Cassazione, sentenza n. 19196 del 17/07/2019
Sentenza n. 19196 del 17/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19196
- Data
- 17/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda l’ICI 2004-2007 su immobili indicati dal contribuente come rurali e funzionali all’attività agricola, alcuni dei quali classificati D/10 nel 2009 e nel 2010. La Corte esclude che a tali classamenti possa applicarsi la retroattività quinquennale prevista dalla procedura introdotta soltanto nel 2011; rileva inoltre che l’incongruenza letterale tra motivazione e dispositivo configurava un errore materiale, non un vizio cassatorio. Dichiarato inammissibile il primo motivo e accolto il secondo, la sentenza è cassata e i ricorsi originari sono rigettati nel merito.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1.- R.A. ha opposto gli avvisi di accertamento notificati dal Comune di Predappio relativi alla omessa denuncia e omesso versamento ICI per le annualità dal 2004 al 2007 deducendo che gli immobili ai quali era riferito il tributo sono rurali e strumentali alla attività agricola.
2.- I separati ricorsi, riuniti, sono stati respinti per quanto attiene agli immobili censiti in D/1, e accolti per i rimanenti immobili. Il Comune ha proposto appello, che è stato rigettato dalla CTR dell'Emilia Romagna con sentenza depositata in data 23 marzo 2017.
3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il Comune, affidandosi a due motivi. Si sono costituiti gli eredi di R.A., depositando controricorso.
Motivi della decisione
4.- Con il primo motivo di ricorso il Comune lamenta la nullità della sentenza per contrasto tra il dispositivo e la motivazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c..
Il dispositivo della sentenza impugnata, osserva parte ricorrente, contempla il rigetto dell'appello e la conferma la sentenza di primo grado e ciò nonostante in motivazione si dica che il ricorso appare fondato "limitatamente agli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010". La CTR premesso che alcuni fabbricati erano stati accatastati nel 2009 e 2010 in categoria D/10, ritiene che gli effetti di tale accatastamento decorrano retroattivamente per cinque anni dal 2011, secondo quanto dispone il D.L. n. 70 del 2011, e dunque dal 2006 in poi. Il Comune, oltre a rilevare la contraddizione tra motivazione e dispositivo osserva altresì che le annualità 2008/2010 non sono oggetto di causa.
4.1- Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha già affermato che il contrasto tra formulazione letterale del dispositivo e quanto dichiarato in motivazione, non incidendo sull'idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile "ictu oculi" dal testo del provvedimento, (Cass. 668/2019; Cass. 26074/2018; Cass. 21758/2018; Cass. 22433/2017). La parte avrebbe quindi dovuto, per questa ragione, chiedere la rettifica dell'errore materiale e non proporre ricorso per cassazione, essendo evidente che non si tratta di errore concettuale.
5.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge perchè l'accatastamento dei fabbricati in D/10 è avvenuto nel 2009 e nel 2010 non in forza del D.L. n. 70 del 2011, sicchè non può attribuirsi ad esso l'efficacia retroattiva che è connessa alla domanda ed alla messa in atti prevista dal D.L. n. 70 del 2011.
Il motivo è fondato.
E' effettivamente principio di diritto, affermato dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. s.u. 18565), che l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come "rurale", con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'ICI. Il D.L. n. 70 del 2001, ha disciplinato le modalità attraverso cui i contribuenti possono fare attribuire agli immobili la categoria A/6 e D/10, con effetto retroattivo "in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". E' però evidente che tale disposizione si riferisce solo alle richieste di classamento presentate con la procedura di cui al predetto D.L., art. 7, e non ad altre procedure. In particolare non può riferirsi al caso di specie perchè la richiesta di classamento è stata presentata negli anni 2009 e 2010 – e quindi certamente non con le modalità previste da una norma emanata successivamente – i cui effetti non sono assistiti dalla efficacia retroattiva quinquennale prevista dalla citata normativa emanata nel 2011 (cfr. Cass. 12663/2017).
Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto per la decisione della questioni rimaste controverse, il rigetto degli originari ricorsi del contribuente. In ragione del progressivo consolidarsi della giurisprudenza, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità si pongono a carico di parte contribuente liquidando come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta gli originari ricorsi del contribuente.
Compensa le spese dei gradi di merito e condanna i controricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.200,00, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019
Domande frequenti
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