Cassazione, sentenza n. 19195 del 17/07/2019

Sentenza n. 19195 del 17/07/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
19195
Data
17/07/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva impugnato un’iscrizione ipotecaria lamentando di non essere stata previamente avvertita, mentre il concessionario sosteneva che non fosse necessaria l’intimazione di pagamento prevista per l’espropriazione forzata. La Cassazione conferma che l’ipoteca non richiede tale intimazione, ma deve essere preceduta dalla comunicazione e dalla concessione di trenta giorni per pagare o presentare osservazioni: l’omesso contraddittorio determina la nullità dell’iscrizione. Il ricorso del concessionario è pertanto rigettato e le spese sono compensate.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1.- F.M.A. ha impugnato il provvedimento di iscrizione ipotecaria emesso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e ne ha chiesto l'annullamento deducendo la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

2.- Il ricorso è stato accolto in primo grado e proposto appello da parte di Equitalia, la CTR della Calabria con sentenza depositata in data 13.2.2014 ha confermato la decisione di primo grado.

3.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia Sud s.p.a. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

Motivi della decisione

4.- Con l'unico motivo di ricorso Equitalia lamenta la violazione falsa applicazione del D.P.R. n. 603 del 1973, artt. 77 e 50.

La CTR ha confermato la decisione di primo grado condividendo il rilevo che la iscrizione ipotecaria impugnata non era stata preceduta notifica dell'intimazione di pagamento.

Equitalia deduce, di contro, che, non trattandosi di procedura esecutiva, non era necessaria la previa notifica dell'intimazione di pagamento di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

Il motivo è infondato.

Dagli atti si evince che ciò che lamenta la contribuente, nella sostanza è di non essere stata preavvisata della iscrizione ipotecaria e di non avere potuto preventivamente interloquire e ciò, a prescindere dalla qualificazione giuridica data dalla parte alla fattispecie, costituisce un rilievo fondato.

Questa Corte con decisioni cui questo Collegio intende dare continuità, ha affermato il principio secondo cui "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, (nella formulazione vigente "ratione temporis") non costituisce atto di espropriazione forzata e può, pertanto, essere effettuata senza la previa notifica dell'intimazione di cui al precedente art. 50, comma 2, ma, in ossequio al principio del contraddittorio endoprocedimentale, deve essere preceduta, pena la sua nullità, dalla comunicazione e dalla concessione di un termine di trenta giorni al contribuente per il pagamento o la presentazione di osservazioni dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dalla Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, artt. 41, 47 e 48, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità" (Cass., Sez. Un., n. 19667 del 18/09/2014; Cass. n. 23875 del 23/11/2015; Cass. n. 13115 del 14/4/2016).

La iscrizione ipotecaria de quo è quindi effettivamente nulla, come ritenuto dalla CTR per una ragione che, anche se diversamente qualificata, rientrando nei poteri del giudice la qualificazione giuridica del fatto, è pur sempre quella lamentata dalla contribuente, e cioè la lesione del diritto al contraddittorio.

Il ricorso è pertanto da rigettare.

Stante il progressivo consolidarsi della giurisprudenza in materia, le spese dei giudizi di merito e legittimità si compensano interamente tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese dei giudizi di merito e legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Domande frequenti

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