Cassazione, sentenza n. 1851 del 28/01/2020
Sentenza n. 1851 del 28/01/2020
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1851
- Data
- 28/01/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio riguardava classificazione tariffaria, origine e applicazione del dazio antidumping a merci importate, che la contribuente qualificava come prodotti trasformati in Corea anziché come cavi di origine cinese. La CTR aveva accolto tale ricostruzione, ma la Cassazione ha rilevato che la motivazione non indicava le prove della trasformazione né descriveva la differenza qualitativa tra materia prima e prodotto finito. Accolto il motivo relativo alla motivazione apparente e assorbite le altre censure, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La CTR della Liguria ha accolto il gravame interposto da M. s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Genova di rigetto del ricorso proposto dalla medesima società contro l'avviso di definizione di accertamento IM4 n. (OMISSIS) per il recupero dei maggiori diritti di confine emesso dall'ufficio di (OMISSIS) a seguito del controllo di laboratorio su campioni di merce importata da M. nel 2008.
2. Detta merce, dichiarata dallo spedizioniere I. s.n.c. con il codice tariffario (codice Taric (OMISSIS)) relativo a "trefoli, cavi, trecce, brache e articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità – altri", era stata acquistata dal fornitore coreano K. (che a sua volta aveva acquistato la merce dalla Cina) e importata in Italia con certificato d'origine della camera di commercio coreana attestante l'origine cinese; la merce, all'esito del controllo di laboratorio, era risultata rientrare in un diverso codice tariffario ((OMISSIS), "cavi in acciaio con diametro non superiore a 10 mm. di origine cinese"), con conseguente applicazione del dazio antidumping.
3. Ha ritenuto la CTR, per quel che ancora rileva, che: a) la merce era stata erroneamente classificata poichè le analisi sui campioni non avevano spiegato le ragioni dell'inserimento del prodotto in una categoria diversa da quella dichiarata dallo spedizioniere; b) i prodotti acquistati (brache) non potevano essere confusi con i cavi o le funi, atteso che M. non aveva contestato la provenienza cinese della merce, ma aveva dimostrato l'acquisto del prodotto importato da una società coreana che aveva trasformato la materia prima proveniente dalla Cina in un prodotto diverso; c) pertanto, il dazio antidumping, applicabile ai prodotti di provenienza cinese, era illegittimo nella specie, trattandosi di merce proveniente dalla Corea dove aveva subito la lavorazione necessaria a trasformarla nel prodotto finito (brache) importato in Italia.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a tre motivi, cui replica M. con controricorso.
Motivi della decisione
5. Con il primo motivo di ricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione e falsa applicazione della normativa sulla classificazione doganale (Reg. 23 luglio 1987, n. 2658/87/CEE, e del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11), nonchè dell'art. 2697 c.c., in merito alla prova sulla classificazione della merce: posta l'irrilevanza dell'omessa motivazione del risultato delle analisi di laboratorio rilevata dalla CTR, trattandosi di atto endoprocedimentale nemmeno contestato da M. ai sensi del T.U.L.D., art. 65 ss., la CTR avrebbe immotivatamente accolto la qualificazione della merce (brache) addotta da M. (peraltro solo in giudizio, non già nella fase amministrativa) senza che quest'ultima avesse dato dimostrazione dell'assunto.
6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. 12 ottobre 1992, n. 2913/92/CEE, art. 24 ss., (codice doganale comunitario), e del Reg. 2 luglio 1993, n. 2454/93/CEE, (disp. att.), nonchè del principio di non contestazione: pacifica l'origine cinese della merce (descritta dal fornitore coreano K. come "(OMISSIS)" e dichiarata di origine cinese, così come dal documento rilasciato dalla camera di commercio coreana, nonchè dalla stessa M. in sede di compilazione della dichiarazione di importazione), erroneamente la CTR avrebbe ritenuto l'origine coreana della merce, essendo incontrovertibile che la trasformazione effettuata in Corea (inserimento di un'anima tessile, peraltro esclusa dalle indagini di laboratorio, e di asole alle estremità dei cavi) non sarebbe di tale rilevanza da mutarne l'origine ai sensi dell'art. 24 c.d.c..
7. Con il terzo motivo si denuncia error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: la sentenza impugnata offrirebbe una motivazione meramente apparente, inesistente e incoerente, alla luce dell'insegnamento di Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 sul riformato della citata norma, n. 5, essendo essa manifestamente illogica rispetto all'incontestata premessa dell'origine cinese della merce per omessa indicazione dei mezzi di prova dai quali la CTR avrebbe tratto "il convincimento che la lavorazione della merce compiuta in Corea fosse idonea a mutare l'origine cinese della merce, pur sussistendo altro elemento di prova (il certificato di origine rilasciato dalle autorità coreane) attestante l'origine cinese della merce" (p. 8 del ricorso).
8. Tanto richiamato, nella sostanza le censure ruotano tutte intorno al profilo della corretta classificazione (brache o cavi) del prodotto, alla luce dell'origine cinese della materia prima, come del resto attestato dalla stessa CTR ("La società non ha negato che la materia prima in origine era di provenienza cinese…": p. 4 della sentenza impugnata).
9. Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata da M. partitamente per ciascun mezzo, ma in modo affatto generico e non rispondente alle evidenze processuali: le doglianze non presuppongono un accertamento di fatto precluso in questa sede; il terzo motivo, in particolare, risulta debitamente confezionato alla stregua dell'insegnamento di Sez. U, 7 aprile 2014, n. 8053 (puntualmente richiamata da parte ricorrente) con riferimento alla mancanza di motivazione denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (si v. i parr. 14.5.1 e 14.6 della predetta pronuncia, nonchè Sez. 3, 18 settembre 2009, n. 20112); l'origine cinese della materia prima risulta non contestata per quanto poc'anzi notato.
10. E' manifestamente fondato il terzo mezzo, da esaminarsi logicamente prima degli altri.
La motivazione offerta dalla CTR è all'evidenza apodittica e meramente apparente laddove assume l'avvenuta trasformazione della materia prima di origine cinese (cavi) per l'ottenimento di un prodotto finito (brache) in Corea, ma senza indicare le fonti di prova alla base del proprio convincimento e senza nemmeno descrivere la diversità qualitativa tra i due menzionati prodotti.
11. Dall'accoglimento del terzo motivo consegue l'assorbimento dei restanti.
12. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla CTR che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame decidendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti il primo e il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 23 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020
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