Cassazione, sentenza n. 7649 del 02/04/2020
Accertamento - Appello - Documentazione prodotta.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 7649
- Data
- 02/04/2020
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di rettifica e liquidazione del maggior valore di un complesso immobiliare, motivato senza allegare o riprodurre gli atti di compravendita utilizzati per la stima. La Corte ha chiarito che la facoltà di produrre nuovi documenti in appello non consente all’Ufficio di integrare tardivamente la motivazione dell’atto impositivo, la cui omissione ne determina la nullità. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione regionale e, non occorrendo ulteriori accertamenti, accolto nel merito l’impugnazione originaria della contribuente.
Massima
Se l'ufficio integra i documenti nel corso dell'appello, dopo aver omesso di allegarli o riportarli nell'iniziale accertamento, l'atto impositivo è nullo non potendo fare riferimento alla previsione secondo cui le parti processuali possono produrre liberamente i documenti anche in sede di appello seppur preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Fatti di causa
La C.F.I. PROGETTI s.r.l. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 90/49/14, depositata in data 9.1.2014, con la quale la CTR della Campania, in riforma della decisione della CTP di Napoli di accoglimento del suo ricorso avverso l'avviso di rettifica e liquidazione di maggior valore di un complesso immobiliare acquistato nel 2008, aveva parzialmente accolto l'appello proposto dall'AGENZIA delle ENTRATE avverso la sentenza di primo grado.
L'AGENZIA DELLE ENTRATE resiste con controricorso.
Ragioni della decisione
Con i due motivi di ricorso la C.F.I. PROGETTI s.r.l. deduce violazione da parte della CTR del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, per avere basato la propria decisione di accoglimento dell'appello sui documenti depositati dall'Ufficio per la prima volta in sede di appello;
Entrambi i motivi, stante la loro connessine, consentono una trattazione unitaria.
Va premesso che l'Ufficio resistente, a giustifica della produzione documentale effettuata in grado di appello di appello di atti di compravendita riferiti all'acquisto di immobili similari nella zona, ha fatto riferimento al principio di specialità espresso dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, in forza del quale nel rapporto tra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria prevale quest'ultima dimodochè non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, essendo la materia regolata dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, pure se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.
Ritiene la Corte, peraltro, che il richiamo normativo operato non riguardi la fattispecie in esame laddove, a monte, balza all'evidenza la violazione delle disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, (commi 2 e 2 bis), secondo cui l'avviso di accertamento, in aggiunta alle indicazioni degli elementi in base ai quali il valore attribuito ai beni è stato determinato, delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, "….deve contenere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma".
Orbene una volta riconosciuto che l'Ufficio – come attestato dai giudici di prime cure – in sede di emissione dell'avviso di rettifica in questione era venuto meno all'obbligo imposto dal cit. art. 52, non rendendo noti gli elementi concreti in base ai quali era pervenuto alla diversa stima oggetto della contestazione e solo in sede di appello provveduto alla integrazione della motivazione mediante l'allegazione di atti di compravendita di immobili con caratteristiche similari a quelli oggetto di contestazione, la conseguenza che ne deriva è quella per cui la decisione della CTR impugnata è risultata basata su elementi che non potevano essere presi in considerazione perchè non richiamati e allegati all'avviso di accertamento e, comunque, nemmeno esposti nelle difese di primo grado.
Il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito con l'accoglimento dell'originario ricorso del contribuente.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l'originario ricorso del contribuente. Condanna il resistente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2020
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