Cassazione, sentenza n. 28052 del 31/10/2019
Sentenza n. 28052 del 31/10/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 28052
- Data
- 31/10/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava una cartella per tassa sui rifiuti solidi urbani relativa al 2003, notificata nel febbraio 2008; la Commissione regionale, riformando il primo grado, l’aveva annullata perché successiva alla scadenza del termine triennale. L’Agente della riscossione sosteneva la tempestività dell’iscrizione a ruolo e l’assenza di decadenza, ma la Cassazione distingue tali profili dalla notificazione della cartella. Poiché il tributo era stato liquidato direttamente sui dati dichiarati, senza rettifica, conferma l’applicazione del termine triennale e rigetta il ricorso.
Testo della pronuncia
FATTO
1. – La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 1921/16/16 del 19 aprile 2016 (pubblicata il 16 maggio 2016), in riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 432/2012 del 10 luglio 2012, ha accolto il ricorso della contribuente società S… s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la cartella di pagamento recante il complessivo importo di Euro 1.241,82 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta per l'anno 2003, sanzioni, interessi e accessori pertinenti.
2. – L'Agente della Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante atto del 13 febbraio 2017.
3. – La contribuente intimata non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato l'accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente, in riforma della sentenza appellata, sulla base della considerazione – ritenuta assorbente di tutte le altre questioni – della eccepita decadenza in cui l'Agente della Riscossione era incorso a cagione della tardiva notificazione della cartella di pagamento, eseguita il 21 febbraio 2008, dopo la scadenza del termine triennale, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 1, richiamato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4, spirato il 31 dicembre 2006.
2. – Il ricorrente Agente della riscossione, denunziando ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, obietta: non è maturata alcuna decadenza; il tributo è stato tempestivamente iscritto a ruolo nel termine decadenziale di un anno " previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 4"; non era necessaria la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, trattandosi di tributo liquidato sulla base della dichiarazione del contribuente; non è maturata alcuna decadenza in base " al combinato disposto " del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25; e neppure è scaduto il termine della prescrizione quinquennale.
3. – Il ricorso è infondato.
3.1 – Ai di là dei riferimenti manifestamente impertinenti in ordine alla prescrizione (pacificamente non maturata) e alla tempestività della iscrizione a ruolo (non oggetto di contestazione) il ricorrente ha opposto la mera negativa della decadenza occorsa nella notificazione della cartella di pagamento, accertata nel provvedimento impugnato in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
Ha, infatti, stabilito la Corte suprema di cassazione che " in tema di TARSIT (opera il termine di decadenza triennale qualora l'ente non abbia provveduto ad alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente, procedendo direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica della cartella esattoriale " (Sez. 5, sentenza n. 24187 del 29/11/2016, Rv. 642012 – or).
Sicchè, nella specie, come correttamente accertato dalla Commissione tributaria regionale la notificazione della cartella di pagamento impugnata è stata intempestivamente eseguita dopo la scadenza del termine di decadenza, contemplato del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, comma 14, lett. a), richiamato dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 72, comma 4.
3.2 – Consegue il rigetto del ricorso.
3.3 – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore della vittoriosa contribuente intimata in mancanza della relativa costituzione.
3.4 – Il rigetto del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019
Domande frequenti
Che differenza c’è fra certificazione di disegno e di efficacia del TCF?
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Chi può certificare il Tax Control Framework?
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