Cassazione, sentenza n. 25065 del 8/10/2019
Sentenza n. 25065 del 08/10/2019
Il contribuente contestava un accertamento ICI sostenendo sia l’inammissibilità dell’appello comunale per difetto di motivi specifici, sia l’invalidità dell’atto perché privo di firma autografa o digitale qualificata. La Corte ritiene sufficiente una censura d’appello ricavabile inequivocamente dall’atto nel suo complesso e conferma che, per gli accertamenti automatizzati relativi a tributi locali, la firma può essere sostituita dall’indicazione a stampa del responsabile individuato con provvedimento dirigenziale. Non essendo contestate qualifica e legittimazione del funzionario, il ricorso è rigettato.
- Tributi locali
- Accertamento fiscale
- Processo tributario

