Cassazione, sentenza n. 19181 del 17/07/2019
Sentenza n. 19181 del 17/07/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 19181
- Data
- 17/07/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
I contribuenti contestavano l’ICI richiesta dal Comune su un’area urbanisticamente edificabile, affermando che fosse invece adibita a giardino pertinenziale; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. La Cassazione ha rilevato che la pertinenzialità era stata indicata soltanto nella dichiarazione ICI-IMU del 2012 e ha ribadito che chi non evidenzia la pertinenza nella dichiarazione rilevante non può dedurla per la prima volta in giudizio contro l’assoggettamento dell’area a imposta. Poiché le ulteriori allegazioni non incidevano su tale ragione decisiva, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. – St.Ga., St.Gi. e S.A. hanno impugnato l'avviso di accertamento per l'ICI degli anni dal 2007 al 2011, pretesa dal Comune di Monzambano per un area che il Comune classifica come edificabile e che secondo i ricorrenti non è edificabile ma pertinenza (giardino).
2. – In primo grado il ricorso è stato respinto e la CTR della Lombardia, adita in appello, ha confermato la sentenza, osservando che la destinazione urbanistica del terreno è la edificabilità (con opere di urbanizzazione esistenti dal 2003) e che ove la parte avesse voluto qualificarlo come pertinenza, avrebbe dovuto dichiararlo come tale nella dichiarazione ICI originaria.
3. – Propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a due motivi. Si costituisce il Comune con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
4. – Con il primo motivo di ricorso i contribuenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. a) e art. 10, punto 4, nonchè dell'art. 116 c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso lamentano omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio.
I ricorrenti, premesso che ai sensi dell'art. 2, lett. a), citato si desume che ai fini ICI il fabbricato e la sua pertinenza costituiscono un unicum, deducono di aver sempre fatto pervenire al Comune dichiarazioni di volontà di vario tipo sulla pertinenzialità dell'area in questione e che hanno denunciato la situazione di pertinenza con la dichiarazione ICI-IMU dell'anno 2012. Il Comune non ha mai contestato che l'area costituisse pertinenza, ed essi ricorrenti già nel giudizio di primo grado hanno dimostrato tale destinazione. Contestano l'esistenza di opere di urbanizzazione. Assumono che essi hanno sempre manifestato la volontà di mantenere l'area come pertinenza (e inseriscono in ricorso le copie scansionate di vari documenti, quali fatture di pagamento per il trapianto di alberi, richiesta di variazione di destinazione e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) mentre di contro, osserva la parte, non si poteva dare rilievo alla destinazione urbanistica. Il giudice di primo grado avrebbe omesso di valutare gli atti dai quali risulta la volontà della parte di mantenere l'area come pertinenza.
4.-1 I motivi possono essere esaminati congiuntamente essendo infondati sulla base di una considerazione assorbente, già correttamente esposta dal giudice di secondo grado.
Il punto centrale del ragionamento della CTR è dato dalla affermazione che, se non dichiarata ai fini ICI come pertinenza, l'area è imponibile. In sentenza sono esposti anche altri argomenti sulla destinazione urbanistica dell'area, sulle opere di urbanizzazione, e sull'onere di manifestare la volontà di mantenere l'area come pertinenza. Queste argomentazioni sono ampiamente contestate dai contribuenti, che tuttavia sulla questione essenziale, e cioè che l'area non fosse stata dichiarata come pertinenza nella dichiarazione ICI anteriore al 2011, offrono riscontro, affermando che l'area è stata indicata come pertinenza soltanto nella dichiarazione ICI-IMU del 2012.
E' giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte ed alla quale si intende dare continuità che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l'esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l'atto con cui l'area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità (si veda, da ultimo, Cass. 27573/2018; v. anche Cass. 13017/2012; Cass. 19639/2009). Parte ricorrente si richiama ad altre dichiarazioni di comunicazioni di pertinenzialità (stralcio dal PRG; IMU 2012), ma non all'unica qui rilevante e presa in considerazione dalla CTR. Pertanto, i ricorrenti non colgono esattamente la fondamentale ratio decidendi del giudice di secondo grado che, invece, ha fatto corretta applicazione dei principi ermeneutici fissati da questa Corte. Ne consegue il rigetto del ricorso, con la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delta parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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