Cassazione, sentenza n. 28338 del 5/11/2019
Sentenza n. 28338 del 05/11/2019
La controversia riguardava la detrazione dell’IVA assolta su servizi di formazione del personale finanziati mediante sovvenzioni, che la CTR aveva negato considerando l’erogazione estranea all’imposta. La Cassazione ha affermato che il finanziamento pubblico non esclude di per sé la detrazione: occorre verificare se i beni e servizi acquistati siano impiegati per operazioni imponibili o comunque attributive del relativo diritto. Rigettata la censura sulla motivazione e accolto il motivo sostanziale, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR per tale accertamento, assorbendo le questioni sul parere amministrativo e sulle sanzioni.
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