Giurisprudenza e prassi

Un archivio ordinato dei documenti che orientano l’applicazione delle norme tributarie. La raccolta riunisce circolari, risoluzioni, risposte a interpello e sentenze, con ricerca per parola, numero, argomento e anno.

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Sentenze

11.961 documenti

N. 7660

Cassazione, ordinanza n. 7660 del 2/04/2020

IRPEF - Cessazione rapporto di lavoro - Trattamento di previdenza integrativa aziendale Aliquota TFR - Riconoscimento minore aliquota per i redditi di capitale - Condizioni.

Un ex dirigente chiedeva il rimborso dell’IRPEF trattenuta sulla prestazione di previdenza integrativa aziendale, sostenendo l’applicabilità dell’aliquota del 12,50 per cento al rendimento; i giudici di merito avevano accolto la domanda. La Corte limita tale regime alle somme maturate entro il 2000 e derivanti dall’effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato, escludendo importi prodotti da riserve matematiche o calcoli tecnico-attuariali; la prova incombe al contribuente e non basta un conteggio privo dei criteri impiegati. Accoglie quindi il ricorso dell’Agenzia, cassa la sentenza e rinvia per l’accertamento del rendimento netto effettivo.

  • IRPEF
  • Lavoro e previdenza
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7651

Cassazione, sentenza n. 7651 del 2/04/2020

Presunzioni - Presunzioni relative - Prova contraria - Valutazioni del giudice.

La controversia riguardava la rettifica, ai fini dell’imposta di registro, del valore di un terreno compravenduto, che la CTR aveva rideterminato in 5,50 euro al metro quadrato valutando anche la documentazione dei contribuenti. La Corte ha ribadito che le presunzioni dell’Amministrazione ammettono prova contraria e devono essere confrontate con gli elementi documentali prodotti. Nel caso concreto, tuttavia, ha ritenuto adeguatamente motivata la valutazione di merito, escluso che l’errore materiale nell’avviso ne determinasse l’invalidità e respinto il ricorso.

  • Imposta di registro
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7650

Cassazione, sentenza n. 7650 del 2/04/2020

Sentenza n. 7650 del 02/04/2020

La controversia concerneva la base imponibile INVIM relativa al riscatto, avvenuto nel 1994, di un immobile precedentemente concesso in locazione finanziaria. La Corte ha confermato che, per i presupposti successivi al 31 dicembre 1992, deve considerarsi il valore del bene in comune commercio, determinato caso per caso tenendo conto anche dei vincoli derivanti dal leasing, e non la somma di canoni e prezzo di riscatto. Poiché la CTR si era discostata da tale principio già enunciato nel precedente giudizio di legittimità, la sentenza è stata cassata con nuovo rinvio.

N. 7649

Cassazione, sentenza n. 7649 del 2/04/2020

Accertamento - Appello - Documentazione prodotta.

La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione del maggior valore di un complesso immobiliare, motivato senza allegare o riprodurre gli atti di compravendita utilizzati per la stima. La Corte ha chiarito che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello non consente all’Ufficio di integrare tardivamente la motivazione dell’atto impositivo, la cui omissione ne determina la nullità. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti, accolto nel merito l’impugnazione originaria della contribuente.

  • Imposta di registro
  • Accertamento fiscale
  • Immobili
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7648

Cassazione, sentenza n. 7648 del 2/04/2020

Sentenza n. 7648 del 02/04/2020

La controversia verteva sulla possibilità di richiedere all’acquirente di un immobile il pagamento dell’INVIM dovuta dalla venditrice, senza aver prima escusso quest’ultima. La Corte ha affermato che, pur essendo il cedente il soggetto passivo, il credito erariale è assistito da privilegio speciale sull’immobile: l’acquirente può quindi essere chiamato al pagamento per evitare l’esecuzione sul bene, senza preventiva escussione del venditore. Accolto il ricorso dell’Amministrazione, la sentenza impugnata è stata cassata e l’originaria opposizione all’ingiunzione è stata respinta.

N. 7647

Cassazione, sentenza n. 7647 del 2/04/2020

IVA - Accertamento - Operazioni soggettivamente inesistenti - Buona fede.

La controversia riguardava il recupero dell’IVA detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, rispetto alle quali la CTR aveva escluso la buona fede della contribuente richiamando gli indizi raccolti dalla Guardia di Finanza. La Corte ha ribadito che l’Amministrazione deve provare, anche presuntivamente, sia l’interposizione del fatturante sia la conoscenza o conoscibilità della frode, mentre il contribuente può offrire elementi contrari. Poiché il giudice del rinvio non aveva concretamente confrontato gli indizi con le deduzioni sui prezzi di mercato, sui pagamenti e sull’organizzazione dei fornitori, la sentenza è stata cassata con rinvio.

N. 10916

Cassazione, sentenza n. 10916 del 1/04/2020

Imputato - Dichiarazioni - Indizianti - Art. 63, comma 2, cod. proc. pen. - Dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell'assunzione di sommarie informazioni testimoniali - Inutilizzabilità 'erga omnes' - Esclusione. Finanze e tributi - In genere - Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Modifiche apportate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 - Incidenza sul rapporto di specialità reciproca intercorrente con la previsione dell'art. 2 - Esclusione - Ragioni.

Nel procedimento per dichiarazioni fraudolente ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, la Corte ha precisato che le dichiarazioni rese da una persona già raggiunta da indizi, senza le garanzie difensive, sono inutilizzabili contro di essa ma utilizzabili verso terzi. Ha inoltre confermato la specialità reciproca tra i reati degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74/2000, distinti per modalità documentali e ulteriori elementi costitutivi. La sentenza è stata annullata con rinvio per un’imputata; per gli altri ricorrenti sono stati disposti annullamenti parziali, anche per prescrizione o sul trattamento sanzionatorio, con rigetto delle restanti censure.

N. 7593

Cassazione, ordinanza n. 7593 del 30/03/2020

Contenzioso tributario - Appello - Riesame della causa nel merito - Motivazione specifica - Non richiesta.

La CTR aveva dichiarato inammissibile l’appello dei contribuenti contro accertamenti IVA, IRAP e IRPEF, ritenendo che l’atto riproponesse le difese di primo grado senza formulare censure specifiche. La Corte ha stabilito che, dato il carattere pienamente devolutivo dell’appello tributario, la riproposizione delle ragioni originarie, poste in contrapposizione alla decisione impugnata e correlate agli elementi contabili, soddisfa l’onere di specificità quando consente di comprendere le contestazioni. Ha pertanto accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR per l’esame del merito.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 7589

Cassazione, ordinanza n. 7589 del 30/03/2020

Accertamento- Cartella di pagamento - Notifica - Termini.

La controversia riguardava una cartella IVA notificata nel 2000 al curatore fallimentare e successivamente, nel 2009, a una socia coobbligata, che eccepiva la decadenza della riscossione. La Corte ha ritenuto tempestiva la prima notificazione e ha affermato che l’atto validamente notificato a un coobbligato conserva il potere dell’Amministrazione anche rispetto agli altri, senza produrre contro questi ultimi gli effetti pregiudizievoli propri di una notifica valida. La successiva notificazione alla socia è stata quindi giudicata irrilevante ai fini della decadenza e il ricorso è stato respinto.

  • Riscossione
  • IVA
  • Procedure concorsuali
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7587

Cassazione, ordinanza n. 7587 del 30/03/2020

Accertamento - Presunzioni - Unico elemento- Rilevanza.

L’accertamento aveva rettificato i ricavi derivanti dalla vendita di un immobile, valorizzando lo scostamento tra il prezzo dichiarato di 48.000 euro e il mutuo contestualmente ottenuto dall’acquirente per 120.000 euro. La Corte ha chiarito che una presunzione tributaria può fondarsi anche su un solo elemento, purché preciso e grave, e che la relativa valutazione di merito non è riesaminabile in cassazione se adeguatamente motivata. Poiché la CTR aveva considerato le giustificazioni della società senza ritenerle idonee a dimostrare una diversa destinazione del finanziamento, il ricorso è stato respinto.

N. 7584

Cassazione, ordinanza n. 7584 del 30/03/2020

Accertamento - Parametri o studi di settore - Contraddittorio -Mancata partecipazione - Conseguenze.

La controversia concerneva accertamenti analitico-induttivi su reddito d’impresa, IRAP, IVA e redditi di partecipazione, fondati soprattutto sulla gestione pluriennale antieconomica e, in via concorrente, sullo scostamento dagli studi di settore. La Corte ha distinto tale accertamento “misto” da quello standardizzato puro, per il quale il contraddittorio è necessario a conferire consistenza alla presunzione; nel caso esaminato, le contribuenti non avevano inoltre concretamente indicato le difese pretermesse ai fini della ripresa IVA. Ritenute insindacabili le valutazioni motivate della CTR sulle giustificazioni e sui documenti prodotti, la Corte ha rigettato il ricorso.

N. 7582

Cassazione, ordinanza n. 7582 del 30/03/2020

Contenzioso tributario - Sentenza viziata da motivazione apparente - Motivazione disancorata dagli elementi di fatto -Conseguenze - Nullità della sentenza.

La controversia riguardava un accertamento per imposte dirette e IVA fondato su studio di settore, confermato dalla CTR sul rilievo che il contribuente non avesse dimostrato una diversa realtà reddituale. La Cassazione ha escluso l’omessa pronuncia sulle questioni preliminari, ravvisandone il rigetto implicito, ma ha giudicato apparente la motivazione sul merito, perché priva di un esame logico e concreto degli elementi probatori. Accolto il quinto motivo, ha cassato la sentenza con rinvio alla CTR in diversa composizione, dichiarando assorbite le ulteriori censure interessate.

  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7540

Cassazione, ordinanza n. 7540 del 26/03/2020

Imposte sui redditi - Reddito d'impresa - Accertamento induttivo - Studi di settore - Prova contraria - Modalità.

L’Agenzia contestava l’annullamento di un accertamento di maggiori ricavi, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IVA e dell’IRAP, basato sugli studi di settore e sull’antieconomicità dell’attività. La Cassazione ha precisato che, se il contribuente ritualmente invitato resta inerte nel contraddittorio, l’accertamento può fondarsi anche sul solo confronto con gli standard, ferma la possibilità di offrire prova contraria nel giudizio. Poiché la CTR non aveva considerato adeguatamente il contraddittorio, le contestazioni e l’antieconomicità dedotta dall’Ufficio, la sentenza è stata cassata con rinvio.

  • Accertamento fiscale
  • Imprese
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7536

Cassazione, ordinanza n. 7536 del 26/03/2020

Riscossione - Cartella di pagamento - Controlli automatizzati - Articolo 36 bis DPR 600/73.

La cartella derivava dal controllo automatizzato della dichiarazione per omessi versamenti di ritenute e addizionali; i giudici di merito l’avevano annullata per mancata comunicazione d’irregolarità, carenza di motivazione e insufficiente prova dell’Ufficio. La Cassazione ha affermato che il contraddittorio preventivo è necessario solo in presenza di incertezze rilevanti e che la cartella può richiamare la dichiarazione quando la pretesa nasce dai dati dichiarati. Ha inoltre ricondotto al debitore la prova dell’adempimento e giudicato apparente la motivazione della CTR, cassando con rinvio.

N. 7533

Cassazione, sentenza n. 7533 del 26/03/2020

Sentenza n. 7533 del 26/03/2020

La controversia concerneva una tassa regionale richiesta per apparecchi radiologici utilizzati nell’attività odontoiatrica; il contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti nei due gradi di merito e la Regione aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio le parti hanno presentato istanza congiunta, documentando il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi fiscali mediante rottamazione. Senza pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria e delle precedenti decisioni, la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese di legittimità.

N. 7532

Cassazione, ordinanza n. 7532 del 26/03/2020

ACCERTAMENTO - IRAP - SPESE DI MANUTENZIONE - DEDUCIBILITA'.

L’accertamento recuperava maggiori IRES e IRAP disconoscendo ammortamenti relativi a spese di manutenzione immobiliare, ritenute incrementative e oltre il limite previsto. La Cassazione ha affermato che l’imprenditore può scegliere tra capitalizzazione delle spese incrementative e deduzione secondo il limite del 5%, con ripartizione dell’eccedenza nei cinque esercizi successivi, senza che la natura straordinaria imponga necessariamente la capitalizzazione. Poiché la CTR non aveva verificato il criterio adottato dalla società né il rispetto dei limiti quantitativi, la Corte ha accolto il quarto motivo, cassato e rinviato.

  • IRES
  • IRAP
  • Imprese
  • Accertamento fiscale
  • Processo tributario
N. 7531

Cassazione, sentenza n. 7531 del 26/03/2020

Contenzioso tributario - Procedimento - Sentenza - Motivazione - Omessa.

L’accertamento recuperava IRPEF e IVA in relazione a costi non inerenti, fatture per operazioni asseritamente inesistenti, ricambi, riparazioni e somme qualificate dal contribuente come caparre. La CTR aveva confermato l’annullamento dell’atto, limitandosi ad affermare che l’Ufficio non avesse fornito prove concrete dell’esistenza di una società cartiera. La Cassazione ha ritenuto tale motivazione apodittica, perché non descriveva il percorso di valutazione delle prove, e ha rilevato l’omessa pronuncia sugli ulteriori rilievi devoluti in appello. Ha pertanto accolto il ricorso e cassato con rinvio.

  • IVA
  • Accertamento fiscale
  • Contenzioso
  • Processo tributario
N. 7495

Cassazione, ordinanza n. 7495 del 25/03/2020

Notifiche - Consegna a mezzo posta - Procuratore domiciliatario.

Il contribuente contestava la validità della notificazione postale dell’appello dell’Agenzia, sostenendo che non fosse indicata la qualità di procuratore domiciliatario del destinatario e che il plico fosse stato ricevuto da persona non identificata. La Cassazione ha rilevato anche carenze di autosufficienza e ha precisato che la qualità del domiciliatario deve risultare dagli atti, senza necessaria indicazione nell’impugnazione; la consegna all’indirizzo del destinatario, attestata nell’avviso di ricevimento, vale fino a querela di falso. Ritenuta rituale la notifica, ha rigettato il ricorso e posto le spese a carico del ricorrente.

  • Contenzioso
  • Processo tributario
  • Accertamento fiscale
N. 7488

Cassazione, ordinanza n. 7488 del 24/03/2020

IVA - Frode fiscale - obbligo di buona fede - Legittimità.

La controversia riguardava il rimborso dell’IVA assolta su attività preparatorie alla progettazione di un cementificio mai realizzato; i giudici di merito avevano riconosciuto la strumentalità dei costi e annullato il diniego. La Cassazione ha confermato la rilevanza imprenditoriale delle attività propedeutiche, ma ha rilevato che la CTR non aveva esaminato le ragioni dell’abbandono del progetto, verifica necessaria per escludere finalità elusive, abusive o fraudolente. Ha quindi accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza e rinviando alla CTR per il relativo accertamento.

N. 10389

Cassazione, sentenza n. 10389 del 20/03/2020

Reati tributari - IVA - omessa dichiarazione -- Deducibilità dei costi.

Nel procedimento per omessa dichiarazione IVA e IRPEF era stato disposto un sequestro preventivo, confermato dal Tribunale del riesame, sulla base dell’imposta ritenuta evasa. La Cassazione ha respinto le contestazioni relative al credito IVA e al reverse charge, ma ha rilevato che l’ordinanza non aveva esaminato taluni costi allegati per la determinazione dell’imponibile delle imposte dirette. Ha precisato che, nei reati IVA, rilevano soltanto i costi documentati, mentre per i reati concernenti le imposte dirette possono considerarsi anche costi non documentati. L’ordinanza è stata annullata con rinvio per nuovo esame.

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