Cassazione, sentenza n. 19314 del 18/07/2019
Sentenza n. 19314 del 18/07/2019
La controversia riguardava avvisi TIA, la tempestività del ricorso dopo un accertamento con adesione concluso senza accordo, l’esclusione della quota variabile per superfici produttive di rifiuti speciali e l’applicazione dell’IVA. La Cassazione ha confermato che il verbale di mancato accordo non interrompe la sospensione di novanta giorni e che la TIA, avendo natura tributaria, non è soggetta a IVA. Ha tuttavia ravvisato una motivazione meramente apparente sull’accertamento della natura dei rifiuti, accolto il quarto motivo, cassato la sentenza sul punto e rinviato alla CTR.
- Tributi locali
- IVA
- Contenzioso
- Processo tributario

