Cassazione, sentenza n. 24683 del 03/10/2019
Sentenza n. 24683 del 03/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 24683
- Data
- 03/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Due contribuenti contestavano un accertamento per imposta pubblicitaria intestato al nome di fantasia di un’impresa individuale, sostenendo che mancasse un soggetto passivo identificabile e richiamando un precedente giudicato relativo al fermo di un veicolo. La Cassazione ha escluso l’efficacia di quel giudicato perché riferito a una fattispecie diversa e ha precisato che l’obbligazione grava sull’imprenditore, non sulla ditta, ma l’indicazione di quest’ultima determina nullità soltanto se crea incertezza assoluta sulla persona destinataria. Poiché tale incertezza non era emersa, il ricorso è stato rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1.- G.F. e G.N. hanno opposto l'avviso di accertamento n. 16/2010 notificato dall'I. s.r.l. di Roma per l'imposta pubblicitaria dell'anno 2010 assumendo la carenza di legittimazione passiva del Podere O., a carico del quale è stato emesso l'avviso. Deduce che il "Podere O." non è una società ma un nome di fantasia.
2.- Il ricorso è stato respinto in primo grado. I G. hanno proposto appello e la CTR della Lombardia con sentenza depositata in data 12.10.2016 ha rigettato l'appello.
3.- I G. ricorrono avverso la predetta sentenza, affidandosi a due motivi. Si costituisce l'I., con controricorso.
Motivi della decisione
4.- Con il primo con il secondo motivo di ricorso, la parte lamenta la violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c. e ancora degli artt. 214, 215, 221 c.p.c. e artt. 2709, 2727, 2728, 2729, 2730, 2735, 2909 c.c. per "omessa valutazione delle prove decisive controverse e anche per avere trascurato i fatti e i documenti" sottoposti al giudizio e accertamento, nonchè per violazione degli artt. 360 c.p.c., n. 3, 4, 5. I motivi hanno una uguale enunciazione e sono sovrapponibili sicchè possono essere trattati congiuntamente.
La CTR ha respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal ricorrente, rilevando che l'impresa individuale può essere identificata o con il nome della ditta o con il suo titolare e nel caso di specie è stata identificata con il nome della ditta "Podere O.". I ricorrenti ritengono erronea questa valutazione e rilevano che non si è tenuto conto di diverse sentenze passate in giudicato depositate, ed in particolare della sentenza n. 64/2016, emessa dalla CTP di Brescia, nella quale si è ritenuta fondata l'opposizione avverso un atto prodromico dell'avviso di fermo di un mezzo, diretto al Podere O., mentre risultava che l'autocarro cui si riferiva l'avviso di fermo era di proprietà del G..
4.1.- Il motivo è infondato.
La sentenza di cui in ricorso non fa stato nel procedimento perchè riguarda una fattispecie diversa e cioè l'impugnazione di un atto prodromico al fermo di un veicolo, intestato al G. e ivi si distingue tra il proprietario di un bene mobile registrato (il G.) e la ditta "Podere O." di cui la CTP di Brescia dubita che sia soggetto giuridico e comunque, osserva, si tratta eventualmente di soggetto diverso.
Nel caso di specie invece la CTR ha accertato, in base a fotografie, e con giudizio di fatto insindacabile in questa sede, che l'avviso di accertamento riguarda l'imposta pubblicitaria per frecce direzionali. Ha quindi osservato che il Podere O. è una ditta identificabile con il suo titolare. Qui bisogna ricordare che la ditta non è essa stessa l'impresa, ma elemento distintivo dell'impresa cui non fa capo l'obbligazione tributaria perchè l'obbligazione tributaria fa capo invece all'imprenditore, persona fisica. La indicazione della ditta nell'avviso di accertamento potrebbe comportare nullità solo nel caso in cui si generi incertezza assoluta sulla persona fisica dell'imprenditore destinatario della pretesa tributaria (Cass. n. 713/2007) cosa che in questo caso non è avvenuta. La CTR infatti specifica che è indifferente che l'identificazione dell'impresa avvenga con il nome della ditta (Podere O.) o con il nome del proprietario. In ogni caso non si è generata incertezza sul soggetto passivo, anzi la CTR richiama la motivazione del giudice di primo grado ove si fa riferimento al principio di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3.
Quanto al resto il ricorso propone solo generici e inammissibili rilievi quali la enunciazione di molte norme dei codici processuale e di merito che si assumono violate, non seguita da idonea illustrazione delle censure, nonchè deduzioni che non soddisfano i requisiti di specificità anche in ordine alla loro rilevanza a mettere in discussione la ratio decidendi della CTR come sopra esposta; infine, vi sono generici riferimenti ad altre sentenze passate in giudicato rispetto alle quali non è specificato che cosa abbiano deciso e quale motivo di appello abbiano supportato.
Il ricorso è pertanto da rigettare.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in Euro 350,00 oltre accessori di legge e rimborso spese forfetarie Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 3 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
La certificazione di disegno verifica se politiche, ruoli, procedure e mappatura dei rischi sono adeguati. L’attestazione di efficacia operativa accerta invece che i controlli funzionino nel tempo, esaminando operazioni e prove documentali. Sono due verifiche distinte del sistema di controllo del rischio fiscale.
Chi può certificare il Tax Control Framework?
La certificazione spetta a commercialisti e avvocati iscritti negli appositi elenchi dei rispettivi Consigli nazionali. Il professionista deve rispettare requisiti e regole di indipendenza. Secondo le ricostruzioni richiamate, non può certificare un sistema alla cui progettazione ha contribuito.
Quali documenti deve preparare l’impresa per la certificazione del TCF?
L’impresa deve raccogliere un fascicolo ordinato con mappatura dei rischi, procedure, verbali dei controlli e riscontri sulle azioni correttive. Occorre coinvolgere gli organi amministrativi e di controllo e, nei gruppi, definire il perimetro delle società e documentare i flussi informativi.
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