Nel pvc che chiudeva la verifica, veniva prospettata la sussistenza di una "frode carosello", nel cui quadro la società FER TEK svolgeva il ruolo di "missing trader", emettendo fatture per operazioni inesistenti. L'Agenzia emetteva, pertanto, avviso di accertamento notificato – rispettivamente – alla società cancellata in persona dell'Avv. Asa Peronace, titolare di procura speciale ricevuta dal liquidatore, al liquidatore, A.A. e all'autore della violazione, socia unica e amministratore unica, B.B. Veniva emesso, altresì, atto di contestazione ai sensi dell' art. 8 D.L. n. 16 del 2012 , con irrogazione ex art. 16 D.Lgs. n. 472 del 1997 di sanzioni. Per l'anno 2011 l'autore veniva individuato nell'amministratore unico B.B., per l'anno successivo nel liquidatore e amministratore p.t. A.A.
Proprio quest'ultima impugnava l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione con autonomi ricorsi "in qualità di liquidatrice e ultima amministratrice pro tempore" della società; la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, riuniti i procedimenti, accoglieva i ricorsi.
Il successivo appello dell'Agenzia delle Entrate veniva respinto.
L'Agenzia ha affidato il proprio ricorso a quattro motivi.
A.A. è rimasta intimata.
Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate censura la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell' art. 2495 c.c. e degli artt. 75 , 81 e 110 c.p.c., avendo la Commissione tributaria regionale trascurato di considerare che, essendo stato il ricorso introduttivo proposto da A.A., in qualità di liquidatore e ultimo legale rappresentante della FER-TEK Srl in liquidazione, ormai estinta, tale ricorso si palesava inammissibile, provenendo da società non più esistente.
Con il secondo motivo si contesta, in relazione all' art. 360 , n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2945 c.c. e 65 D.P.R. n. 600 del 1973 , per avere la Commissione tributaria regionale trascurato di considerare che l'estinzione del soggetto destinatario dell'accertamento non comporta la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia dell'atto impositivo, né il venire meno delle obbligazioni tributarie connesse ai periodi in cui esso era ancora attivo.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 , 112 , 113 e 115 c.p.c., in relazione all' art. 2495 , comma 2, c.c., ed all' art. 36 , comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell' art. 2697 c.c., per avere la Commissione tributaria regionale mancato di applicare il principio di non contestazione.
Con il quarto motivo si censura, ai sensi dell' art. 360 , n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell' art. 36 D.P.R. n. 602 del 1973 e dell' art. 2495 c.c. nonché dell' art. 115 c.p.c., per avere la Commissione Tributaria Regionale tralasciato di considerare che l'Agenzia aveva evidenziato sia nell'avviso e l'atto di contestazione erano stati emessi anche nei confronti di B.B. e A.A., quali autrici delle violazioni e soggetti responsabili del pagamento delle imposte accertate a carico della società.
Il primo motivo è fondato e va accolto. Le altre censure rimangono assorbite.
È circostanza pacifica, emergente ab actis, quella per cui la notifica dell'avviso di accertamento è posteriore rispetto alla cancellazione della società di cui la controricorrente figura essere stata l'ultima rappresentante legale e liquidatore.
A.A. ha impugnato gli atti per cui è causa, non quale socio, ma nella qualità di amministratrice p.t. e liquidatrice di un ente in realtà estinto.
In effetti, l'impugnazione è successiva alla cancellazione dal registro delle imprese, quindi all'estinzione della società, avvenuta cronologicamente in anticipo rispetto alla notifica dell'avviso di accertamento e all'instaurazione del giudizio. Ciò determinava il difetto della capacità processuale dell'amministratrice-liquidatrice, travolgendo la legittimazione del liquidatore-ex amministratore a rappresentare l'ente; sicché non sussistendo la prerogativa di proseguire l'azione da parte di quest'ultimo, la sentenza impugnata con ricorso per cassazione deve essere annullata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., venendo in rilievo un vizio insanabile e originario del processo, che avrebbe dovuto condurre, sin dal primo grado, ad una pronuncia declinatoria di rito (v. Cass., n. 23365 del 2019 ; Cass. n. 33278 del 2018 ; Cass. n. 15844 del 2018 ; Cass. n. 5736 del 2016 ; Cass. n. 21188 del 2014 ; Cass. n. 22863 del 2011 ). Il ricorso originario di A.A. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
In definitiva, il primo motivo di censura va accolto; la sentenza va cassata senza rinvio; il giudizio va dichiarato nullo, con compensazione delle spese del giudizio relative alle fasi di merito e legittimità.
P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarando l'assorbimento delle altre censure; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara nullo l'intero giudizio;
compensa per intero le spese del giudizio.
Domande frequenti
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