Cassazione, sentenza n. 25063 del 08/10/2019

Sentenza n. 25063 del 08/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
25063
Data
08/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente chiedeva l’applicazione del ravvedimento operoso alla TARSU dovuta dal 2005 al 2008, sostenendo che la denuncia presentata nel 2010 dovesse valere anche per le annualità precedenti. La Corte chiarisce che, se manca una denuncia originaria, l’obbligo dichiarativo e la relativa violazione si rinnovano per ciascun anno; la dichiarazione tardiva non consente quindi il ravvedimento oltre il termine previsto, mentre il richiamo alla successiva modifica normativa era formulato genericamente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.S. ha presentato il 22 ottobre 2010 presso il Comune di Palermo richiesta di iscrizione a ruolo delle somme non pagate a titolo di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani non prescritte.

Con cartella notificata il 28 settembre 2011 il Comune di Palermo ha chiesto, tramite il suo agente della riscossione S. Sicilia spa, il pagamento della TARSU dal 2005 al 2010, in particolare non applicando, per i periodi dal 2005 al 2008, l'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 d.lgs. n. 472 del 1997.

Il contribuente ha, quindi, proposto ricorso contro la cartella limitatamente all'importo di euro 7.744,00, concernente l'imposta per il periodo dal 2005 al 2008, poiché la sanzione era stata determinata erroneamente nella misura di 1/4 del 200% e non, invece, come sarebbe dovuto avvenire ai sensi dell'articolo 13 d.lgs. n. 472 del 1997, in quella di 1/10 del 100%.

Si è costituito il solo Comune di Palermo.

La CTP di Palermo, con sentenza n. 433/2012, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Palermo ha proposto appello.

La CTR di Palermo, con sentenza n. 3081/2016, ha accolto l'impugnazione.

A.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo per violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Il Comune di Palermo e Riscossione Sicilia spa (già S. Sicilia spa) hanno resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Deve essere preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata da Riscossione Sicilia spa.

Infatti, l'articolo 366 bis c.p.c., introdotto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 40 del 2006, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cassazione, si applica ratione temporis ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (giorno di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dall'articolo 47 della legge n. 69 del 2009 (Cass., Sez. 5, n. 24597 del 19 novembre 2014).

La sentenza qui impugnata è, invece, stata depositata il 12 settembre 2016.

2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, nonché il vizio di ultrapetizione e la violazione del principio di equità e ragionevolezza.

Sostiene il ricorrente che la CTR di Palermo avrebbe errato nel ritenere che la disposizione di cui alla lettera c) dell'articolo 13, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 non potesse trovare applicazione, in presenza di una dichiarazione resa il 22 ottobre 2010, alle annualità dal 2005 al 2008.

Infatti, doveva tenersi conto che, ai sensi del comma 5 del detto articolo 13, il ravvedimento operoso poteva essere esperito pure oltre il termine menzionato dall'articolo 13 medesimo.

In particolare, non poteva affermarsi che, in materia di TARSU, l'omissione della denuncia rilevasse per ogni periodo di imposta considerato poiché, in realtà, non essendovi stata mai in passato una denuncia, quella presentata il 22 ottobre 2010 doveva essere reputata sufficiente per tutti gli anni interessati, non sussistendo l'obbligo di presentarne di nuove se non in presenza di variazioni, nel caso insussistenti.

In definitiva, l'obbligo di denunzia sussisterebbe una tantum.

Afferma, poi, il ricorrente che la CTR di Palermo avrebbe dovuto tenere conto del sopravvenuto disposto dell'articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 2014, che aveva ampliato le modalità ed i termini di applicazione del ravvedimento operoso.

Il motivo è infondato.

Ai sensi dell'articolo 13, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997, norma applicata dalla CTR di Palermo e l'utilizzo della quale non è stato specificamente contestato, in ipotesi di omissione della presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, dal tempo della presentazione della dichiarazione stessa, se ciò avviene con ritardo non superiore a novanta giorni.

La tesi del ricorrente si fonda sull'assunto che la dichiarazione rilevante ai fini TARSU, una volta effettuata il 22 ottobre 2010, doveva valere anche per gli anni precedenti.

Ciò perché non sussisteva un obbligo di redigere ogni anno tale dichiarazione e, pertanto, l'unica che era stata predisposta doveva valere per tutti i periodi di imposta rilevanti..

Questa ricostruzione non è condivisibile.

Infatti, in tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il d.lgs. n. 507 del 1993 consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno.

Peraltro, ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria, qualora la denunzia sia stata incompleta, infedele oppure omessa, poiché l'obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che l'inottemperanza a tale obbligo, sanzionata dall'articolo 76 del citato decreto, comporta l'applicazione della sanzione pure per gli anni successivi al primo. Coerentemente, la protratta inottemperanza all'obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (Cass., Sez. 5, n. 18122 del 7 agosto 2009).

Se ne ricava, quindi, che, in materia di TARSU, l'omessa dichiarazione integra una ulteriore violazione per ogni anno che si perpetua.

Il fatto, dedotto dal ricorrente, che la dichiarazione de qua vada inoltrata solo in presenza di variazioni non supporta la resti del ricorrente.

Infatti, questa circostanza avrebbe valore se vi fosse stata una dichiarazione in precedenza, ma, non vertendosi in questa ipotesi, i mancati versamenti correlati alle dichiarazioni non presentate per le annualità dal 2005 al 2008 (le uniche oggetto del contendere ed alle quali è possibile riferirsi) non potevano essere oggetto di ravvedimento operoso, essendo ormai decorso il termine dell'articolo 13, lettera c), del d.lgs. n. 472 del 1997.

In pratica, tali mancati versamenti, riferendosi ad omesse dichiarazioni anteriori, potevano, al massimo, integrare dei ritardati pagamenti del tributo, situazione in cui non è invocabile l'istituto del ravvedimento operoso (Cass., Sez. 5, n. 31608 del 6 dicembre 2018).

Quanto, poi, all'affermazione del ricorrente che la CTR di Palermo avrebbe dovuto tenere conto del sopravvenuto disposto dell'articolo 1, comma 637, della legge n. 190 del 2014, che aveva ampliato le modalità ed i termini di applicazione del ravvedimento operoso, si osserva che questa è estremamente generica, non avendo il contribuente chiarito in che termini la modifica normativa citata inciderebbe sulla presente controversia.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata successivamente alla data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti controricorrenti, che liquida in euro 2.200,00 per il Comune di Palermo ed in euro 2.900,00 per Riscossione Sicilia spa, oltre accessori ex lege e spese generali nella misura del 15%; ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 9 maggio 2019.

Domande frequenti

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