Cassazione, ordinanza n. 28311 del 04/11/2019

Ordinanza n. 28311 del 04/11/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
28311
Data
04/11/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un avviso fondato sulla ritenuta inesistenza di un’operazione fatturata era stato annullato in appello perché notificato dopo il termine ordinario, senza che la denuncia penale fosse stata presentata tempestivamente. La Corte ha ricordato che, nella disciplina applicabile, il raddoppio dei termini opera in presenza di seri indizi di reato che impongano la denuncia, indipendentemente dalla sua effettiva presentazione. Poiché l’avviso era stato notificato entro il 31 dicembre 2015, la CTR avrebbe dovuto verificare anche la conoscenza tempestiva del processo verbale; la sentenza è stata quindi cassata con rinvio.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la soc. coop. (——) impugnava un avviso di accertamento basato sulla ritenuta inesistenza dell'operazione commerciale sottesa ad una fattura contabilizzata dalla ricorrente;

che la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente evidenziando che il raddoppio dei termini per l'accertamento consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dalla presentazione di questa;

che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l'appello della contribuente ritenendo che il raddoppio dei termini avrebbe potuto operare solo a condizione che la denuncia penale fosse stata presentata entro la scadenza del termine ordinario, salvo gli avvisi di accertamento notificati entro la data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, ossia il 2 settembre 2015, mentre l'avviso di accertamento e' stato notificato piu' tardi, ossia il 12 novembre 2015;

che l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che, con l'unico motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 nella formulazione introdotta dAl Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, comma 3, seconda parte, laddove stabilisce che sono fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 5 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, articolo 24 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015;

considerato che, secondo questa Corte, i termini previsti del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 per l'IRPEF e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 per l'IVA, come modificati dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, comma 24, conv. con modif. dalla L. 248 del 2006, nella versione applicabile ratione temporis, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo: Cass. 13 settembre 2018, n. 22337), anche con riferimento alle annualita' d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore (4 luglio 2006) del predetto decreto, tanto derivando non dalla natura retroattiva della novella, ma, secondo la lettura di tali disposizioni data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 2011, dalla circostanza che, stabilendo il prolungamento dei termini non ancora scaduti alla data dell'entrata in vigore del detto decreto, essa incide necessariamente (protraendoli) sui termini di accertamento delle violazioni che si assumono commesse prima di tale data, nel rispetto del principio cristallizzato dall'articolo 11 disp. prel. c.c., comma 1 (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27629);

considerato inoltre che e' stato analogamente affermato che i termini previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43 per l'IRPEF e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 57 per l'IVA, come modificati dal Decreto Legge n. 223 del 2006, articolo 37, conv., con modif., in L. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, gia' notificati, incidano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione del Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi gia' notificati (Cass. 14 maggio 2018, n. 11620);

considerato infatti che, secondo il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, articolo 2, comma 3, sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresi', fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, articolo 5 notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi della L. 7 gennaio 1929, n. 4, articolo 24 dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015;

ritenuto che dalla giurisprudenza citata si evince un favor del legislatore per il raddoppio dei termini in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale (indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa), in ossequio ai principio costituzionale di cui all'articolo 53 Cost. (capacita' contributiva) e 112 Cost. (obbligo di esercitare l'azione penale e interesse della collettivita' al perseguimento dei reati) tutte le volte in cui tale raddoppio del termine non incida su diritti fondamentali del contribuente, quali il diritto di difesa, diritto che nel caso di specie non appare compromesso;

considerato che l'articolo 2, comma 3, cit. va interpretato in maniera costituzionalmente orientata alla luce della suddetta ratio nonche' in virtu' di una interpretazione piana e lineare della norma, la quale consente il raddoppio del termine ove gli atti recanti la pretesa impositiva siano comunque notificati entro il 31 dicembre 2015;

ritenuto che la CTR non si e' conformata a tali principi laddove ha ritenuto non doversi raddoppiare i termini senza porsi il problema da un lato dell'avvenuta o meno conoscenza del processo verbale di contestazione entro la data di entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015) e dall'altro della compatibilita' del ragionamento giuridico svolto nella sentenza con la giurisprudenza citata e con la norma da ultimo citata, dal momento che l'avviso di accertamento e' stato notificato in data 12 novembre 2015, ossia prima del limite temporale del 31 dicembre 2015 previsto dall'articolo 2, comma 3, cit.;

ritenuto dunque che il motivo di ricorso e' fondato e conseguentemente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita'.

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