Cassazione, sentenza n. 28051 del 31/10/2019

Sentenza n. 28051 del 31/10/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
28051
Data
31/10/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava maggiori importi TARSU per gli anni 2008-2011, calcolati applicando tariffe comunali maggiorate; i giudici di merito avevano accolto parzialmente il ricorso del contribuente. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente impositore perché, a fronte della mancata costituzione dell’intimato, non era stato prodotto l’avviso di ricevimento della notificazione postale. Tale documento è l’unico idoneo a provare consegna, data e destinatario, sicché la sua assenza impediva di verificare la valida instaurazione del contraddittorio; nulla è stato disposto sulle spese.

Testo della pronuncia

FATTO

1. – La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 5149/15 del 23 settembre 2015 (pubblicata il 9 dicembre 2015), ha confermato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo 324/11/13 del 4 ottobre 2013, di parziale accoglimento del ricorso proposto dal contribuente C.M. avverso gli avvisi di accertamento della maggiore tassa sui rifiuti solidi urbani, dovuta per gli anni 2008 / 2011, limitatamente ai maggiori importi pretesi, sulla base delle tariffe maggiorate (rispetto a quella in vigore fino al 31 dicembre 2005), fissate dalla Giunta del Comune di Palermo per gli anni ridetti.

2. – L'Ente impositore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante atto rimesso per la notificazione tramite il servizio postale mediante spedizione raccomandata del 27 maggio 2016.

3.- Il contribuente intimato non ha svolto in questa sede alcuna attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso è inammissibile.

1.1 – Laddove il contribuente intimato non si è costituito nel presente giudizio, l'Ente impositore ricorrente non ha prodotto – nè in originale, nè in copia – l'avviso di ricevimento del plico raccomandato del ricorso per cassazione, rimesso per la notificazione al procuratore (avv. F. B.) del contribuente tramite il servizio postale; nè ha dedotto l'esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l'impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato dell'avviso di ricevimento.

1.2 – Orbene, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, " la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto luci si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890 del 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna sia la data di essa e l'identità e idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, nonchè l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte " (Sez. 5, ordinanza n. 25912 del 31/10/2017, Rv. 646173 – 01; cui adde Sez. 6 – 5, ordinanza n. 9432 del 17/04/2018, Rv. 647733 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 25552 del 27/10/2017, Rv. 646413 – 01; Sez. 5, ordinanza n. 25912 del 31/10/2017, Rv. 646173 – 01; Sez. 5, sentenza n. 8717 del 10/04/2013, Rv. 626427 – 01; Sez. 5, sentenza n. 10506 del 08/05/2006, Rv. 589477 – 01).

1.3 – Consegue, in applicazione del superiore principio di diritto cui il Collegio si uniforma, condividendo le ragioni che lo sorreggono ampiamente illustrate nei pertinenti arresti, la dichiarazione della inammissibilità del ricorso per cassazione.

2. – Nessun provvedimento deve essere adottato per il regolamento delle spese del presente giudizio, in quanto il vittorioso contribuente intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.

3. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pali a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

Domande frequenti

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