Cassazione, sentenza n. 7533 del 26/03/2020

Sentenza n. 7533 del 26/03/2020

Tipologia
Sentenza
Numero
7533
Data
26/03/2020
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva una tassa regionale richiesta per apparecchi radiologici utilizzati nell’attività odontoiatrica; il contribuente aveva ottenuto l’annullamento degli atti nei due gradi di merito e la Regione aveva proposto ricorso per cassazione. Nel corso del giudizio le parti hanno presentato istanza congiunta, documentando il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi fiscali mediante rottamazione. Senza pronunciarsi sul merito della pretesa tributaria e delle precedenti decisioni, la Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio e compensato le spese di legittimità.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La Regione Calabria, con atti di accertamento ed irrogazione di sanzioni, chiedeva a M.G.C., medico odontoiatra, il pagamento della "tassa di concessione ragionale", per "attività RX dentisti", relativamente agli anni dal 2001 al 2005, ai sensi della L.R. 31 dicembre 1971, n. 1, e della L.R. 10 aprile 1995, n. 11.

Il contribuente si opponeva con successo e la Regione Calabria, soccombente in primo grado, impugnava la sentenza della adita Commissione tributaria provinciale di Cosenza, secondo la quale il tributo richiesto al M. "non ha nulla a che vedere con la tassa di ispezione di cui al T.U. delle Leggi sanitarie, art. 196, commi 2 e 3, poichè quanto richiesto è strettamente legato all'espletamento della professione di odontoiatra", deducendo che il tributo riguarda unicamente la tassa di ispezione prevista dal R.D. n. 1265 del 1934, artt. 195 e 196, commi 2 e 3, (T.U. Leggi Sanitarie), dovuto dai possessori di apparecchi radiologici usati a scopo diverso da quello terapeutico.

La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 180/1/10, depositata il 29/7/2010, depositata il 13-2-2007, respingeva il gravame, in forza di quanto previsto dalla L.R. n. 1 del 1971, e dalla L.R. n. 11 del 1995, fonti normative espressamente richiamate negli atti impositivi, ed in relazione alla tariffa allegata al D.Lgs. n. 230 del 1991, ed evidenziava che l'obbligo del pagamento del tributo de quo "coinvolge solo le strutture "aziendali" di ambulatorio o quegli studi anche "personali" che, per specifica "disponibilità" organizzativa, possono creare affidamenti nella clientela abbisognevoli di previe verifiche di adeguatezza (necessarie non meno di quelle che, per effetto di altre previsioni, occorrano per l'esercizio di diagnostica strumentale o di radioterapie)", che "gli studi personali e privati, in cui i medici generici, gli specialisti e gli odontotecnici esercitano la loro professione", non essendo soggetti ad autorizzazione all'esercizio della libera professione, neppure sono assoggettati al pagamento della tassa sulle concessioni regionali, e che in ogni caso il tributo richiesto, qualificato "non più come tassa di concessione, ma come tassa di ispezione (…) presuppone, per definizione, che l'imposizione sia conseguente per l'appunto ad una "preventiva" ispezione".

La Regione ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo, a cui il contribuente replica con controricorso e memoria.

Motivi della decisione

Le parti hanno presentato istanza congiunta, datata 2/1/2020, per la declaratoria di estinzione del giudizio, avendo il contribuente provveduto a perfezionare la definizione agevolata dei carichi fiscali, D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, (c.d. rottamazione delle cartelle) alla quale il medesimo, come documentato in atti, ha aderito.

L'istanza va conseguentemente accolta e le spese del giudizio di legittimità compensate.

In considerazione dell'esito del giudizio, non sussistono i presupposti per condannare parte ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2020

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